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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08552/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è statadeliberata il 17 luglio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato responsabile, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 581 cod. pen.ai danni di [OSCURATO:PERSONA] .

Il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado, concedendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e ridimensionando la pena.

2. L’imputato ha presentato ricorso avverso la sentenza anzidetta, formulando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Ilprimo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale e carenzadi motivazione circa il motivo di appello diretto avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di pace aveva revocato l’ordinanza ammissiva della testimonianza del teste Gasco, nonostante l’audizione del predetto servisse a dimostrare una circostanza essenziale per la difesa dell’imputato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto al mancato espletamento dell’esame dell’imputato, improvvidamente oggetto di rinunzia da parte del precedente difensore, che il giudice aveva ritenuto tombale a valida, nonostante non provenisse da soggettomunito di procura speciale.

2.3. Ilterzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto alla richiesta di rinnovazioneavanzata dalla difesa dell’imputato avente ad oggetto il confronto con [OSCURATO:PERSONA] fatti di causa, richiesto dalla difesa della parte civile dinanzi al Giudice di pace, ammesso e mai disposto. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere sottoposto ad esame prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale, il giudice avrebbe dovuto ammetterlo.

All’illustrazione dei motivi seguono una serie di considerazioni in fatto all’esito delle quali, il ricorrente –lamentando vizio di motivazione e violazione di legge − si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui ai nn. 1, 2 dell’art. 62, cod. pen., della liquidazione di 1000 euro come dannomorale senza alcuna specificazione del calcolo e della liquidazione delle spese, data l’inconsistenza del contributo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilricorso è inammissibile in quanto tardivo.

2. Questi i passaggi significativi per giungere a detta conclusione.

Il processo di appello è stato celebrato alla presenta dell’imputato.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 17 luglio 2025, con termine di giorni novantaper il deposito della motivazione, termine che scadeva il 15 ottobre 2025 e che il Tribunale ha rispettato.

Il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. scadeva sabato 29 novembre 2025.

Il ricorso per cassazione è stato inviato telematicamente il 3 dicembre 2025. 3.Il ricorso , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con procedura deplano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen., con la condanna de l ricorrent e alpagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dellaCassa delle ammende , così equitativamente determinata in relazione alle ragioni sopra esposte, che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è statadeliberata il 17 luglio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato responsabile, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 581 cod. pen.ai danni di [OSCURATO:PERSONA] . Il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado, concedendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e ridimensionando la pena. 2. L’imputato ha presentato ricorso avverso la sentenza anzidetta, formulando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ilprimo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale e carenzadi motivazione circa il motivo di appello diretto avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di pace aveva revocato l’ordinanza ammissiva della testimonianza del teste Gasco, nonostante l’audizione del predetto servisse a dimostrare una circostanza essenziale per la difesa dell’imputato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto al mancato espletamento dell’esame dell’imputato, improvvidamente oggetto di rinunzia da parte del precedente difensore, che il giudice aveva ritenuto tombale a valida, nonostante non provenisse da soggettomunito di procura speciale. 2.3. Ilterzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto alla richiesta di rinnovazioneavanzata dalla difesa dell’imputato avente ad oggetto il confronto con [OSCURATO:PERSONA] fatti di causa, richiesto dalla difesa della parte civile dinanzi al Giudice di pace, ammesso e mai disposto. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere sottoposto ad esame prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale, il giudice avrebbe dovuto ammetterlo. All’illustrazione dei motivi seguono una serie di considerazioni in fatto all’esito delle quali, il ricorrente –lamentando vizio di motivazione e violazione di legge − si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui ai nn. 1, 2 dell’art. 62, cod. pen., della liquidazione di 1000 euro come dannomorale senza alcuna specificazione del calcolo e della liquidazione delle spese, data l’inconsistenza del contributo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilricorso è inammissibile in quanto tardivo. 2. Questi i passaggi significativi per giungere a detta conclusione. Il processo di appello è stato celebrato alla presenta dell’imputato. La sentenza impugnata è stata deliberata il 17 luglio 2025, con termine di giorni novantaper il deposito della motivazione, termine che scadeva il 15 ottobre 2025 e che il Tribunale ha rispettato. Il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. scadeva sabato 29 novembre 2025. Il ricorso per cassazione è stato inviato telematicamente il 3 dicembre 2025. 3.Il ricorso , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con procedura deplano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen., con la condanna de l ricorrent e alpagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dellaCassa delle ammende , così equitativamente determinata in relazione alle ragioni sopra esposte, che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Cos
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