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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29469/2026

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erso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06Y7Z9V);[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quantonon esiste alcuna norma di legge che subordina la validità e la utilizzabilità dellaquerela ai fini della procedibilità del reato alla preventiva escussione dellapersona offesa;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che contestano lacorrettezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità,non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenereuna inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logicie giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, inparticolare, pag. 3); ciò anche alla luce del consolidato principio di dirittosecondo il quale esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura'degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedelle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata)di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;[OSCURATO:PERSONA] che il settimo motivo con il quale si lamenta il mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto/danno è inammissibile inquanto del tutto generico, versato in fatto e avente ad oggetto questione chenon era stata specificamente dedotta nei motivi di appello;Rilevato che il sesto motivo con cui si eccepisce la prescrizione del reato èmanifestamente infondato in quanto non tiene conto che, in considerazione delladata di commissione del reato, devono trovare applicazione le disposizioni dellalegge n. 103 del 2017 (cd riforma Orlando), con conseguente sospensione deitermini di prescrizione in virtù della quale il reato non può ad oggi considerarsiestinto per prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione delreato è altresì manifestamente infondato in considerazione del consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità delricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamentealla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06Y7Z9V);[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quantonon esiste alcuna norma di legge che subordina la validità e la utilizzabilità dellaquerela ai fini della procedibilità del reato alla preventiva escussione dellapersona offesa;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che contestano lacorrettezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità,non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenereuna inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logicie giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, inparticolare, pag. 3); ciò anche alla luce del consolidato principio di dirittosecondo il quale esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura'degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedelle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata)di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;[OSCURATO:PERSONA] che il settimo motivo con il quale si lamenta il mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto/danno è inammissibile inquanto del tutto generico, versato in fatto e avente ad oggetto questione chenon era stata specificamente dedotta nei motivi di appello;Rilevato che il sesto motivo con cui si eccepisce la prescrizione del reato èmanifestamente infondato in quanto non tiene conto che, in considerazione delladata di commissione del reato, devono trovare applicazione le disposizioni dellalegge n. 103 del 2017 (cd riforma Orlando), con conseguente sospensione deitermini di prescrizione in virtù della quale il reato non può ad oggi considerarsiestinto per prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione delreato è altresì manifestamente infondato in considerazione del consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità delricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamentealla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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