CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, in data 28/06/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità; la difesa, infatti, censura la valutazione delle prove operata dai giudici di merito con particolare riferimento alla valutazione della attendibilità del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] la cui deposizione è stata ritenuta dalla Corte territoriale inconferente e artefatta, ma soprattutto smentita dagli accertamenti degli operanti e, comunque, anche a volerla ritenere attendibile, confermativa del giudizio di responsabilità dell'imputato; si tratta di una valutazione incensurabile in quanto i giudici del gravame hanno spiegato che, anche a voler credere che gli arnesi da scasso fossero di originaria proprietà del Morando, il possesso e i numerosi precedenti penali del prevenuto (peraltro, tutti per reati contro il patrimonio) hanno condotto correttamente i giudici di merito a ritenere integrato iI reato di cui all'art. 707 cod. pen., non dovendosi procedere a nessun altro lertamento circa la loro reale funzionalità ed essendo sufficiente il rinvenimento nella disponibilità di un soggetto (già condannato per delitti determinati da motivi di lucro) di strumenti idonei all'effrazione di serrature ed altro; tanto premesso, la sola lettura del ricorso rende evidente come la difesa proponga, in questa sede, una nuova valutazione della prova testimoniale tentato di "giustificare" le discrasie e le incertezze del teste con il tempo trascorso dai fatti e, inoltre, rendendo palese e manifesta la inammissibilità della doglianza, censurando la sentenza della Corte di Appello laddove, a suo giudizio, "non interpreta correttamente le parole del teste" (cfr., pag. 3 del ricorso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/