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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 12113/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che relativamente al primo motivo di ricorso, questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) la manifesta infondatezza dello stesso, posto che la notifica del decreto di citazione per l'appello è avvenuta a mani proprie dell'imputata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata è manifestamente infondato in quanto la Corte ha evidenziato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la superfluità della rinnovazione istruttoria richiesta (pag. 2) e l'accertamento della responsabilità dell'imputata per il reato contestato, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e della figlia di quest'ultima (pag.3), su cui il ricorso propone inammissibili censure di merito; osservato che la Corte di appello ha espresso congrua motivazione anche sulla mancata esclusione dell'aggravante e sulla commisurazione della pena, peraltro contenuta nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che relativamente al primo motivo di ricorso, questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) la manifesta infondatezza dello stesso, posto che la notifica del decreto di citazione per l'appello è avvenuta a mani proprie dell'imputata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata è manifestamente infondato in quanto la Corte ha evidenziato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la superfluità della rinnovazione istruttoria richiesta (pag. 2) e l'accertamento della responsabilità dell'imputata per il reato contestato, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e della figlia di quest'ultima (pag.3), su cui il ricorso propone inammissibili censure di merito; osservato che la Corte di appello ha espresso congrua motivazione anche sulla mancata esclusione dell'aggravante e sulla commisurazione della pena, peraltro contenuta nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Decreto Cassazione n. 12113/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris