CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 agosto 2026
Cassazione n. 24516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore,elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 99, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprioindirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura specialeallegata al ricorso.RICORRENTEcontroNumero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/2026CONSORZIO dei COMUNI del [OSCURATO:PERSONA] del VOMANO eTORDINO di TERAMO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Radice, che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente econgiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura specialeallegata al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 3 del 17.1.2024 del Tribunale Superiore delle AcquePubbliche,udita la relazione nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;1. Con nota prot. n. 1430/2013 il Consorzio dei Comuni del Bacino ImbriferoMontano del Vomano e Tordino di Teramo (di seguito Consorzio BIM) richiedevaal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] – Bacino del Tronto, Tordino e Vomano (di seguitoConsorzio di Bonifica) il pagamento, per l’importo di euro 428.459,56 e per glianni dal 2005 al 2013, del sovracanone di cui all’art. 1 della legge n. 959/1953in ragione dell’utilizzo a scopo idroelettrico, in concessione, dell’acqua nellacentrale idroelettrica S. Lucia ubicata nel Comune di Morro d’Oro e nella centraleidroelettrica [OSCURATO:PERSONA] ubicata nel Comune di Penna S. Andrea.Numero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/20262. Con nota prot. n. 2643 del 14.5.2013 il Consorzio di Bonifica disconosceval’obbligo di pagamento. Assumeva, in particolare, che l’unico impianto infunzione alla data del 14.5.2013 – la centrale idroelettrica S. Lucia – “nonrientrava nel perimetro del bacino imbrifero montano” (così ricorso, pag. 3).3. [OSCURATO:PERSONA] BIM adiva il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] pressola Corte d’appello di Roma.Chiedeva condannarsi il Consorzio di Bonifica al pagamento del dovuto.Si costituiva il Consorzio di Bonifica.Eccepiva la prescrizione dei sovracanoni anteriori al 15.3.2008.Instava, nel merito, per il rigetto dell’avversa domanda.4. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 4/2022 il Tribunale Regionale delleAcque Pubbliche presso la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda.5. [OSCURATO:PERSONA] BIM proponeva appello, articolato in due motivi.Resisteva il Consorzio di Bonifica.6. Con sentenza n. 3 del 17.1.2024 il Tribunale Superiore delle AcquePubbliche accoglieva il gravame e per l’effetto condannava l’appellato alpagamento dei sovracanoni, nella misura di legge, dovuti per il periododall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2022, come da documento denominato “conteggiocrediti vantati verso il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]” depositato con l’atto d’appello;condannava il Consorzio di bonifica alle spese del doppio grado.Reputava il T.S.A.P., in ordine al primo motivo di gravame - con cuil’appellante aveva censurato il disconoscimento della propria legittimazione -che alla stregua delle previsioni normative di riferimento, cioè degli artt. 1,commi 2, 7, 13 e 14, e 4 della legge n. 959/1953 nonché dell’art. 1, commaNumero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/2026137, della legge n. 228/2012, doveva riconoscersi la sussistenza dellalegittimazione attiva del Consorzio BIM a richiedere il pagamento delle sommecontroverse.Reputava il T.S.A.P., in ordine al secondo motivo di gravame - con cuil’appellante aveva censurato il disconoscimento della prova del credito, creditocomprovato, viceversa, oltre che dalle concessioni idroelettriche, dalla“collocazione degli impianti di presa nel territorio interessato, come accertatodal c.t.u.” (così sentenza d’appello, pag. 3) nonché, limitatamente al suoammontare, dall’operatività di criteri di liquidazione ex lege – che il ConsorzioBIM aveva dato prova degli elementi costitutivi dell’azionata pretesa, ossiadell’esistenza della concessione e della ubicazione delle “opere di presa” nelterritorio di interesse.Reputava in particolare, in relazione alla ubicazione delle “opere di presa”,che il c.t.u., con indagine immune da vizi, aveva acclarato che “per entrambi gliimpianti le opere di presa sono ricomprese nel bacino imbrifero, sulla base dellecartografie allegate” (così sentenza d’appello, pag. 7).Reputava poi, in relazione al quantum, per un verso, che le azionate preteseerano da considerare prescritte limitatamente al periodo temporale antecedenteal quinquennio precedente l’11 marzo 2013, dì di ricezione della richiesta dipagamento; per altro verso, che la misura del canone era fissata per legge edisposta, di volta in volta, mercé decreti ministeriali, sicché non residuavanoalla P.A. “spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggettiobbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo” (così sentenzad’appello, pag. 8); per altro verso ancora, che il Consorzio BIM aveva allegatoNumero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/2026un prospetto recante il calcolo del dovuto e nulla ostava, in difetto dicontestazione di parte avversa, alla sua ricezione.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, notificato in data 1.3.2024, ilConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] – Bacino del Tronto, Tordino e Vomano; ne ha chiestoin base a due motivi, previa disapplicazione del d.m. 14.12.1954 e del d.m.26.4.1976, la cassazione senza rinvio ovvero, in subordine, con rinvio; in ognicaso con il favore delle spese.Il ricorrente ha premesso che ha impugnato altresì per revocazione lasentenza n. 3/2024, siccome il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] è – haaddotto - incorso in errore di fatto, ossia ha erroneamente affermato che “lac.t.u. avesse accertato che le opere di presa degli impianti del Consorzio diBonifica fossero ricomprese all’interno della perimetrazione del bacini imbrifero(implicitamente riferendosi a quello montano)” (così ricorso, pag. 6).Invero, ha premesso ancora che il c.t.u. ha affermato l’esatto contrario, ossiache “le opere di presa delle due centrali (…) non ricadono all’interno dellaperimetrazione del bacino imbrifero montano” (cfr. ricorso, pag. 6).[OSCURATO:PERSONA] dei Comuni del [OSCURATO:PERSONA] del Vomano e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso con vittoria di spese.8. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte; ha chiesto rigettarsi il ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.Numero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/2026Ragioni della decisione9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, 8° co., leggen. 959/1953 e dell’art. 1, 137° co., della legge n. 228/2012.Deduce che ai sensi dell’art. 1, 8° co., cit. sono soggetti al pagamento di unsovracanone annuo “i concessionari di grandi deviazioni d’acqua per produzionedi forza motrice (…) le cui opere di presa siano situate, in tutto in parte,nell’ambito del perimetro imbrifero montano”.Deduce che il T.S.A.P. ha affermato, viceversa, che l’obbligazione dipagamento del sovracanone “sorge in considerazione del fatto che le opere dipresa ricadono all’interno del bacino imbrifero (e non all’interno del bacinoimbrifero montano )” (così ricorso, pag. 7).Deduce che del resto il riferimento tout court al “bacino imbrifero” risulta incontrasto con la previsione del comma 217 dell’art. 1 della legge n. 228/2012,ove è riferimento al “bacino imbrifero montano”.10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 l.a.c.Deduce che ha errato il T.S.A.P. allorché ha fatto luogo all’applicazione,implicitamente affermandone la legittimità, anziché alla disapplicazione inragione della loro illegittimità, del d.m. 14.12.1954 e del d.m. 26.4.1976 diperimetrazione del bacino imbrifero montano del Tordino e del Vomano.Sostiene segnatamente che il d.m. 14.12.1954 – su cui si basa la richiesta dipagamento dei sovracanoni - è palesemente illegittimo, siccome alleperimetrazioni si è fatto luogo “non in base a considerazioni di natura tecnica,Numero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/2026ma a seguito di apprezzamenti discrezionali dell’interesse pubblico che sidistaccano da un apprezzamento specifico e concreto delle caratteristiche deiluoghi” (così ricorso, pag. 10).Deduce poi che la delimitazione del bacino imbrifero montano del Tordino edel Vomano è stata oggetto di riesame con il d.m. 26.4.1976, d.m. con cui ci siè limitati ad integrare la perimetrazione “senza indicare minimamente le ragionitecniche che hanno portato alla nuova delimitazione” (così ricorso, pag. 10).Osserva quindi che la mancata esplicitazione dei criteri in base ai quali è stataoperata la perimetrazione del bacino imbrifero montano del Tordino e delVomano, fa sì che la medesima perimetrazione non è idonea a giustificarel’imposizione del sovracanone; e ciò viepiù che entrambe le derivazioni d’acquasi collocano ad una quota sul livello del mare inferiore a quella – 300 s.l.m. -prevista dal voto del 12.10.1954 del Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA].11. Va rimarcato previamente che non esplica valenza la circostanza per cuiil Consorzio di Bonifica ricorrente abbia impugnato la sentenza n. 3 del17.1.2024 del T.S.A.P. anche con ricorso per revocazione (in memoria – cfr.pag. 2 - il ricorrente ha riferito che il T.S.A.P. con sentenza n. 70/2025 haritenuto che “quello denunciato a ben vedere appare anche configurabile comeun asserito errore di diritto (…)”).Invero, la pendenza del giudizio di revocazione contro la sentenza di meritonon è di ostacolo, alla luce dell’art. 398 cod. proc. civ., come modificato dall’art.68 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 353, alla trattazione del ricorso per cassazione controla sentenza di merito, essendovi autonomia tra il giudizio di cassazione e quelloper revocazione, almeno finché il giudice investito di quest’ultima non ritenga diNumero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/2026sospendere i termini per la proposizione del primo o il procedimentodi cassazione stesso, tanto più qualora tra le due cause non sussistainterferenza di questioni (cfr. Cass. 3.5.2000, n. 5513; Cass. 4.11.2014, n.23445 Rv. 633226 -).12. Il primo motivo è inammissibile.13. Con il primo mezzo, dunque, il ricorrente si duole, propriamente edesclusivamente, giacché il T.S.A.P. ha affermato che l’obbligazione dipagamento del sovracanone sorge in ragione del fatto che le “opere di presa”ricadano all’interno non già del “bacino imbrifero montano” bensì del “bacinoimbrifero” (cfr. ricorso, pag. 6).14. Ebbene, con la sentenza n. 25949 del 16.11.2020 queste Sezioni unite,espressamente nel solco della sentenza delle Sezioni Unite n. 16157 del19.6.2018 (secondo cui, in tema di concessioni di derivazione di acque pubblichea scopo idroelettrico, l’introduzione, ex art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012,con applicazione anche alle concessioni già in corso, del sovracanone per gliimpianti di potenza non modesta (superiore a 220 kW) con opere di presaricadenti in territori di Comuni compresi in bacini imbriferi montani già delimitati,è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazionepatrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che larelativa disciplina - espressione della potestà legislativa nelle materie di“armonizzazione dei bilanci pubblici” e “coordinamento della finanza pubblica edel sistema tributario” ex art. 117 Cost. - è rimessa alla discrezionalità dellegislatore nel rispetto dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della sceltalegislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l’originario sistema del T.U. e, inNumero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/2026particolare, l’onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senzadiscrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e ditutti gli impianti del bacino), hanno fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni. L’ulteriore riforma del 2013 reintroduce l’originario sistema che onera delpagamento del sovracanone tutti gli impianti senza discrimine altimetrico, cioètutti quelli siti nei bacini imbriferi montani compresi quelli siti nei Comuni sìrivieraschi ma posti al di fuori del perimetro montano e, in altre parole, rendeomogenee le situazioni mettendo sul medesimo piano tutti i Comuni e tutti gliimpianti del bacino . Il comma 137 reintroduce, in fin dei conti, l’originario sistema del testounico, onerando del pagamento del sovracanone tutti gli impianti senzadiscrimine altimetrico (ovverosia tutti quelli siti nei bacini imbriferi montanicompresi quelli siti nei Comuni sì rivieraschi ma posti al di fuori del perimetromontano) e, in ultima analisi, rende omogenee le posizioni di tutti i Comuni e ditutti gli impianti del bacino .15. I rilievi motivazionali testé riferiti sono stati ribaditi da queste SezioniUnite con l’ordinanza n. 2767 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si leggetestualmente: la modifica normativa introdotta con l’art. 1 comma 137 dellaLegge di Stabilità 2013, come si evince chiaramente dalla formulazione delladisposizione, nell’estendere l’onere di pagamento del sovracanone anche agliimpianti “non montani” si limita ad ampliare la platea dei soggetti tenuti allacorresponsione del sovracanone idrico, armonizzando così la posizione deiComuni percettori, in modo che non vi siano più Comuni esonerati dallaNumero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/2026contribuzione e pur sempre destinatari pro quota del provento deisovracanoni .16. Su tale scorta ingiustificatamente il Consorzio di Bonifica ricorrenteassume, sic et simpliciter, che ha errato il T.S.A.P., perché ha inteso la locuzione“bacino imbrifero montano” come “bacino imbrifero” (così ricorso, pag. 7. Cfr.al riguardo memoria del controricorrente, pagg. 4 e ss., ove si legge che “lanovità stabilita da tale disposizione [id est, l’art. 1, comma 137, l. 228/2012] sisostanzia nell’estendere l’onere di pagamento del sovracanone bim anche agliimpianti idroelettrici (di grande derivazione) le cui opere di presa sono site al difuori del Perimento, ma comunque comprese nel territorio di Comuni facentiparte di un Bacino già esistente”).Ben vero, il ricorrente per nulla si è confrontato – neppure in memoria - conlo sviluppo interpretativo che ha segnato, alla stregua delle richiamatepronunce, l’elaborazione di queste Sezioni Unite. Ed in tal guisa si è al contemposottratto all’onere di compiuta specificazione della denuncia ex n. 3 del 1° co.dell’art. 360 cod. proc. civ. dell’asserito “error” nei termini delineati dalleindicazioni questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. (ord.) 26.7.2024, n. 20870).17. Il secondo motivo del pari è inammissibile.18. Si è detto in sede di disamina del primo motivo di ricorso che sono onerati“del pagamento del sovracanone tutti gli impianti senza discrimine altimetrico(ovverosia tutti quelli siti nei bacini imbriferi montani compresi quelli siti neiComuni sì rivieraschi ma posti al di fuori del perimetro montano)”.Ebbene, siffatto rilievo senza dubbio assorbe la doglianza veicolata dalsecondo mezzo secondo cui il T.S.A.P. non ha riscontrato l’illegittimità deiNumero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/2026“decreti ministeriali di perimetrazione del bacino imbrifero montano del torrenteTordino e del Vomano” (cfr. ricorso, pag. 8. Al riguardo si condivide lacontrodeduzione del Consorzio BIM - cfr. memoria del controricorrente, pag. 7- ove si legge che “il TSAP ha (…) definito la controversia (…) sul presuppostoche le opere di presa sono ricomprese nel bacino imbrifero (…). Inconseguenza, la definizione del Perimetro sarebbe irrilevante”).19. D’altro canto, risulta del tutto generica la denuncia secondo cui leperimetrazioni effettuate “si distaccano da un apprezzamento specifico econcreto delle caratteristiche dei luoghi” (così ricorso, pag. 10).20. In ogni caso, queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 25949/2020, hannogià puntualizzato che “la verifica della corretta perimetrazione del Bacino findalla sua costituzione e dei relativi dubbi in ordine agli atti amministrativiadottati nel tempo, (…) trasmoda nella richiesta di un accertamento di meritoestraneo all’impugnazione di legittimità (…)”.21. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrenteva condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio dilegittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.22. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 5766/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 24516/2026Data pubblicazione 06/08/2026condanna il ricorrente, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] – Bacino del Tronto, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, Consorzio dei Comuni del BacinoImbrifero Montano del Vomano e Tordino di Teramo, le spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.200,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misuradel 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili dellaCorte Suprema di cassazione il 24 marzo 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola