CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 44735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BERTOLI Luca- imputato dei delitti di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. 74 del 2000 - ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di secondo grado e lamentando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione in ordine all'errata valutazione del compendio probatorio posto ad oggetto del giudizio di conferma della responsabilità penale del reato di omessa dichiarazione annuale, mentre con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di occultamento di scritture contabili; ritenuto che il primo motivo di ricorso sia inammissibile perchè basato su censure aspecifiche, fattuali e non scandite da critica argomentativa rispetto a quelle già proposte nel ricorso in appello. Invero, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, analizzando il compendio probatorio, sia sul fatto che il ricorrente ricopriva il ruolo di amministratore unico e rappresentante legale e non di mera testa di legno (come si evince dalle testimonianze riportate nella motivazione), sia sull'ulteriore circostanza per cui che i rapporti commerciali intercorsi si sono svolti in Italia così comportando l'obbligo di presentazione della dichiarazione unica nel territorio italiano. Tale percorso argiomentativo è stato confutato con osservazioni prive della necessaria specificità (in particolare, la decisiva deposizione del teste PELLIZZA è stata contrastata unicamente con l'attribuzione della qualifica di "personaggio ambiguo" al predetto teste: cfr. pag. 3 del ricorso); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilit:à debba pervenirsi quanto alla residua censura, che non compare nel riepilogo dei motivi di appello contenuti in sentenza (riepilogo rimasto privo di confutazione alcuna: cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende te P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e