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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 33502/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo concordato tra le parti e non inficiato da illegalità; ritenuto non deducibile il motivo con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non richieste nel progetto di pena sul quale si è formato l'accordo, sicché il giudice ha applicato esattamente la pena nella misura concordata, della quale non si denuncia l'illegalità, unico motivo deducibile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo concordato tra le parti e non inficiato da illegalità; ritenuto non deducibile il motivo con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non richieste nel progetto di pena sul quale si è formato l'accordo, sicché il giudice ha applicato esattamente la pena nella misura concordata, della quale non si denuncia l'illegalità, unico motivo deducibile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33502/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris