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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15322/2026

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del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 28 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Romaconfermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 novembre 2025 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diTivoli, con cui era stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcereper l’omicidio volontario aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Roma il 14 ottobre 2025,in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale del riesame di Roma, l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che venivachiamato Luigi, maturava nel corso di un’animata discussione che coinvolgeva la vittima,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti, all’esito della qualela persona offesa veniva attinta da pluralità di calci e di pugni, che ne provocavano la morte.Occorre, in proposito, precisare che la sequenza degli accadimenti criminosi culminatanell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA] si sviluppava in due fasi distinte la sera del 14ottobre 2025 e traeva origine dalla situazione di risalente tensione esistente tra la vittima e ilfratello, [OSCURATO:PERSONA], che esercitavano l’attività di giostrai.

A [OSCURATO:PERSONA], in particolare, eranocollegati gli aggressori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chelavoravano alle sue dipendenze.In questa cornice, deve evidenziarsi che, in un primo momento, si verificava unoscontro fisico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] e LorenzoAgueci partecipavano intervenendo a supporto dei primo dei due contendenti.Queste fase iniziale degli accadimenti criminosi si verificava nella [OSCURATO:PERSONA] diCapena, dove erano in corso in festeggiamenti per una festa locale, il “Vendemmiale”, nellaquale erano installate le giostre dei due rami della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

La colluttazione iniziale siinterrompeva grazie all’intervento di un avventore, [OSCURATO:PERSONA], che riusciva adallontanare [OSCURATO:PERSONA], sanguinante per ferite riportate, dal luogo della colluttazione,facendolo riparare nella cabina di una delle giostre.Dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato riparo nella cabina dove l’aveva accompagnatovelocemente verso [OSCURATO:PERSONA], aggredendolo, sottoponendolo a un violento pestaggio einiziando a colpirlo con calci e pugni, che sferravano alla vittima noncurante del fatto che lastessa, dopo i primo colpi, era caduta a terra e, debilitato per le ferite e sanguinante, nonriusciva a difendersi.La ricostruzione dell’aggressione mortale deve ritenersi incontroversa, risultandodimostrata alla luce delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza installatenella piazza dove si verificava l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che riprendevano le due fasi delviolento pestaggio al quale veniva sottoposta la vittima.Questi, univoci, elementi indiziari si ritenevano corroborati dalle dichiarazioni di alcunisoggetti che avevano assistito al pestaggio mortale di [OSCURATO:PERSONA], tra i quali il Tribunaledel riesame di Roma richiamava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CarmelaConidi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si individuava, inoltre, la causale dell’aggressione mortale patita da [OSCURATO:PERSONA] nelleaccuse di concorrenza sleale rivolte dalla vittima a [OSCURATO:PERSONA], che lavorava alledipendenze del fratello, [OSCURATO:PERSONA].

Tale causale omicidiaria, secondo quanto accertato nellaprima fase delle indagini preliminari, traeva origine dalle tensioni, risalenti nel tempo, cheesistevano tra i due rami della famiglia [OSCURATO:PERSONA], che esercitavano la stessa attività di giostrai eche, in passato, avevano dato origine a scontri verbali tra i due gruppi familiari.Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimentodella custodia cautelare in carcere, previste dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,in conseguenza dell’elevato disvalore dei fatti di reato che venivano contestati a LorenzoAgueci e del clima di aspra conflittualità che caratterizzava i suoi rapporti con il gruppoantagonista.

Questa situazione di accesa conflittualità rendeva elevato il pericolo direiterazione del delitto per il quale si procedeva nei confronti dell’indagato e inadeguata unamisura restrittiva diversa da quella intramuraria.Sulla scorta di questa ricostruzione dell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA], avvenutaa Capena il 14 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanzaimpugnata, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Tivoli il 3 novembre 2025.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata, evidenziandosi che la decisione in esame, a frontedell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], resa evidente dalle incertezze relative al ruolo concorsualesvolto dal ricorrente nell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA], era stata applicata nei suoiriguardi senza il compimento di alcuna verifica individualizzante della pericolosità socialedell’indagato.

Non si era, in questo modo, tenuto conto degli elementi, concreti e specifici, dacui desumere la pericolosità sociale dell’indagato, su cui il provvedimento impugnato si eraespresso in termini assertivi, limitandosi a richiamare lo stato di conflittualità esistenti tra ilnucleo familiare della vittima e quello del fratello [OSCURATO:PERSONA].Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesidelittuose di cui all’art. 575 cod. proc. pen., salvo che il venire meno di tale presunzione, chenon appare riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], derivi da elementiprocessuali, specifici e concreti, tra i quali non è possibile comprendere il mero decorso deltempo dagli accadimenti criminosi.

Ne discende che, in queste ipotesi, il vaglio cautelare, pur risultando ancorato allapresunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non puòprescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare se il rischio di ulterioricondotte illecite – analoghe a quelle contestate a [OSCURATO:PERSONA] – sia concreto e resoprobabile dai suoi comportamenti antecedenti e successivi all’esecuzione dell’omicidio diStefano [OSCURATO:PERSONA].

Questi indicatori comportamentali, nel caso di specie, risultano riscontrati, pereffetto delle condizioni nelle quali si concretizzavano le condotte illecite contestateall’indagato e le ragioni che l’avevano spinto ad aggredire la vittima, unitamente a RaulGabriel [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella piazza di Capena dove si trovavano le giostre dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA].La brutalità dell’aggressione mortale, obiettivamente cruenta e del tutto sproporzionatarispetto alle tensioni lavorative che l’avevano causata, giustificavano il giudizio di elevatopericolo di reiterazione del reato, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 274,comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., rendendo prive di rilievo sintomatico lededuzioni difensive relative alle incertezze indiziarie sulla natura dei conflitti esistenti tra igruppi familiari di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello, [OSCURATO:PERSONA], nel primo dei quali gravitavano ilricorrente e gli altri due aggressori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Non possono, in proposito, non richiamarsi le considerazioni espresse a pagina 9 delladecisione censurata, in cui si evidenziava, con argomenti ineccepibili, che a fronte «delledescritte gravi evidenze investigative, che rivelano la negativa personalità dell’[OSCURATO:PERSONA], la suapalese spregiudicatezza e violenza, nonostante la giovane età e la pregressaincensuratezza, ritiene il collegio di condividere le valutazioni del Gip in punto di esigenzecautelari e di scelta della misura».Deve, infine, escludersi la possibilità di confinare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in uncontesto di episodicità, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corsodelle indagini preliminari, che evidenziavano lo stato di accesa conflittualità checaratterizzava i rapporti personali tra i gruppi familiari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che,che, pur traendo origine da una contesa occasionale, scaturita da motivi banali, si eraradicata fino all’epilogo cruento e inaspettato che si sta considerando.2.1.

A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, essendo l’omicidiovolontario aggravato su cui si è formulato il giudizio di gravità indiziaria contestato a LorenzoAgueci riconducibile alla previsione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel caso inesame, vige una doppia presunzione relativa, riguardante la sussistenza delle esigenzecautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto.Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità socialedetermina l’inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che ilgiudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazionein positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l’eventualeesistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali dasmentire, nel caso concreto, l’effetto presuntivo.Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto affermato da Sez. 5, n. 26731del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01, che evidenzia la natura speciale dellapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., che: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc.pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo».3.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Consegue a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, dicopia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario minorile dove ilricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 28 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Romaconfermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 novembre 2025 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diTivoli, con cui era stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcereper l’omicidio volontario aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Roma il 14 ottobre 2025,in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale del riesame di Roma, l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che venivachiamato Luigi, maturava nel corso di un’animata discussione che coinvolgeva la vittima,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti, all’esito della qualela persona offesa veniva attinta da pluralità di calci e di pugni, che ne provocavano la morte.Occorre, in proposito, precisare che la sequenza degli accadimenti criminosi culminatanell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA] si sviluppava in due fasi distinte la sera del 14ottobre 2025 e traeva origine dalla situazione di risalente tensione esistente tra la vittima e ilfratello, [OSCURATO:PERSONA], che esercitavano l’attività di giostrai. A [OSCURATO:PERSONA], in particolare, eranocollegati gli aggressori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chelavoravano alle sue dipendenze.In questa cornice, deve evidenziarsi che, in un primo momento, si verificava unoscontro fisico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] e LorenzoAgueci partecipavano intervenendo a supporto dei primo dei due contendenti.Queste fase iniziale degli accadimenti criminosi si verificava nella [OSCURATO:PERSONA] diCapena, dove erano in corso in festeggiamenti per una festa locale, il “Vendemmiale”, nellaquale erano installate le giostre dei due rami della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La colluttazione iniziale siinterrompeva grazie all’intervento di un avventore, [OSCURATO:PERSONA], che riusciva adallontanare [OSCURATO:PERSONA], sanguinante per ferite riportate, dal luogo della colluttazione,facendolo riparare nella cabina di una delle giostre.Dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato riparo nella cabina dove l’aveva accompagnatovelocemente verso [OSCURATO:PERSONA], aggredendolo, sottoponendolo a un violento pestaggio einiziando a colpirlo con calci e pugni, che sferravano alla vittima noncurante del fatto che lastessa, dopo i primo colpi, era caduta a terra e, debilitato per le ferite e sanguinante, nonriusciva a difendersi.La ricostruzione dell’aggressione mortale deve ritenersi incontroversa, risultandodimostrata alla luce delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza installatenella piazza dove si verificava l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che riprendevano le due fasi delviolento pestaggio al quale veniva sottoposta la vittima.Questi, univoci, elementi indiziari si ritenevano corroborati dalle dichiarazioni di alcunisoggetti che avevano assistito al pestaggio mortale di [OSCURATO:PERSONA], tra i quali il Tribunaledel riesame di Roma richiamava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CarmelaConidi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si individuava, inoltre, la causale dell’aggressione mortale patita da [OSCURATO:PERSONA] nelleaccuse di concorrenza sleale rivolte dalla vittima a [OSCURATO:PERSONA], che lavorava alledipendenze del fratello, [OSCURATO:PERSONA]. Tale causale omicidiaria, secondo quanto accertato nellaprima fase delle indagini preliminari, traeva origine dalle tensioni, risalenti nel tempo, cheesistevano tra i due rami della famiglia [OSCURATO:PERSONA], che esercitavano la stessa attività di giostrai eche, in passato, avevano dato origine a scontri verbali tra i due gruppi familiari.Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimentodella custodia cautelare in carcere, previste dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,in conseguenza dell’elevato disvalore dei fatti di reato che venivano contestati a LorenzoAgueci e del clima di aspra conflittualità che caratterizzava i suoi rapporti con il gruppoantagonista. Questa situazione di accesa conflittualità rendeva elevato il pericolo direiterazione del delitto per il quale si procedeva nei confronti dell’indagato e inadeguata unamisura restrittiva diversa da quella intramuraria.Sulla scorta di questa ricostruzione dell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA], avvenutaa Capena il 14 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanzaimpugnata, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Tivoli il 3 novembre 2025.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata, evidenziandosi che la decisione in esame, a frontedell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], resa evidente dalle incertezze relative al ruolo concorsualesvolto dal ricorrente nell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA], era stata applicata nei suoiriguardi senza il compimento di alcuna verifica individualizzante della pericolosità socialedell’indagato. Non si era, in questo modo, tenuto conto degli elementi, concreti e specifici, dacui desumere la pericolosità sociale dell’indagato, su cui il provvedimento impugnato si eraespresso in termini assertivi, limitandosi a richiamare lo stato di conflittualità esistenti tra ilnucleo familiare della vittima e quello del fratello [OSCURATO:PERSONA].Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesidelittuose di cui all’art. 575 cod. proc. pen., salvo che il venire meno di tale presunzione, chenon appare riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], derivi da elementiprocessuali, specifici e concreti, tra i quali non è possibile comprendere il mero decorso deltempo dagli accadimenti criminosi. Ne discende che, in queste ipotesi, il vaglio cautelare, pur risultando ancorato allapresunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non puòprescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare se il rischio di ulterioricondotte illecite – analoghe a quelle contestate a [OSCURATO:PERSONA] – sia concreto e resoprobabile dai suoi comportamenti antecedenti e successivi all’esecuzione dell’omicidio diStefano [OSCURATO:PERSONA]. Questi indicatori comportamentali, nel caso di specie, risultano riscontrati, pereffetto delle condizioni nelle quali si concretizzavano le condotte illecite contestateall’indagato e le ragioni che l’avevano spinto ad aggredire la vittima, unitamente a RaulGabriel [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella piazza di Capena dove si trovavano le giostre dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA].La brutalità dell’aggressione mortale, obiettivamente cruenta e del tutto sproporzionatarispetto alle tensioni lavorative che l’avevano causata, giustificavano il giudizio di elevatopericolo di reiterazione del reato, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 274,comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., rendendo prive di rilievo sintomatico lededuzioni difensive relative alle incertezze indiziarie sulla natura dei conflitti esistenti tra igruppi familiari di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello, [OSCURATO:PERSONA], nel primo dei quali gravitavano ilricorrente e gli altri due aggressori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Non possono, in proposito, non richiamarsi le considerazioni espresse a pagina 9 delladecisione censurata, in cui si evidenziava, con argomenti ineccepibili, che a fronte «delledescritte gravi evidenze investigative, che rivelano la negativa personalità dell’[OSCURATO:PERSONA], la suapalese spregiudicatezza e violenza, nonostante la giovane età e la pregressaincensuratezza, ritiene il collegio di condividere le valutazioni del Gip in punto di esigenzecautelari e di scelta della misura».Deve, infine, escludersi la possibilità di confinare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in uncontesto di episodicità, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corsodelle indagini preliminari, che evidenziavano lo stato di accesa conflittualità checaratterizzava i rapporti personali tra i gruppi familiari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che,che, pur traendo origine da una contesa occasionale, scaturita da motivi banali, si eraradicata fino all’epilogo cruento e inaspettato che si sta considerando.2.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, essendo l’omicidiovolontario aggravato su cui si è formulato il giudizio di gravità indiziaria contestato a LorenzoAgueci riconducibile alla previsione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel caso inesame, vige una doppia presunzione relativa, riguardante la sussistenza delle esigenzecautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto.Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità socialedetermina l’inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che ilgiudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazionein positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l’eventualeesistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali dasmentire, nel caso concreto, l’effetto presuntivo.Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto affermato da Sez. 5, n. 26731del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01, che evidenzia la natura speciale dellapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., che: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc.pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo».3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Consegue a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, dicopia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario minorile dove ilricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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