CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha confermato la condanna alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, per avere, in qualità di amministratore di diritto e rappresentante legale della società, emesso fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha evidenziato che il delitto contestato si perfeziona con la sola emissione della fattura per operazioni inesistenti, purché il documento risulti completo in ogni sua parte e, quindi, astrattamente idoneo a essere utilizzato ai fini della dichiarazione fiscale da parte del destinatario. Ha precisato che la fattispecie è integrata anche in caso di mancata annotazione della fattura nei registri contabili dell'emittente, posto che l'annotazione costituisce un adempimento distinto e non costitutivo della fattispecie. La Corte ha altresì osservato che le fatture erano integralmente compilate e, pertanto, potenzialmente utilizzabili dal cliente, a prescindere dalla loro annotazione nei registri dell'emittente, essendo state presentate al commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che il ricorrente gliele aveva consegnate. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto correttamente che le suddette fatture erano state predisposte, emesse e consegnate ai fini dell'inserimento nella contabilità. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato aveva già beneficiato di un errore in suo favore commesso dal giudice di primo grado, il quale aveva determinato la pena base in un anno di reclusione, quindi in misura significativamente inferiore al minimo edittale di un anno e sei mesi. Ha pertanto ritenuto che tale circostanza costituisse valida ragione per non mitigare ulteriormente il trattamento sanzionatorio. 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M