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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 agosto 2026

Cassazione n. 24796/2026

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enico Rossi-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 7358/2024 depositata il 09/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 7358/2024, depositata in data 9/12/2024, la CGTdi II grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 6762/2022 con la quale laNumero registro generale 12286/2025Numero sezionale 5180/2026Numero di raccolta generale 24796/2026Data pubblicazione 26/08/2026CTP di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avversol’avviso di accertamento n. 1771 relativo alla TASI 2015 limitatamente anove unità immobiliari ubicate nel comune di Roma.La Corte regionale argomentava l’accoglimento dell’appello sulla scortadella non contestazione, da parte del comune, in merito alla mancataconsegna degli immobili alla contribuente (che aveva subitol’espropriazione degli immobili in questione in favore del comune di Roma,in forza di decreto prefettizio, poi annullato con sentenza del Tribunale diRoma che ne aveva disposto la retrocessione), ovvero in merito almancato possesso degli stessi, essendosi l’Ente limitato a dedurre che leunità immobiliari risultavano intestate alla [OSCURATO:SOCIETA]., fusa perincorporazione nella società appellante, da ritenersi titolare del solo dirittoalla restituzione degli immobili.

Evidenziava inoltre la CGT di II grado laportata generale del principio di non contestazione, assumendo che la suaapplicabilità anche al processo tributario non potesse essere esclusa dallanatura non disponibile dell’obbligazione tributaria, non trovando taleassunto alcun supporto normativo nell’art. 115 c.p.c..2.

Avverso la sentenza della CGT di II grado del Lazio proponevaricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva con controricorso edepositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cpc in combinato disposto con l’art. 2967 c.c. edelle norme connesse e/o correlate (rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c.)”, avendo il giudice d’appello affermato “che [OSCURATO:PERSONA] nonaveva provveduto a contestare adeguatamente la circostanza chel’immobile per il quale era stata richiesta l’imposta non fosse statoNumero registro generale 12286/2025Numero sezionale 5180/2026Numero di raccolta generale 24796/2026Data pubblicazione 26/08/2026retrocesso lasciando inadempiuta la sentenza che ne accertava il dirittoalla retrocessione”.

L’Ente assume, invece, di aver “provvedutoadeguatamente a contestare la circostanza della mai avvenutaretrocessione degli immobili, quindi del possesso degli stessi in capoall’odierna intimata”, segnatamente nelle controdeduzioni in appello,laddove era stata affermata l’infondatezza dell’eccezione dellacontribuente, che sosteneva “di non godere del diritto di proprietà per gliimmobili di Via dei Selci in quanto espropriati dal Comune dii Roma eancora non restituiti”, riportando anche passi di altre pronunce, relative adiverse annualità, che evidenziavano l’assenza di prova della mancanza dipossesso degli immobili oggetto di causa da parte della contribuente.Rappresenta che, pertanto, il giudice d’appello avrebbe completamenterovesciato l’onere della prova.Il motivo - ammissibile, in quanto non implicante una mera richiestadi rivalutazione del fatto e di apprezzamento delle prove ma la violazionedell’art. 115 c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità con riferimento al processo tributario - è fondato.Non solo, infatti, l’Ente impositore risulta aver espressamentecontestato - ritenendola “priva di fondamento”, come rappresentato nelricorso e riscontrabile nell’atto di controdeduzioni in appello - l’eccezione”della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

“di non godere del diritto di proprietàper gli immobili di Via dei Selci in quanto espropriati dal Comune di Romae ancora non restituiti, neanche a seguito del contenzioso instauratosi trale parti”, ma, diversamente da quanto affermato dal giudice d’appello, ilprincipio di non contestazione non sarebbe comunque applicabile nel casodi specie.

Infatti, secondo l’orientamento più volte espresso da questaCorte, da cui non si ritiene di discostarsi, il principio di non contestazione,pur costituendo principio generale del processo e quindi anche del giudiziotributario, va in tale giudizio applicato al netto della specificità dettatadalla non disponibilità dei diritti controversi e del limite strutturale insitoNumero registro generale 12286/2025Numero sezionale 5180/2026Numero di raccolta generale 24796/2026Data pubblicazione 26/08/2026nel fatto che l’atto impositivo non è l'atto introduttivo del processo quantopiuttosto l'oggetto (immediato).

Pertanto, pur dovendo la parte resistente,all'atto della costituzione, esporre «le sue difese prendendo posizione suimotivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» eproponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non sianorilevabili d'ufficio», detta parte, comunque, fonda la pretesa su un attopreesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegatiin modo ovviamente difforme da quanto assunto dal contribuente, sicchènon può ritenersi esistente in capo all'ente impositore oall’amministrazione finanziaria un onere aggiuntivo di allegazione rispettoa quanto già dedotto nell'atto impositivo.

Ne consegue che ancheun’eventuale mancata, specifica, presa di posizione dell’ente impositoresui motivi di opposizione alla pretesa tributaria svolti dal contribuente nonequivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento degli stessi (v., tra lealtre, Cass., n. 19806/2019; Cass., n. 15030/2023; Cass., n.16984/2023; Cass., n. 10132/2026), atteso che, qualoral’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le criticheproposte dal contribuente, che domanda di rigettare, per ciò solo devonoritenersi contestate le tesi difensive proposte dalla controparte (Cass., n.23599/2024; Cass., n. 2052/2025).Non potendo il giudice del merito ritenersi esonerato, comeerroneamente ritenuto dalla CGT di II grado, “da qualsivoglia controlloprobatorio del fatto non contestato”, dovrà pertanto procedere allavalutazione, secondo i prescritti criteri, delle risultanze istruttorie, sullascorta delle quali (e non del principio di non contestazione) decidere,accertando la sussistenza o meno degli specifici presupposti impositividella TASI nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non potendoevidentemente procedere a tale valutazione e al conseguenteaccertamento il giudice di legittimità, tanto più con riferimento allesopravvenienze rappresentate nel controricorso dalla contribuenteNumero registro generale 12286/2025Numero sezionale 5180/2026Numero di raccolta generale 24796/2026Data pubblicazione 26/08/2026(“rettifica di intestazione all’attualità”, in favore del Comune, degliimmobili in questione), sulla scorta, peraltro, di documentazione nonprodotta nei precedenti gradi di merito (visure catastali estrattesuccessivamente alla pronuncia e al deposito della sentenza d’appello) epertanto inammissibile nel presente giudizio, non rientrando tra idocumenti (“che riguardano la nullità della sentenza impugnata el'ammissibilità del ricorso e del controricorso”) di cui l’art. 372 c.p.c.consente il deposito nel giudizio di legittimità (Cass., n. 28999/18; Cass.,n. 9685/2020; Cass., n. 13329/25; Cass., n. 11606/2026).Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento degli ulterioriseguenti motivi di ricorso:2.

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e116 cpc rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per non avere lacontribuente “fornito alcuna specifica prova della circostanza che gliimmobili oggetto di accertamento non fossero nella sua effettivadisponibilità per non essere mai stati retrocessi in suo favore da parte diRoma Capitale”;3.

“Nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione,motivazione perplessa e contraddittoria, rilevante ex articolo 360, numero4 cpc”, per avere la CGT di II grado basato la propria decisione su unaprova inesistente.Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata, conrinvio per nuovo esame del merito alla CGT di II grado del Lazio, indiversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradoNumero registro generale 12286/2025Numero sezionale 5180/2026Numero di raccolta generale 24796/2026Data pubblicazione 26/08/2026del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche allaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enico Rossi-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 7358/2024 depositata il 09/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 7358/2024, depositata in data 9/12/2024, la CGTdi II grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 6762/2022 con la quale laNumero registro generale 12286/2025Numero sezionale 5180/2026Numero di raccolta generale 24796/2026Data pubblicazione 26/08/2026CTP di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avversol’avviso di accertamento n. 1771 relativo alla TASI 2015 limitatamente anove unità immobiliari ubicate nel comune di Roma.La Corte regionale argomentava l’accoglimento dell’appello sulla scortadella non contestazione, da parte del comune, in merito alla mancataconsegna degli immobili alla contribuente (che aveva subitol’espropriazione degli immobili in questione in favore del comune di Roma,in forza di decreto prefettizio, poi annullato con sentenza del Tribunale diRoma che ne aveva disposto la retrocessione), ovvero in merito almancato possesso degli stessi, essendosi l’Ente limitato a dedurre che leunità immobiliari risultavano intestate alla [OSCURATO:SOCIETA]., fusa perincorporazione nella società appellante, da ritenersi titolare del solo dirittoalla restituzione degli immobili. Evidenziava inoltre la CGT di II grado laportata generale del principio di non contestazione, assumendo che la suaapplicabilità anche al processo tributario non potesse essere esclusa dallanatura non disponibile dell’obbligazione tributaria, non trovando taleassunto alcun supporto normativo nell’art. 115 c.p.c..2. Avverso la sentenza della CGT di II grado del Lazio proponevaricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva con controricorso edepositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cpc in combinato disposto con l’art. 2967 c.c. edelle norme connesse e/o correlate (rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c.)”, avendo il giudice d’appello affermato “che [OSCURATO:PERSONA] nonaveva provveduto a contestare adeguatamente la circostanza chel’immobile per il quale era stata richiesta l’imposta non fosse statoNumero registro generale 12286/2025Numero sezionale 5180/2026Numero di raccolta generale 24796/2026Data pubblicazione 26/08/2026retrocesso lasciando inadempiuta la sentenza che ne accertava il dirittoalla retrocessione”. L’Ente assume, invece, di aver “provvedutoadeguatamente a contestare la circostanza della mai avvenutaretrocessione degli immobili, quindi del possesso degli stessi in capoall’odierna intimata”, segnatamente nelle controdeduzioni in appello,laddove era stata affermata l’infondatezza dell’eccezione dellacontribuente, che sosteneva “di non godere del diritto di proprietà per gliimmobili di Via dei Selci in quanto espropriati dal Comune dii Roma eancora non restituiti”, riportando anche passi di altre pronunce, relative adiverse annualità, che evidenziavano l’assenza di prova della mancanza dipossesso degli immobili oggetto di causa da parte della contribuente.Rappresenta che, pertanto, il giudice d’appello avrebbe completamenterovesciato l’onere della prova.Il motivo - ammissibile, in quanto non implicante una mera richiestadi rivalutazione del fatto e di apprezzamento delle prove ma la violazionedell’art. 115 c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità con riferimento al processo tributario - è fondato.Non solo, infatti, l’Ente impositore risulta aver espressamentecontestato - ritenendola “priva di fondamento”, come rappresentato nelricorso e riscontrabile nell’atto di controdeduzioni in appello - l’eccezione”della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. “di non godere del diritto di proprietàper gli immobili di Via dei Selci in quanto espropriati dal Comune di Romae ancora non restituiti, neanche a seguito del contenzioso instauratosi trale parti”, ma, diversamente da quanto affermato dal giudice d’appello, ilprincipio di non contestazione non sarebbe comunque applicabile nel casodi specie. Infatti, secondo l’orientamento più volte espresso da questaCorte, da cui non si ritiene di discostarsi, il principio di non contestazione,pur costituendo principio generale del processo e quindi anche del giudiziotributario, va in tale giudizio applicato al netto della specificità dettatadalla non disponibilità dei diritti controversi e del limite strutturale insitoNumero registro generale 12286/2025Numero sezionale 5180/2026Numero di raccolta generale 24796/2026Data pubblicazione 26/08/2026nel fatto che l’atto impositivo non è l'atto introduttivo del processo quantopiuttosto l'oggetto (immediato). Pertanto, pur dovendo la parte resistente,all'atto della costituzione, esporre «le sue difese prendendo posizione suimotivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» eproponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non sianorilevabili d'ufficio», detta parte, comunque, fonda la pretesa su un attopreesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegatiin modo ovviamente difforme da quanto assunto dal contribuente, sicchènon può ritenersi esistente in capo all'ente impositore oall’amministrazione finanziaria un onere aggiuntivo di allegazione rispettoa quanto già dedotto nell'atto impositivo. Ne consegue che ancheun’eventuale mancata, specifica, presa di posizione dell’ente impositoresui motivi di opposizione alla pretesa tributaria svolti dal contribuente nonequivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento degli stessi (v., tra lealtre, Cass., n. 19806/2019; Cass., n. 15030/2023; Cass., n.16984/2023; Cass., n. 10132/2026), atteso che, qualoral’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le criticheproposte dal contribuente, che domanda di rigettare, per ciò solo devonoritenersi contestate le tesi difensive proposte dalla controparte (Cass., n.23599/2024; Cass., n. 2052/2025).Non potendo il giudice del merito ritenersi esonerato, comeerroneamente ritenuto dalla CGT di II grado, “da qualsivoglia controlloprobatorio del fatto non contestato”, dovrà pertanto procedere allavalutazione, secondo i prescritti criteri, delle risultanze istruttorie, sullascorta delle quali (e non del principio di non contestazione) decidere,accertando la sussistenza o meno degli specifici presupposti impositividella TASI nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non potendoevidentemente procedere a tale valutazione e al conseguenteaccertamento il giudice di legittimità, tanto più con riferimento allesopravvenienze rappresentate nel controricorso dalla contribuenteNumero registro generale 12286/2025Numero sezionale 5180/2026Numero di raccolta generale 24796/2026Data pubblicazione 26/08/2026(“rettifica di intestazione all’attualità”, in favore del Comune, degliimmobili in questione), sulla scorta, peraltro, di documentazione nonprodotta nei precedenti gradi di merito (visure catastali estrattesuccessivamente alla pronuncia e al deposito della sentenza d’appello) epertanto inammissibile nel presente giudizio, non rientrando tra idocumenti (“che riguardano la nullità della sentenza impugnata el'ammissibilità del ricorso e del controricorso”) di cui l’art. 372 c.p.c.consente il deposito nel giudizio di legittimità (Cass., n. 28999/18; Cass.,n. 9685/2020; Cass., n. 13329/25; Cass., n. 11606/2026).Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento degli ulterioriseguenti motivi di ricorso:2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e116 cpc rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per non avere lacontribuente “fornito alcuna specifica prova della circostanza che gliimmobili oggetto di accertamento non fossero nella sua effettivadisponibilità per non essere mai stati retrocessi in suo favore da parte diRoma Capitale”;3. “Nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione,motivazione perplessa e contraddittoria, rilevante ex articolo 360, numero4 cpc”, per avere la CGT di II grado basato la propria decisione su unaprova inesistente.Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata, conrinvio per nuovo esame del merito alla CGT di II grado del Lazio, indiversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradoNumero registro generale 12286/2025Numero sezionale 5180/2026Numero di raccolta generale 24796/2026Data pubblicazione 26/08/2026del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche allaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]