CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1975
Cassazione n. 32227/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01HC1A5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1975 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.). Egli deduce: 1) violazione di legge in punto di dolo; 2) vizi di motivazione in tema di determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: la circostanza per cui egli si sarebbe confuso sul giorno della settimana, credendo che fosse uno di quelli in cui era autorizzato ad uscire, è una pura asserzione, peraltro logicamente del tutto improbabile, alla luce delle circostanze di fatto rassegnate in sentenza (compagnia di altra persona, disponibilità di un telefono cellulare). 2.2. Il secondo non è consentito. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito per la determinazione della pena è necessaria soltanto quando questa sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre così non è nel caso in esame, in cui la pena è prossima al minimo. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lugl