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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27916/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E DI CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E. cheha concluso per il rigetto del ricorso;lette le note di replica depositate in data 1°aprile 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Accoretti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Vianello [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc. pen. nei confronti della sentenza n. 23842 del 27 marzo 2025 emessa dallaQuinta Sezione della Corte di cassazione, deducendo tre errori di fatto.2.

La difesa, in primo luogo, eccepisce l’erronea percezione e pretermissionedel primo motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 16-quater del d. l.n. 8 del 1991, evidenziando l’inutilizzabilità ex lege delle dichiarazioni rese daicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere staterese oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla manifestazione della volontà dicollaborare.Rileva la difesa che non si trattava di un motivo volto a dedurrel’inattendibilità delle dichiarazioni, ma il fatto oggettivo della collocazione delledette dichiarazioni.In particolare, quanto al collaboratore Ruggero, la difesa aveva rilevato chela manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia era avvenuta indata 26 gennaio 2023, di conseguenza le dichiarazioni rese il 9 ottobre 2023, il26 ottobre 2023 e 4 dicembre 2023 sono state rese oltre detto termine epertanto erano da ritenersi inutilizzabili ai sensi del comma 9 dell’art. 16-quaterd.l. cit.Quanto al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la difesa aveva rilevato che lavolontà di collaborare era stata manifestata il 30 gennaio 2021 e, a parte alcunedichiarazioni generiche in sede di interrogatorio reso il 23 marzo 2021, solo indata 21 marzo 2024 a distanza, quindi, di oltre tre anni, aveva reso dichiarazionispecifiche e dettagliate in ordine al duplice omicidio [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].Evidenzia la difesa di avere specificamente censurato la decisione dellaCorte di merito nella parte in cui aveva ritenuto di far decorrere il termine di 180giorni non dalla prima manifestazione della volontà di collaborare, ma daisuccessivi interrogatori e di aver rappresentato anche che le dichiarazioni reseoltre il termine non avevano natura integrativa, ma introducevano contenutinuovi e, pertanto, inutilizzabili.Tanto precisato, osserva il ricorrente che la Corte di cassazione ha rigettatola dedotta violazione aderendo alla ricostruzione della Corte territoriale secondocui le dichiarazioni rese oltre il termine dai collaboratori avrebbero naturameramente integrativa delle precedenti dichiarazioni, così incorrendo in unerrore di fatto di natura percettiva, avendo presupposto come dato fattuale talenatura anziché la novità delle informazioni rese dai collaboratori.Si tratterebbe, secondo la difesa, di un errore decisivo nei termini richiestidall’art. 625-bis cod. proc. pen., perché, rilevandone la natura nuova, sarebberostate inutilizzabili ex lege.2.1.

Deduce, poi, un secondo errore di fatto per erronea percezionedell’oggetto del secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 627,comma 3, cod. proc. pen. e al mancato rispetto del dictum della sentenzarescindente.Rileva la difesa che la Corte ha erroneamente ritenuto che con il secondomotivo si fosse inteso contestare i poteri cognitivi del giudice del rinvio lì dove,invece, aveva denunciato la violazione dell’art 627, comma 3, cod. proc. pen.perché la Corte di cassazione aveva annullato la precedente decisione di meritoritenendo fondati i motivi con cui si denunciava la violazione dell’art. 192 cod.proc. pen. e la mancata applicazione dei principi in tema di valutazione delledichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei dichiaranti de relato.Rileva la difesa che con il motivo di ricorso avverso la sentenza emessaall’esito del giudizio di rinvio si era dedotto la violazione del vincolo derivantedalla sentenza rescindente in quanto la sentenza della Corte di assise di appelloaveva circoscritto la nuova valutazione esclusivamente alle dichiarazioni dei duenuovi collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alle fonti dichiarative quali riscontri,senza procedere a quella autonoma rigorosa e preliminare rivalutazione della lororescindente, che la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente sulpresupposto erroneo che il giudizio di colpevolezza si fosse fondato su “elementiprobatori nuovi” senza verificare se nella sentenza di rinvio vi fosse stata larivalutazione richiesta dalla sentenza rescindente sulla attendibilità intrinseca edestrinseca dei collaboratori; in tal modo il giudice del rinvio avrebbe reiterato lostesso vizio metodologico che aveva determinato la sentenza di appello.Si tratta di un errore decisivo per il convincimento del Collegio che harigettato il motivo.2.3.

La difesa deduce, infine, un terzo errore di fatto per erronea percezionedell’oggetto del terzo motivo di ricorso relativo alla progressione accusatoria delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] e alla sua inidoneità a costituire riscontro genuinoe indipendente.Secondo la difesa il terzo motivo di ricorso non si fondava sulla genericacontestazione della convergenza narrativa, ma sulla circostanza che nel primointerrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] egli dichiarava espressamente di non conoscere inmodo preciso né la dinamica, né i protagonisti del duplice omicidio, negando diavere informazioni sui fatti e solo nell’interrogatorio del 21 marzo 2024 fornivauna ricostruzione articolata dei fatti sovrapponibile a quella del collaboratoreRuggiero che concerneva il nucleo essenziale dell’accusa, mentre le dichiarazionidi cui al verbale del 23 marzo 2021 erano generiche in quanto il [OSCURATO:PERSONA],sollecitato a riferire sul duplice omicidio, affermava di non conoscere conprecisione non essendo in grado di distinguere se l’omicidio cui si facevariferimento fosse quello in esame; pertanto, la difesa rileva l’inconciliabilitàstrutturale tra le prime dichiarazioni e quelle successivamente rese.Era questo il dato che la difesa aveva posto come oggetto del terzo motivo,ovvero la verifica rigorosa della genuinità dell’evoluzione dichiarativa, poiché unasimile progressione non accompagnata da una spiegazione logica può costituireindice sintomatico di inquinamento o acquisizione mediata delle informazioni.Osserva la difesa che la sentenza impugnata ha ritenuto sufficientevalorizzare il contenuto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] trattandole comepienamente convergenti con quelle del [OSCURATO:PERSONA]; e del resto osserva come lastessa sentenza di annullamento con rinvio aveva già segnalato con chiarezzacome taluni episodi relativi al duplice omicidio fossero caratterizzati da una fonteirrimediabilmente incerta e da avvenuta diffusione di notizie così denotando unrischio di contaminazione del patrimonio informativo dei collaboratori.La difesa rileva, poi, che nella sentenza di annullamento la Corte dicassazione aveva stigmatizzato condotte dichiarative rivelatrici di una tendenzaalla conformazione del narrato alle risultanze già emerse, come nel caso delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA]; tale passaggio della sentenza rescindente rendevaevidente la necessità di una verifica rigorosa sull’autonomia originalità egenuinità delle successive propalazioni collaborative.Di conseguenza la progressione accusatoria di [OSCURATO:PERSONA] assume unsignificato ancora più critico in quanto l’emersione tardiva un raccontodettagliato e allineato a quello di [OSCURATO:PERSONA], dopo una fase iniziale di incertezza edi assenza di contenuti individualizzanti, rende insostenibile la sua valorizzazionecome riscontro genuino e indipendente.In sintesi, l’errore di fatto consisterebbe nell’avere la Corte di cassazionedato per acquisita una convergenza accusatoria senza considerare che ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito in origine alcun apporto conoscitivoeffettivo sul duplice omicidio e che solo successivamente aveva allineato il suonarrato a quello del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratterebbe di una omissione percettiva che hainciso in modo decisivo sul convincimento della infondatezza della censuradifensiva.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ElisabettaCeniccola ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

Con memoria del 1° aprile 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] hareplicato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ribadendo quantodedotto nel ricorso e evidenziando di aver rispettato il principio di autosufficienzain quanto ad esso è stato allegato il precedente ricorso per cassazione del 6novembre 2024, nel quale erano indicati ai sensi dell’art. 165-bis gli atti rilevantiper la decisione ed anche i verbali di interrogatorio richiamati nel ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito evidenziate.2.

Vanno in premessa ricordati i principi affermati da questa Corte in tema diproposizione del ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.,introdotto dall’art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, attraverso ilquale si è inteso consentire al solo condannato di richiedere «la correzionedell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dallacorte di cassazione».Il rimedio, di natura eccezionale in quanto costituisce una deroga al principiodi irrevocabilità delle decisioni della Corte di cassazione, è volto a eliminareesclusivamente l’errore identificabile in una fuorviata rappresentazionepercettiva.Infatti, Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01, haaffermato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente inuna fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio,come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc.pen.Del resto, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella parte in cuiesclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errorevalutativo o di giudizio, affermando che tale disciplina è compatibile con lafisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste oerrori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche perintrodurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, incontrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.(Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone, Rv. 232313 - 01).3.

Tanto precisato, i tre distinti motivi, ricondotti a altrettanti errori di fatto,sono manifestamente infondati e soprattutto non deducibili col mezzod'impugnazione proposto, in quanto la sentenza n. 23842 del 2025, nel rigettareil ricorso avverso la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alla pena dell’ergastolo per il dupliceomicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è incorsa neidenunciati errori avendo affrontato specificamente i temi posti attraversoargomentazioni la cui censura si riflette nella preclusa denuncia di errorivalutativi.2.1.

Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata,allapagina 21, affronta il profilo di censura che era stato dedotto conargomentazioni conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di questaCorte sul tema.Come osservato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella suarequisitoria, il Collegio ha, infatti, precisato che la sanzione dell’inutilizzabilitàconcerne esclusivamente gli atti delle indagini preliminari, mentre nel caso dispecie i collaboratori di giustizia sono stati escussi in sede di giudizio di rinvio nelcontraddittorio tra le parti ed ha altresì evidenziato che le dichiarazioni eranostate di quelle rese in sede di indagini preliminari; e tali prove prove dichiarativesono state poste a fondamento della decisione.La sentenza impugnataha deciso in conformità al principio secondo il qualelasanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustiziaoltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, previstadall'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 14legge 13 febbraio 2001, n. 45, si riferisce alle sole dichiarazioni rese alla poliziagiudiziaria e al pubblico ministero, sicché non può trovare applicazione inrelazione a quanto dichiarato dal collaboratore davanti al giudice o nelcontraddittorio tra le parti (Sez. 1, n. 4541 del 15/11/2024 dep. 2025, Rv.287551 – 01: in relazione ad una fattispecie relativa a dichiarazioni rese nelcorso del dibattimento, con le quali i collaboratori di giustizia avevanoconfermato quanto già riferito in verbali di interrogatorio redatti oltre il terminedi centottanta giorni).Va, in ogni caso rilevato, chenella sentenza impugnata la Corte di cassazioneha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] di cuial verbale del 9 ottobre 2023, essendo il precedente esclusivamente espressionedella volontà di collaborazione, essendo stato valutato come privo di alcuncontributo conoscitivo; parimenti, quanto al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], essendol’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] integrativo di quello del 23.03.2021.In conclusione, la Corte di cassazione non è incorsa in alcun errorepercettivo avendo espresso un giudizio a contenuto valutativo.Da ciò conseguela non deducibilità e la manifesta infondatezza del motivo diricorso in quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsaha natura valutativa ed è intervenuta su un sostrato fattuale correttamentepercepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01)2.2.

Altrettanto risulta quanto al secondo motivo di ricorso, giacché alparagrafo 2.3 della pagina 25, la sentenza impugnata ha affrontato i motiviconcernenti la attendibilità intrinseca dei collaboratori in riferimento alla dedottaviolazione degli artt. 192 e 627, comma 3, cod. proc. pen.La sentenza non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendospecificamente valorizzato quanto emerso dalle sentenze di merito, ossia il loropercorso di dissociazione dagli ambienti camorristici dei collaboratori, la costanzae coerenza delle dichiarazioni rese nel tempo, il contenuto autoaccusatoriorelativo anche a fatti gravi non ancora contestati, nonché la convergenza deirispettivi racconti in assenza di elementi che ne compromettessero la genuinità.Con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], sono state inoltre sottolineate la precisione,la completezza, la coerenza e l’assenza di finalità calunniose nelle suedichiarazioni.Va, poi, rilevato che nella sentenza impugnata, la Corte ha anche precisatoche in adempimento del disposto annullamento, il giudice del rinvio ha effettuatouna specifica valutazione della credibilità ed attendibilità del collaboratorePerrone (a pagina 23) e che le dichiarazioni degli altri collaboratori (Mele, Denon vi è stata violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192 cod. e 627, comma3, cod. proc.Anche in tale caso il ricorrente, per il tramite del rimedio straordinario, hainteso far valere un erroneo vaglio delibativo di aspetti attinenti alla attendibilitàintrinseca e alla credibilità soggettiva e oggettiva dei dichiaranti prospettando unerrore non di fatto, bensì di giudizio, che rende, alla luce dei principi dellagiurisprudenza sopra esposti il motivo di ricorso inammissibile.2.3.Per le medesime ragioni finora esposte, inammissibile è anche il terzomotivo, giacché a pagina 25 la sentenza impugnata ha affrontato il profilo dellaprogressione dichiarativa, evidenziando come tale censura sia consideratagenerica e smentita dagli atti processuali.Dopo avere evidenziato che l'attendibilità delle dichiarazioni è stata verificatala sostanziale coincidenza, l'assenza di contraddizioni radicali, la credibilitàsoggettiva dei dichiaranti e la presenza di riscontri oggettivi esterni, la Corterespinge la tesi difensiva rilevando che dai verbali richiamati nel ricorso nonemerge alcun dato idoneo a dimostrare una manipolazione o una concertazionedelle dichiarazioni e ritiene integrata una naturale e fisiologica progressivaricostruzione dei fatti, determinata sia dalle domande poste dagli inquirenti siadalla complessità e numerosità delle vicende criminali conosciute daicollaboratori, sui quali essi sono stati sentiti in momenti successivi.In conclusione, la progressiva emersione di elementi a carico non vieneinterpretata come indice di artificiosa costruzione del quadro probatorio, macome una conseguenza normale dello sviluppo delle attività investigative e degliinterrogatori.Alla luce di tale motivazione, risulta con evidenza come anche la terzadoglianza abbia prospettato censure attinenti alla valutazione operata dalCollegio e non errori di fatto.3.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso è, pertanto, inammissibile.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E DI CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E. cheha concluso per il rigetto del ricorso;lette le note di replica depositate in data 1°aprile 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Accoretti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Vianello [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc. pen. nei confronti della sentenza n. 23842 del 27 marzo 2025 emessa dallaQuinta Sezione della Corte di cassazione, deducendo tre errori di fatto.2. La difesa, in primo luogo, eccepisce l’erronea percezione e pretermissionedel primo motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 16-quater del d. l.n. 8 del 1991, evidenziando l’inutilizzabilità ex lege delle dichiarazioni rese daicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere staterese oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla manifestazione della volontà dicollaborare.Rileva la difesa che non si trattava di un motivo volto a dedurrel’inattendibilità delle dichiarazioni, ma il fatto oggettivo della collocazione delledette dichiarazioni.In particolare, quanto al collaboratore Ruggero, la difesa aveva rilevato chela manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia era avvenuta indata 26 gennaio 2023, di conseguenza le dichiarazioni rese il 9 ottobre 2023, il26 ottobre 2023 e 4 dicembre 2023 sono state rese oltre detto termine epertanto erano da ritenersi inutilizzabili ai sensi del comma 9 dell’art. 16-quaterd.l. cit.Quanto al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la difesa aveva rilevato che lavolontà di collaborare era stata manifestata il 30 gennaio 2021 e, a parte alcunedichiarazioni generiche in sede di interrogatorio reso il 23 marzo 2021, solo indata 21 marzo 2024 a distanza, quindi, di oltre tre anni, aveva reso dichiarazionispecifiche e dettagliate in ordine al duplice omicidio [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].Evidenzia la difesa di avere specificamente censurato la decisione dellaCorte di merito nella parte in cui aveva ritenuto di far decorrere il termine di 180giorni non dalla prima manifestazione della volontà di collaborare, ma daisuccessivi interrogatori e di aver rappresentato anche che le dichiarazioni reseoltre il termine non avevano natura integrativa, ma introducevano contenutinuovi e, pertanto, inutilizzabili.Tanto precisato, osserva il ricorrente che la Corte di cassazione ha rigettatola dedotta violazione aderendo alla ricostruzione della Corte territoriale secondocui le dichiarazioni rese oltre il termine dai collaboratori avrebbero naturameramente integrativa delle precedenti dichiarazioni, così incorrendo in unerrore di fatto di natura percettiva, avendo presupposto come dato fattuale talenatura anziché la novità delle informazioni rese dai collaboratori.Si tratterebbe, secondo la difesa, di un errore decisivo nei termini richiestidall’art. 625-bis cod. proc. pen., perché, rilevandone la natura nuova, sarebberostate inutilizzabili ex lege.2.1. Deduce, poi, un secondo errore di fatto per erronea percezionedell’oggetto del secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 627,comma 3, cod. proc. pen. e al mancato rispetto del dictum della sentenzarescindente.Rileva la difesa che la Corte ha erroneamente ritenuto che con il secondomotivo si fosse inteso contestare i poteri cognitivi del giudice del rinvio lì dove,invece, aveva denunciato la violazione dell’art 627, comma 3, cod. proc. pen.perché la Corte di cassazione aveva annullato la precedente decisione di meritoritenendo fondati i motivi con cui si denunciava la violazione dell’art. 192 cod.proc. pen. e la mancata applicazione dei principi in tema di valutazione delledichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei dichiaranti de relato.Rileva la difesa che con il motivo di ricorso avverso la sentenza emessaall’esito del giudizio di rinvio si era dedotto la violazione del vincolo derivantedalla sentenza rescindente in quanto la sentenza della Corte di assise di appelloaveva circoscritto la nuova valutazione esclusivamente alle dichiarazioni dei duenuovi collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alle fonti dichiarative quali riscontri,senza procedere a quella autonoma rigorosa e preliminare rivalutazione della lororescindente, che la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente sulpresupposto erroneo che il giudizio di colpevolezza si fosse fondato su “elementiprobatori nuovi” senza verificare se nella sentenza di rinvio vi fosse stata larivalutazione richiesta dalla sentenza rescindente sulla attendibilità intrinseca edestrinseca dei collaboratori; in tal modo il giudice del rinvio avrebbe reiterato lostesso vizio metodologico che aveva determinato la sentenza di appello.Si tratta di un errore decisivo per il convincimento del Collegio che harigettato il motivo.2.3. La difesa deduce, infine, un terzo errore di fatto per erronea percezionedell’oggetto del terzo motivo di ricorso relativo alla progressione accusatoria delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] e alla sua inidoneità a costituire riscontro genuinoe indipendente.Secondo la difesa il terzo motivo di ricorso non si fondava sulla genericacontestazione della convergenza narrativa, ma sulla circostanza che nel primointerrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] egli dichiarava espressamente di non conoscere inmodo preciso né la dinamica, né i protagonisti del duplice omicidio, negando diavere informazioni sui fatti e solo nell’interrogatorio del 21 marzo 2024 fornivauna ricostruzione articolata dei fatti sovrapponibile a quella del collaboratoreRuggiero che concerneva il nucleo essenziale dell’accusa, mentre le dichiarazionidi cui al verbale del 23 marzo 2021 erano generiche in quanto il [OSCURATO:PERSONA],sollecitato a riferire sul duplice omicidio, affermava di non conoscere conprecisione non essendo in grado di distinguere se l’omicidio cui si facevariferimento fosse quello in esame; pertanto, la difesa rileva l’inconciliabilitàstrutturale tra le prime dichiarazioni e quelle successivamente rese.Era questo il dato che la difesa aveva posto come oggetto del terzo motivo,ovvero la verifica rigorosa della genuinità dell’evoluzione dichiarativa, poiché unasimile progressione non accompagnata da una spiegazione logica può costituireindice sintomatico di inquinamento o acquisizione mediata delle informazioni.Osserva la difesa che la sentenza impugnata ha ritenuto sufficientevalorizzare il contenuto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] trattandole comepienamente convergenti con quelle del [OSCURATO:PERSONA]; e del resto osserva come lastessa sentenza di annullamento con rinvio aveva già segnalato con chiarezzacome taluni episodi relativi al duplice omicidio fossero caratterizzati da una fonteirrimediabilmente incerta e da avvenuta diffusione di notizie così denotando unrischio di contaminazione del patrimonio informativo dei collaboratori.La difesa rileva, poi, che nella sentenza di annullamento la Corte dicassazione aveva stigmatizzato condotte dichiarative rivelatrici di una tendenzaalla conformazione del narrato alle risultanze già emerse, come nel caso delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA]; tale passaggio della sentenza rescindente rendevaevidente la necessità di una verifica rigorosa sull’autonomia originalità egenuinità delle successive propalazioni collaborative.Di conseguenza la progressione accusatoria di [OSCURATO:PERSONA] assume unsignificato ancora più critico in quanto l’emersione tardiva un raccontodettagliato e allineato a quello di [OSCURATO:PERSONA], dopo una fase iniziale di incertezza edi assenza di contenuti individualizzanti, rende insostenibile la sua valorizzazionecome riscontro genuino e indipendente.In sintesi, l’errore di fatto consisterebbe nell’avere la Corte di cassazionedato per acquisita una convergenza accusatoria senza considerare che ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito in origine alcun apporto conoscitivoeffettivo sul duplice omicidio e che solo successivamente aveva allineato il suonarrato a quello del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe di una omissione percettiva che hainciso in modo decisivo sul convincimento della infondatezza della censuradifensiva.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ElisabettaCeniccola ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Con memoria del 1° aprile 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] hareplicato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ribadendo quantodedotto nel ricorso e evidenziando di aver rispettato il principio di autosufficienzain quanto ad esso è stato allegato il precedente ricorso per cassazione del 6novembre 2024, nel quale erano indicati ai sensi dell’art. 165-bis gli atti rilevantiper la decisione ed anche i verbali di interrogatorio richiamati nel ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito evidenziate.2. Vanno in premessa ricordati i principi affermati da questa Corte in tema diproposizione del ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.,introdotto dall’art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, attraverso ilquale si è inteso consentire al solo condannato di richiedere «la correzionedell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dallacorte di cassazione».Il rimedio, di natura eccezionale in quanto costituisce una deroga al principiodi irrevocabilità delle decisioni della Corte di cassazione, è volto a eliminareesclusivamente l’errore identificabile in una fuorviata rappresentazionepercettiva.Infatti, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01, haaffermato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente inuna fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio,come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc.pen.Del resto, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella parte in cuiesclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errorevalutativo o di giudizio, affermando che tale disciplina è compatibile con lafisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste oerrori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche perintrodurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, incontrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.(Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone, Rv. 232313 - 01).3. Tanto precisato, i tre distinti motivi, ricondotti a altrettanti errori di fatto,sono manifestamente infondati e soprattutto non deducibili col mezzod'impugnazione proposto, in quanto la sentenza n. 23842 del 2025, nel rigettareil ricorso avverso la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alla pena dell’ergastolo per il dupliceomicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è incorsa neidenunciati errori avendo affrontato specificamente i temi posti attraversoargomentazioni la cui censura si riflette nella preclusa denuncia di errorivalutativi.2.1. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata,allapagina 21, affronta il profilo di censura che era stato dedotto conargomentazioni conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di questaCorte sul tema.Come osservato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella suarequisitoria, il Collegio ha, infatti, precisato che la sanzione dell’inutilizzabilitàconcerne esclusivamente gli atti delle indagini preliminari, mentre nel caso dispecie i collaboratori di giustizia sono stati escussi in sede di giudizio di rinvio nelcontraddittorio tra le parti ed ha altresì evidenziato che le dichiarazioni eranostate di quelle rese in sede di indagini preliminari; e tali prove prove dichiarativesono state poste a fondamento della decisione.La sentenza impugnataha deciso in conformità al principio secondo il qualelasanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustiziaoltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, previstadall'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 14legge 13 febbraio 2001, n. 45, si riferisce alle sole dichiarazioni rese alla poliziagiudiziaria e al pubblico ministero, sicché non può trovare applicazione inrelazione a quanto dichiarato dal collaboratore davanti al giudice o nelcontraddittorio tra le parti (Sez. 1, n. 4541 del 15/11/2024 dep. 2025, Rv.287551 – 01: in relazione ad una fattispecie relativa a dichiarazioni rese nelcorso del dibattimento, con le quali i collaboratori di giustizia avevanoconfermato quanto già riferito in verbali di interrogatorio redatti oltre il terminedi centottanta giorni).Va, in ogni caso rilevato, chenella sentenza impugnata la Corte di cassazioneha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] di cuial verbale del 9 ottobre 2023, essendo il precedente esclusivamente espressionedella volontà di collaborazione, essendo stato valutato come privo di alcuncontributo conoscitivo; parimenti, quanto al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], essendol’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] integrativo di quello del 23.03.2021.In conclusione, la Corte di cassazione non è incorsa in alcun errorepercettivo avendo espresso un giudizio a contenuto valutativo.Da ciò conseguela non deducibilità e la manifesta infondatezza del motivo diricorso in quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsaha natura valutativa ed è intervenuta su un sostrato fattuale correttamentepercepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01)2.2. Altrettanto risulta quanto al secondo motivo di ricorso, giacché alparagrafo 2.3 della pagina 25, la sentenza impugnata ha affrontato i motiviconcernenti la attendibilità intrinseca dei collaboratori in riferimento alla dedottaviolazione degli artt. 192 e 627, comma 3, cod. proc. pen.La sentenza non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendospecificamente valorizzato quanto emerso dalle sentenze di merito, ossia il loropercorso di dissociazione dagli ambienti camorristici dei collaboratori, la costanzae coerenza delle dichiarazioni rese nel tempo, il contenuto autoaccusatoriorelativo anche a fatti gravi non ancora contestati, nonché la convergenza deirispettivi racconti in assenza di elementi che ne compromettessero la genuinità.Con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], sono state inoltre sottolineate la precisione,la completezza, la coerenza e l’assenza di finalità calunniose nelle suedichiarazioni.Va, poi, rilevato che nella sentenza impugnata, la Corte ha anche precisatoche in adempimento del disposto annullamento, il giudice del rinvio ha effettuatouna specifica valutazione della credibilità ed attendibilità del collaboratorePerrone (a pagina 23) e che le dichiarazioni degli altri collaboratori (Mele, Denon vi è stata violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192 cod. e 627, comma3, cod. proc.Anche in tale caso il ricorrente, per il tramite del rimedio straordinario, hainteso far valere un erroneo vaglio delibativo di aspetti attinenti alla attendibilitàintrinseca e alla credibilità soggettiva e oggettiva dei dichiaranti prospettando unerrore non di fatto, bensì di giudizio, che rende, alla luce dei principi dellagiurisprudenza sopra esposti il motivo di ricorso inammissibile.2.3.Per le medesime ragioni finora esposte, inammissibile è anche il terzomotivo, giacché a pagina 25 la sentenza impugnata ha affrontato il profilo dellaprogressione dichiarativa, evidenziando come tale censura sia consideratagenerica e smentita dagli atti processuali.Dopo avere evidenziato che l'attendibilità delle dichiarazioni è stata verificatala sostanziale coincidenza, l'assenza di contraddizioni radicali, la credibilitàsoggettiva dei dichiaranti e la presenza di riscontri oggettivi esterni, la Corterespinge la tesi difensiva rilevando che dai verbali richiamati nel ricorso nonemerge alcun dato idoneo a dimostrare una manipolazione o una concertazionedelle dichiarazioni e ritiene integrata una naturale e fisiologica progressivaricostruzione dei fatti, determinata sia dalle domande poste dagli inquirenti siadalla complessità e numerosità delle vicende criminali conosciute daicollaboratori, sui quali essi sono stati sentiti in momenti successivi.In conclusione, la progressiva emersione di elementi a carico non vieneinterpretata come indice di artificiosa costruzione del quadro probatorio, macome una conseguenza normale dello sviluppo delle attività investigative e degliinterrogatori.Alla luce di tale motivazione, risulta con evidenza come anche la terzadoglianza abbia prospettato censure attinenti alla valutazione operata dalCollegio e non errori di fatto.3. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso è, pertanto, inammissibile.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27916/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris