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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 40747/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i ricorrenti, con atto di impugnazione comune presentato in data 1 marzo 2023, lamentano, con un unico motivo, la mancata esclusione della recidiva a fronte di una sentenza di secondo grado emessa in data 17 ottobre 2022, con termine fissato per il deposito della motivazione pari a giorni 60; considerato, pertanto, che l'impugnazione è stata tardivamente presentata, in quanto il termine ultimo per la sua proposizione ex art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., scadeva il 31 gennaio 2023; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, e dunque in violazione dell'art. 585 cod. proc. pen., secondo quanto prescritto, a pena dì inammissibilità, dall'art. 591, comma 1 lett. c, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'll luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i ricorrenti, con atto di impugnazione comune presentato in data 1 marzo 2023, lamentano, con un unico motivo, la mancata esclusione della recidiva a fronte di una sentenza di secondo grado emessa in data 17 ottobre 2022, con termine fissato per il deposito della motivazione pari a giorni 60; considerato, pertanto, che l'impugnazione è stata tardivamente presentata, in quanto il termine ultimo per la sua proposizione ex art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., scadeva il 31 gennaio 2023; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, e dunque in violazione dell'art. 585 cod. proc. pen., secondo quanto prescritto, a pena dì inammissibilità, dall'art. 591, comma 1 lett. c, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40747/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris