CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 03986/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, e 455 cod. pen., commesso in Pescate il 19 dicembre 2019, ha rideterminato la pena inflittagli (concedendogli le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva contestata), con conferma nel resto; [OSCURATO:PERSONA] - che il prospettato motivo - con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di esclusione della recidiva contestata e ritenuta, - è aspecifico e manifestamente infondato, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pag. 3, punto 2) sulla questione dedotta: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690 e con la sentenza n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]