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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45849/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la decisione della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che la aveva condannata in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma secondo e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

La ricorrente deduce l'illegittimità della pena portando censure alla sua concreta determinazione ex art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato.

Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen. 3.

Alla inammissibilità, quindi, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore Il !rsidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la decisione della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che la aveva condannata in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma secondo e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La ricorrente deduce l'illegittimità della pena portando censure alla sua concreta determinazione ex art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen. 3. Alla inammissibilità, quindi, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore Il !rsidente
Sentenza Cassazione n. 45849/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris