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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20805/2024

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per regolamento di competenza n. 20772/23 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoGiulio Polati; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona19 settembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società agricola [OSCURATO:PERSONA] convenuto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo: -) di essere proprietariadi un fondo agricolo esteso per circa 4 ettari, con annessa casa rurale; -) di avere concesso il suddettofabbricato in comodato ai convenuti con atto del 22.12.2014, senza fissazione di durata; -) di avere richiesto ai convenuti, per sopravvenute esigenze dell’impresa agricola, il rilascio del bene, senza successo.

Oggetto:regolamento di competenza Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile.

2. Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono eccependo, per quanto qui rileva: -) di essere stati soci della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ovvero dalla costituzione), e di avere conferito nel patrimonio sociale l’immobile oggetto del contendere; -) di avere poi alienato le proprie quote sociali a [OSCURATO:PERSONA] (attuale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -) di avere proposto nel 2022 domanda di risoluzione dei contratto di trasferimento delle quote sociali, per inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di pagamento del prezzo.

3. Il Tribunale di Verona, con ordinanza 19.9.2023 n. 8153 ha ritenuto che il giudizio di risoluzione del contratto di vendita delle quote fosse pregiudiziale rispetto al giudizio di rilascio, ed ha sospeso quest’ultimo ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Avverso l’ordinanza di sospensione è proposta istanza di regolamento di competenza dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] non si sono difesi. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia ordinata la prosecuzione del giudizio sospeso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce che tra il giudizio di risoluzione e quello di rilascio non esiste alcuna pregiudizialità in senso giuridico. 1.1.

Il motivo è manifestamente fondato, come correttamente rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale.

Il giudizio di risoluzione infatti ha ad oggetto il contratto di vendita delle quote societarie: se dunque fosse dichiarato risolto quel contratto, Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] tornerebbero ad essere soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Il giudizio di rilascio invece ha ad oggetto l’accertamento della violazione dell’obbligo di restituire la cosa,gravante sul comodatario.

I due giudizi inoltre pendono tra soggetti diversi: quello di risoluzione verte tra [OSCURATO:PERSONA] e i convenuti; quello di rilascio tra questi ultimi e la società [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Pertanto,anche se fosse accolta la domanda di risoluzione della vendita di quote, non verrebbe meno l’obbligo di Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] di restituire l’immobile alla società.

Il comodato infatti è stato stipulato dalla società, e la società è soggetto giuridico diverso dai suoi soci.

Se mutano le persone dei soci, non vengono meno i crediti della società, né il mutamento della compagine dei soci travolge gli atti compiuti dalla società.

Il vincolo che lega i due giudizi non è dunque giuridico, ma di mero fatto, ovvio essendo che Antonietta e [OSCURATO:PERSONA], se tornassero ad essere soci di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA], potrebbero revocare l’amministratore o deliberare la prosecuzione del mandato.

Un vincolo dunque insufficiente per consentire la sospensione del giudizio.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) ordina la prosecuzione del giudizio; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.360, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per regolamento di competenza n. 20772/23 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoGiulio Polati; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona19 settembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società agricola [OSCURATO:PERSONA] convenuto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo: -) di essere proprietariadi un fondo agricolo esteso per circa 4 ettari, con annessa casa rurale; -) di avere concesso il suddettofabbricato in comodato ai convenuti con atto del 22.12.2014, senza fissazione di durata; -) di avere richiesto ai convenuti, per sopravvenute esigenze dell’impresa agricola, il rilascio del bene, senza successo. Oggetto:regolamento di competenza Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile. 2. Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono eccependo, per quanto qui rileva: -) di essere stati soci della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ovvero dalla costituzione), e di avere conferito nel patrimonio sociale l’immobile oggetto del contendere; -) di avere poi alienato le proprie quote sociali a [OSCURATO:PERSONA] (attuale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -) di avere proposto nel 2022 domanda di risoluzione dei contratto di trasferimento delle quote sociali, per inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di pagamento del prezzo. 3. Il Tribunale di Verona, con ordinanza 19.9.2023 n. 8153 ha ritenuto che il giudizio di risoluzione del contratto di vendita delle quote fosse pregiudiziale rispetto al giudizio di rilascio, ed ha sospeso quest’ultimo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Avverso l’ordinanza di sospensione è proposta istanza di regolamento di competenza dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] non si sono difesi. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia ordinata la prosecuzione del giudizio sospeso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce che tra il giudizio di risoluzione e quello di rilascio non esiste alcuna pregiudizialità in senso giuridico. 1.1. Il motivo è manifestamente fondato, come correttamente rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. Il giudizio di risoluzione infatti ha ad oggetto il contratto di vendita delle quote societarie: se dunque fosse dichiarato risolto quel contratto, Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] tornerebbero ad essere soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Il giudizio di rilascio invece ha ad oggetto l’accertamento della violazione dell’obbligo di restituire la cosa,gravante sul comodatario. I due giudizi inoltre pendono tra soggetti diversi: quello di risoluzione verte tra [OSCURATO:PERSONA] e i convenuti; quello di rilascio tra questi ultimi e la società [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Pertanto,anche se fosse accolta la domanda di risoluzione della vendita di quote, non verrebbe meno l’obbligo di Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] di restituire l’immobile alla società. Il comodato infatti è stato stipulato dalla società, e la società è soggetto giuridico diverso dai suoi soci. Se mutano le persone dei soci, non vengono meno i crediti della società, né il mutamento della compagine dei soci travolge gli atti compiuti dalla società. Il vincolo che lega i due giudizi non è dunque giuridico, ma di mero fatto, ovvio essendo che Antonietta e [OSCURATO:PERSONA], se tornassero ad essere soci di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA], potrebbero revocare l’amministratore o deliberare la prosecuzione del mandato. Un vincolo dunque insufficiente per consentire la sospensione del giudizio. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) ordina la prosecuzione del giudizio; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.360, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile d
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