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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 14580/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24129/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente -controricorrente al ricorso incidentale- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] (quale successore ex lege dell'E .

N .

P .

A .

L .

S . - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 180/2020 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il28/01/2020 R.G.N. 1008/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riliquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della R.G.N. 24129/2020 maturata prescrizione, il trattamento pensionistico in godimento, con riferimento alla «quota B» dello stesso, senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, in relazione ai ratei; 2.a fondamento del decisum, la Corte di appello ha ritenuto che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della «quota A» del trattamento di quiescenza mentre non fosse più vigente per la «quota B», regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, nr. 182;ha, tuttavia, limitato la condanna dell’Inps, in accoglimento della eccezione di prescrizione, ai ratei maturati con decorrenza dal marzo 2005, come analiticamente indicato nella parte dispositiva della pronuncia; 3.avverso la sentenza, ricorre, in via principale, la p ensionata, con due motivi; 4.l’Inps resiste, con controricorso, contenente ricorso incidentale, con un motivo.

La parte privata deposita, a sua volta, controricorso; 5.entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: 6.con il primo motivo del ricorso principale-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 cod.civ.; 7.con il secondo motivo del ricorso principale - ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della legge nr. 155 del 1981; 8.le censure, nel loro complesso, investono la statuizione con cui la Corte di appello ha limitato la condanna al pagamento delle R.G.N. 24129/2020 differenze economiche domanda te , perché ha giudica to fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS; 9.con il ricorso incidentale -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-l'INPS deduce la violazione dell'art. 12 del d.P.R. nr. 1420 del 1971 e dell'art.4 deld.lgs. nr. 182 del 1997. [OSCURATO:PERSONA] assume che la Corte di merito avrebbe errato nell’accertare il diritto alla riliquidazione della quota b) del trattamento pensionistico in godimento, ritenendo l'abrogazione tacita della disciplina del «massimale pensionabile», a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la «quota B» della pensione;

10. h a priorità logica l'esame del ricorso incidentale , che contesta in radiceil diritto della pensionata alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

Esso è fondato;

11. la questione riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l'Inps (subentrato all'Enpals), e in particolare la determinazione della «quota B» del trattamento in oggetto , relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993;

12. nello specifico, vi è controversia su l permanere o meno del limite relativo alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui alD.P.R. nr. 1420 del 1971, art. 12, comma 7;

13. la questione è stata recentemente affrontata dalla Corte, con l’affermazione del principio che segue: «In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma R.G.N. 24129/2020 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, delmedesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» ( così Cass. nr. 36056 del 2022; tra le altre: Cass. nr. 38018 del 2022; Cass. nr. 870 del 2023; Cass. nr. 1775 del 2023)

14. a detto principio il Collegio ritiene di dare continuità condividendo le argomentazioni motivazionali che sorreggono la decisione e che sono da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp. att. cod.proc.civ.;

15. va, altresì, disattesa la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, avanzata dalla parte privata nella memoria illustrativa.

Anche a tale riguardo, il Collegio intende avallare quanto già espresso nelle sentenze richiamate;

16. si sostiene da parte del la ricorrente principale che l'interpretazione del D.Lgs. nr. 182 del 1997 , art. 4, comma 8, adottata da questa Corte, risulterebbe in contrasto con la legge delega (L. nr. 335 del 1995, art. 2,comma 22, lett. a), nella parte in cui prevede, come criterio direttivo, la «commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti».

L'interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell'onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 di lire;

17. al riguardo, nelle citate sentenze, si è richiamata la Corte Cost. nr. 202 del 2008che, proprio in relazione al divario tra la R.G.N. 24129/2020 retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.» (punto 2 del Considerato in diritto); si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (Corte Cost. nr. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto).

Dunque, la «commisurazione» delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui allalegge nr. 335 del 1995, art. 2,comma 22 lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di «necessaria corrispondenza» cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta.

Si deve aggiungere che, come ricordato ancora daCorte Cost. nr. 202 del 2008, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (v. punto 3 del Considerato in diritto);

18. all’acco glimento del ricorso incidentale segue l’assorbimento di quello principale;

19. in conclusione, va accolto il ricorso incidentale e dichiarato assorbito quello principale .

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa R.G.N. 24129/2020 composizione, che si uniformerà al principio espresso dalla Corte e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsoincidentale e dichiara assorbito quello principale.

Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24129/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente -controricorrente al ricorso incidentale- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] (quale successore ex lege dell'E . N . P . A . L . S . - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 180/2020 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il28/01/2020 R.G.N. 1008/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riliquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della R.G.N. 24129/2020 maturata prescrizione, il trattamento pensionistico in godimento, con riferimento alla «quota B» dello stesso, senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, in relazione ai ratei; 2.a fondamento del decisum, la Corte di appello ha ritenuto che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della «quota A» del trattamento di quiescenza mentre non fosse più vigente per la «quota B», regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, nr. 182;ha, tuttavia, limitato la condanna dell’Inps, in accoglimento della eccezione di prescrizione, ai ratei maturati con decorrenza dal marzo 2005, come analiticamente indicato nella parte dispositiva della pronuncia; 3.avverso la sentenza, ricorre, in via principale, la p ensionata, con due motivi; 4.l’Inps resiste, con controricorso, contenente ricorso incidentale, con un motivo. La parte privata deposita, a sua volta, controricorso; 5.entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: 6.con il primo motivo del ricorso principale-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 cod.civ.; 7.con il secondo motivo del ricorso principale - ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della legge nr. 155 del 1981; 8.le censure, nel loro complesso, investono la statuizione con cui la Corte di appello ha limitato la condanna al pagamento delle R.G.N. 24129/2020 differenze economiche domanda te , perché ha giudica to fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS; 9.con il ricorso incidentale -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-l'INPS deduce la violazione dell'art. 12 del d.P.R. nr. 1420 del 1971 e dell'art.4 deld.lgs. nr. 182 del 1997. [OSCURATO:PERSONA] assume che la Corte di merito avrebbe errato nell’accertare il diritto alla riliquidazione della quota b) del trattamento pensionistico in godimento, ritenendo l'abrogazione tacita della disciplina del «massimale pensionabile», a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la «quota B» della pensione; 10. h a priorità logica l'esame del ricorso incidentale , che contesta in radiceil diritto della pensionata alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Esso è fondato; 11. la questione riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l'Inps (subentrato all'Enpals), e in particolare la determinazione della «quota B» del trattamento in oggetto , relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993; 12. nello specifico, vi è controversia su l permanere o meno del limite relativo alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui alD.P.R. nr. 1420 del 1971, art. 12, comma 7; 13. la questione è stata recentemente affrontata dalla Corte, con l’affermazione del principio che segue: «In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma R.G.N. 24129/2020 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, delmedesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» ( così Cass. nr. 36056 del 2022; tra le altre: Cass. nr. 38018 del 2022; Cass. nr. 870 del 2023; Cass. nr. 1775 del 2023) 14. a detto principio il Collegio ritiene di dare continuità condividendo le argomentazioni motivazionali che sorreggono la decisione e che sono da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp. att. cod.proc.civ.; 15. va, altresì, disattesa la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, avanzata dalla parte privata nella memoria illustrativa. Anche a tale riguardo, il Collegio intende avallare quanto già espresso nelle sentenze richiamate; 16. si sostiene da parte del la ricorrente principale che l'interpretazione del D.Lgs. nr. 182 del 1997 , art. 4, comma 8, adottata da questa Corte, risulterebbe in contrasto con la legge delega (L. nr. 335 del 1995, art. 2,comma 22, lett. a), nella parte in cui prevede, come criterio direttivo, la «commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti». L'interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell'onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 di lire; 17. al riguardo, nelle citate sentenze, si è richiamata la Corte Cost. nr. 202 del 2008che, proprio in relazione al divario tra la R.G.N. 24129/2020 retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.» (punto 2 del Considerato in diritto); si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (Corte Cost. nr. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la «commisurazione» delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui allalegge nr. 335 del 1995, art. 2,comma 22 lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di «necessaria corrispondenza» cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora daCorte Cost. nr. 202 del 2008, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (v. punto 3 del Considerato in diritto); 18. all’acco glimento del ricorso incidentale segue l’assorbimento di quello principale; 19. in conclusione, va accolto il ricorso incidentale e dichiarato assorbito quello principale . La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa R.G.N. 24129/2020 composizione, che si uniformerà al principio espresso dalla Corte e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsoincidentale e dichiara assorbito quello principale. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, a
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