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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 05860/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che il 9/3/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che il 6/2/2020 lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.646 cod. pen., così riqualificando l'imputazione originariamente ascrittagli (artt. 624 bis e 625 cod. pen.), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

1.1. Con il primo motivo di impugnazione entrambi i ricorsi hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essersi riconosciuta l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la mera intestazione dell'atto.

1.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è dedotto il vizio di motivazione con riferimento ad una parte dei beni oggetto di appropriazione indebita, quali i due televisori Autovox da 24 pollici.

1.3. Con l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva specifica e plurireiterata.

2. Il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, oltre che per la sua aspecificità, atteso che non si confronta con le argomentazioni delle due sentenze di merito che, trattandosi di cd.

"doppia conforme", si integrano a vicenda, laddove queste hanno evidenziato che la volontà di persecuzione del colpevole è stata espressa dalla persona offesa non solo con l'inequivoca intestazione dell'atto presentato come "denuncia querela", ma anche con la ripetizione di tale espressione nel corpo dell'atto, accompagnandola con la richiesta di essere avvisato in caso di proroga indagini o richiesta di archiviazione.

3.2. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, invece, gli altri due motivi di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto di come dalle dichiarazioni dell'acquirente di uno dei televisori sottratti alla persona offesa sia emerso che il ricorrente abbia provveduto alla dismissione di una serie di arredi dell'albergo locatogli e, pertanto, evidentemente appropriandosi di quanto non restituito al proprietario, anche se non rinvenuto dalla P.G.

Nessun vizio logico o giuridico, infine, può ravvisarsi nella valutazione della Corte territoriale, laddove questa si è conformata al principio di diritto secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001).

Analogamente, la sentenza impugnata, nel riconoscere la recidiva specifica e plurireiterata ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha riconosciuto nel reato oggetto di giudizio il sintomo di una maggiore pericolosità del ricorrente che, senza percepire l'effetto preventivo delle precedenti condanne, aveva arrecato un apprezzabile danno economico sfruttando il rapporto di fiducia con la persona offesa.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che il 9/3/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che il 6/2/2020 lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.646 cod. pen., così riqualificando l'imputazione originariamente ascrittagli (artt. 624 bis e 625 cod. pen.), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 1.1. Con il primo motivo di impugnazione entrambi i ricorsi hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essersi riconosciuta l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la mera intestazione dell'atto. 1.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è dedotto il vizio di motivazione con riferimento ad una parte dei beni oggetto di appropriazione indebita, quali i due televisori Autovox da 24 pollici. 1.3. Con l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva specifica e plurireiterata. 2. Il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, oltre che per la sua aspecificità, atteso che non si confronta con le argomentazioni delle due sentenze di merito che, trattandosi di cd. "doppia conforme", si integrano a vicenda, laddove queste hanno evidenziato che la volontà di persecuzione del colpevole è stata espressa dalla persona offesa non solo con l'inequivoca intestazione dell'atto presentato come "denuncia querela", ma anche con la ripetizione di tale espressione nel corpo dell'atto, accompagnandola con la richiesta di essere avvisato in caso di proroga indagini o richiesta di archiviazione. 3.2. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, invece, gli altri due motivi di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto di come dalle dichiarazioni dell'acquirente di uno dei televisori sottratti alla persona offesa sia emerso che il ricorrente abbia provveduto alla dismissione di una serie di arredi dell'albergo locatogli e, pertanto, evidentemente appropriandosi di quanto non restituito al proprietario, anche se non rinvenuto dalla P.G. Nessun vizio logico o giuridico, infine, può ravvisarsi nella valutazione della Corte territoriale, laddove questa si è conformata al principio di diritto secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001). Analogamente, la sentenza impugnata, nel riconoscere la recidiva specifica e plurireiterata ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha riconosciuto nel reato oggetto di giudizio il sintomo di una maggiore pericolosità del ricorrente che, senza percepire l'effetto preventivo delle precedenti condanne, aveva arrecato un apprezzabile danno economico sfruttando il rapporto di fiducia con la persona offesa. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023 I
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