CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22016/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore - intimata - Oggetto: sentenza – motivazione apparente avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 867/04/21 depositata in data 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avver s o l’avviso di accertamento notificatole relativo alla omessa dichiarazione per l’anno 2012 del reddito minimo ex art. 30 L. n. 724/1994; - la CTP rigettava il ricorso; la società appellava tal pronuncia; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; la causa viene nuovamente all’esame del collegio all’odierna adunanza camerale, a seguito di rinvio dalla precedente adunanza del 26 aprile 2022, in prossimità della quale la ricorrente aveva depositato memoria sollecitando la trattazione congiunta del presente giudizio con altri pendenti tra le stesse parti,relativi a diverse annualità d’imposta; Considerato che: - il primo mot ivo deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. e la nullità della sentenza per motivazione apparente avendo il giudice di appello analogamente al giudice di prime cure genericamente e apoditticamente ritenuto che la società non avesse provato anche per l’annualità in parola, come invece risultava essere accertato per l'anno precedente, in analogo giudizio, la persistenza di lavori di ristrutturazione; - il motivo è infondato; - inv er o la pronuncia impugnata non ha motivato in modo apparente, avendo in realtà dato conto dell'iter logico giuridico seguito per addivenire a decisione, quindi rendendo motivazione rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. N, 8053/2014); - il giudice dell'appello , infatti , da un lato ha escluso che la sentenza relativa all'annualità precedente faccia stato anche con riferimento a un'annualità successiva; quindi ha ritenuto che difettasse “il collegamento tra tale documentazione (ed a quali documenti nello specifico) e la prova della effettiva qualificazione dell'immobile come in stato di ristrutturazione..”; successivamente essa ha precisato come l'appellante non ha dato prova idonea dell'attualità perdurante dei lavori che peraltro per quanto è dato e vincere nella documentazione allegata pare fossero iniziati nel 2010” (pag. 3 della pronuncia gravata); - il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per omesso esame di fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per avere la CTR mancato di prendere in esame la risolutiva circostanza che l'immobile de quo aveva per l’annualità in contestazione (il 2012) in atto lavori che non ne permettevano la utilizzabilità lavori finalizzati alla realizzazione del progetto di trasformare detto immobile, villa storica, in un prestigioso albergo resort di lusso; - il motivo è inammissibile; - la CTR ha in concreto esaminato il fatto storico dedotto che si assume pretermesso dandone conto in motivazione, traendone conseguenze differenti da quelle prospettatedalla contribuente alla luce delle emergenze processuali; - invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (in termini tra molte vedasi sul punto Cass. Sez.U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; in precedenza Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679); - peraltro, a fronte di doppia conforme, era onere della ricorrente, al fine di evitare il rilievo d’inammissibilità in relazione all’art. 348 ter, penultimo comma, c.p.c., era onere della ricorrente, rimasto inadempiuto, specificare in che cosa differisse l’eventuale accertamento di fatto compiuto dalla CTR rispetto a quello effettuato dal giudice di primo grado; - per tali ragioni, il ricorso è rigettato; - nulla è a disporsi riguardo alle spe se, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto difese; p.q.m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del