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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18948/2026

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[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., REGIONE CAMPANIA;- intimati –2026 avverso la sentenza n. 1065/2024 della CORTE D'APPELLO di2649 NAPOLI, depositata il 19/03/2024 R.G.N. 1411/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 1065/2024, depositata il 19 marzo 2024,la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento delgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisioneNumero registro generale 20930/2024del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto al lavoratore iNl umero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 18948/2026diritto alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di indennitDàat a pubblicazione 10/06/2026sostitutive di ferie e permessi non goduti, limitatamente aquanto risultante dall’ultima busta paga relativa al mese dinovembre 2014.La Corte territoriale ha, invece, dichiarato inammissibile la piùampia doglianza con la quale l’appellante aveva rivendicatodifferenze retributive ulteriori, sul presupposto che essa fossefondata su un’analitica ricostruzione delle incongruenzeemergenti dal raffronto tra tutte le buste paga relative alperiodo 2010–2014, ritenendo che tale prospettazioneintroducesse un nuovo tema di indagine non dedotto in primogrado.2.

Per la cassazione della sentenza il lavoratore proponericorso assistito da memoria affidato a due motivi.Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza, siccome emessa in violazione degli artt. 111 Cost.,112, 132, 345 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 4, allegandosi aver deciso la Corte territoriale assumendo checon l’atto di appello fosse stato introdotto un nuovo temad’indagine, pertanto inammissibile, ad opera del lavoratore, pereffetto del richiamo alla prova documentale in atti, costituitadalle buste-paga, circa la mancata fruizione di permessi e ferieed il conseguente diritto alle relative indennità sostitutive.2.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt.112 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per non aver la Corte territoriale accolto l’appello,malgrado la domanda circa la sussistenza del diritto all’indeNnumneirtoà re gistro generale 20930/2024Numero sezionale 2649/2026sostitutiva di ferie e permessi non goduti fosse provNautmae ro sdii ara ccolta generale 18948/2026documentalmente dalle buste-paga prodotte fin dal deposito dDealt a pubblicazione 10/06/2026ricorso introduttivo, sia alla luce della prova testimonialeespletata che in ragione del contenuto delle difese di partedatoriale.3.

I due motivi, da valutarsi congiuntamente per ragionilogico - sistematiche, non possono essere accolti.Il ricorrente censura, sotto plurimi profili, la decisione dellaCorte territoriale che ha ritenuto preclusa, in quanto nuova, ladomanda fondata sul raffronto tra le buste paga relativeall’intero arco del rapporto di lavoro, sostenendo che si sarebbetrattato di mera valorizzazione di documenti già prodotti e che,pertanto, non sarebbe configurabile alcuna violazione del divietodi ius novorum.La censura non supera la soglia di ammissibilità.Occorre premettere che, allorché venga dedotto un error inprocedendo - quale quello prospettato con riguardo allaviolazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. - il ricorrente è tenuto adassolvere in modo rigoroso all’onere di autosufficienza,mediante la specifica indicazione e, nei limiti della pertinenza,la riproduzione del contenuto degli atti processuali sui quali lacensura si fonda, al fine di consentire alla Corte di verificare exactis la fondatezza della deduzione, senza necessità di accedereal fascicolo di merito (Cass., sez. un., n. 8077 del 2012; Cass.,n. 2771 del 2017).Tale onere assume rilievo decisivo proprio nei casi - come quelloin esame - in cui si contesti la qualificazione, operata dal giudicedi appello, di una determinata prospettazione in termini dinovum, giacché solo attraverso una puntuale ricostruzione delleallegazioni originarie è possibile verificare se il fatto dedotto inNumero registro generale 20930/2024appello fosse già compreso nel thema decidendum del primoN umero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 18948/2026grado.

Data pubblicazione 10/06/20263.1.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha individuato conchiarezza il fatto ritenuto nuovo, ravvisandolo nella deduzione,in sede di gravame, di un diritto fondato sull’analitico raffrontotra le buste paga relative al periodo 2010–2014, affermandoespressamente che tale prospettazione non era stata propostanel ricorso introduttivo.A fronte di tale specifica ratio decidendi, il ricorrente era oneratodi dimostrare che proprio quella costruzione fattuale - e nonmeri elementi ad essa riferibili - fosse stata già allegata nelgiudizio di primo grado.Tale dimostrazione difetta.Il ricorso, infatti, pur riportando ampi stralci dell’attointroduttivo, si limita a richiamare deduzioni concernenti ilmancato godimento di ferie e permessi, la presenza di residuinelle buste paga e la loro evoluzione nel tempo, nonchél’esistenza di incongruenze nelle annotazioni retributive.Siffatte allegazioni, tuttavia, pur delineando una contestazionedel trattamento retributivo, non consentono di riteneredimostrato che il lavoratore avesse già fondato la propriadomanda su una ricostruzione sistematica e comparativa deicedolini relativi all’intero periodo lavorativo.

Esse restano,infatti, collocate sul diverso piano di una deduzione generica diirregolarità nella gestione delle spettanze.Il passaggio da tali allegazioni alla costruzione della domandafondata sul raffronto analitico e diacronico delle buste pagaintegra, secondo la valutazione della Corte territoriale, undiverso e più articolato fatto costitutivo, idoneo a introdurre unnuovo tema di indagine e ad alterare i termini dellacontroversia.

Ciò in conformità al principio secondo cui integradomanda nuova non solo la modificazione del petitum oN udmeerlola re gistro generale 20930/2024Numero sezionale 2649/2026causa petendi, ma anche la deduzione di fatti ulteriNourmi eroc hdi era ccolta generale 18948/2026incidano sull’oggetto sostanziale della lite (Cass., n. 16298 dDealt a pubblicazione 10/06/20262010; Cass., n. 9211 del 2022).A fronte di tale qualificazione, il sindacato di questa Corte nonpuò risolversi in una diversa lettura del materiale processuale,ma deve arrestarsi alla verifica dell’assolvimento dell’onere dispecificità del motivo di cui all’art. 366 c.p.c., che nella specienon risulta adempiuto, giacché il ricorrente non individua nériproduce alcun passaggio dal quale emerga, in termini univoci,che il raffronto sistematico tra le buste paga costituisse giàelemento integrante della domanda originaria.3.2.Né assume rilievo, in senso contrario, la produzione in attidelle buste paga relative all’intero rapporto.Il principio secondo cui il richiamo a prove documentali giàacquisite non integra violazione del divieto di ius novorumpresuppone, infatti, che il fatto storico cui tali prove siriferiscono sia stato previamente allegato, non potendo la provasupplire alla carenza di allegazione del fatto costitutivo (Cass.,n. 6431 del 2006; Cass., n. 9855 del 2002).4.

In tale contesto risultano, altresì, inconferenti le censureformulate con riferimento agli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c.Quanto al primo profilo, il vizio di omessa pronuncia ricorreesclusivamente quando il giudice ometta di esaminare unadomanda o un motivo di gravame ritualmente introdotti; nellaspecie, la Corte territoriale ha espressamente preso inconsiderazione la doglianza, dichiarandola tuttaviainammissibile in quanto fondata su un fatto nuovo, constatuizione che esclude in radice la configurabilità dellaviolazione dell’art. 112 c.p.c. (ex plurimis, Cass., n. 16102 del2009).Quanto al secondo profilo, il richiamo all’art. 2697 c.cN. umneoron re gistro generale 20930/2024Numero sezionale 2649/2026coglie nel segno, giacché le censure del ricorrente non invNeumsetroo ndi ora ccolta generale 18948/2026una erronea ripartizione dell’onere probatorio, ma postulanDoat a pubblicazione 10/06/2026una diversa valutazione delle risultanze documentali in relazionea un fatto - quello del raffronto sistematico tra le buste paga -che la Corte territoriale ha ritenuto non ritualmente introdottonel giudizio di appello.È principio consolidato che la violazione dell’art. 2697 c.c. èconfigurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere dellaprova a una parte diversa da quella su cui esso grava secondola legge e non anche quando si contesti la valutazione delmateriale probatorio (Cass., sez. un., n. 16598 del 2016).4.1.Nel caso in esame, la censura si risolve, invece, nellaprospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e di unadifferente lettura delle prove, inammissibile in sede dilegittimità, a maggior ragione in presenza della preliminarepreclusione processuale accertata dalla Corte territoriale.5.

In definitiva, i motivi di ricorso, pur formalmente distinti,convergono in una medesima critica alla qualificazione in terminidi novità della domanda svolta in appello, senza tuttavia offrirela necessaria dimostrazione della sua infondatezza, difettandodei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti per il validoesercizio del sindacato di legittimità.5.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Nulla spese in assenza di svolgimento di attività difensiva daparte delle intimate.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 201N2um,e rno r.e gistro generale 20930/2024Numero sezionale 2649/2026228.

Numero di raccolta generale 18948/2026 P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.

Nulla spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 20930/2024Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 18948/2026Data pubblicazione 10/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., REGIONE CAMPANIA;- intimati –2026 avverso la sentenza n. 1065/2024 della CORTE D'APPELLO di2649 NAPOLI, depositata il 19/03/2024 R.G.N. 1411/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1065/2024, depositata il 19 marzo 2024,la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento delgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisioneNumero registro generale 20930/2024del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto al lavoratore iNl umero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 18948/2026diritto alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di indennitDàat a pubblicazione 10/06/2026sostitutive di ferie e permessi non goduti, limitatamente aquanto risultante dall’ultima busta paga relativa al mese dinovembre 2014.La Corte territoriale ha, invece, dichiarato inammissibile la piùampia doglianza con la quale l’appellante aveva rivendicatodifferenze retributive ulteriori, sul presupposto che essa fossefondata su un’analitica ricostruzione delle incongruenzeemergenti dal raffronto tra tutte le buste paga relative alperiodo 2010–2014, ritenendo che tale prospettazioneintroducesse un nuovo tema di indagine non dedotto in primogrado.2. Per la cassazione della sentenza il lavoratore proponericorso assistito da memoria affidato a due motivi.Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza, siccome emessa in violazione degli artt. 111 Cost.,112, 132, 345 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 4, allegandosi aver deciso la Corte territoriale assumendo checon l’atto di appello fosse stato introdotto un nuovo temad’indagine, pertanto inammissibile, ad opera del lavoratore, pereffetto del richiamo alla prova documentale in atti, costituitadalle buste-paga, circa la mancata fruizione di permessi e ferieed il conseguente diritto alle relative indennità sostitutive.2. Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt.112 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per non aver la Corte territoriale accolto l’appello,malgrado la domanda circa la sussistenza del diritto all’indeNnumneirtoà re gistro generale 20930/2024Numero sezionale 2649/2026sostitutiva di ferie e permessi non goduti fosse provNautmae ro sdii ara ccolta generale 18948/2026documentalmente dalle buste-paga prodotte fin dal deposito dDealt a pubblicazione 10/06/2026ricorso introduttivo, sia alla luce della prova testimonialeespletata che in ragione del contenuto delle difese di partedatoriale.3. I due motivi, da valutarsi congiuntamente per ragionilogico - sistematiche, non possono essere accolti.Il ricorrente censura, sotto plurimi profili, la decisione dellaCorte territoriale che ha ritenuto preclusa, in quanto nuova, ladomanda fondata sul raffronto tra le buste paga relativeall’intero arco del rapporto di lavoro, sostenendo che si sarebbetrattato di mera valorizzazione di documenti già prodotti e che,pertanto, non sarebbe configurabile alcuna violazione del divietodi ius novorum.La censura non supera la soglia di ammissibilità.Occorre premettere che, allorché venga dedotto un error inprocedendo - quale quello prospettato con riguardo allaviolazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. - il ricorrente è tenuto adassolvere in modo rigoroso all’onere di autosufficienza,mediante la specifica indicazione e, nei limiti della pertinenza,la riproduzione del contenuto degli atti processuali sui quali lacensura si fonda, al fine di consentire alla Corte di verificare exactis la fondatezza della deduzione, senza necessità di accedereal fascicolo di merito (Cass., sez. un., n. 8077 del 2012; Cass.,n. 2771 del 2017).Tale onere assume rilievo decisivo proprio nei casi - come quelloin esame - in cui si contesti la qualificazione, operata dal giudicedi appello, di una determinata prospettazione in termini dinovum, giacché solo attraverso una puntuale ricostruzione delleallegazioni originarie è possibile verificare se il fatto dedotto inNumero registro generale 20930/2024appello fosse già compreso nel thema decidendum del primoN umero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 18948/2026grado. Data pubblicazione 10/06/20263.1.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha individuato conchiarezza il fatto ritenuto nuovo, ravvisandolo nella deduzione,in sede di gravame, di un diritto fondato sull’analitico raffrontotra le buste paga relative al periodo 2010–2014, affermandoespressamente che tale prospettazione non era stata propostanel ricorso introduttivo.A fronte di tale specifica ratio decidendi, il ricorrente era oneratodi dimostrare che proprio quella costruzione fattuale - e nonmeri elementi ad essa riferibili - fosse stata già allegata nelgiudizio di primo grado.Tale dimostrazione difetta.Il ricorso, infatti, pur riportando ampi stralci dell’attointroduttivo, si limita a richiamare deduzioni concernenti ilmancato godimento di ferie e permessi, la presenza di residuinelle buste paga e la loro evoluzione nel tempo, nonchél’esistenza di incongruenze nelle annotazioni retributive.Siffatte allegazioni, tuttavia, pur delineando una contestazionedel trattamento retributivo, non consentono di riteneredimostrato che il lavoratore avesse già fondato la propriadomanda su una ricostruzione sistematica e comparativa deicedolini relativi all’intero periodo lavorativo. Esse restano,infatti, collocate sul diverso piano di una deduzione generica diirregolarità nella gestione delle spettanze.Il passaggio da tali allegazioni alla costruzione della domandafondata sul raffronto analitico e diacronico delle buste pagaintegra, secondo la valutazione della Corte territoriale, undiverso e più articolato fatto costitutivo, idoneo a introdurre unnuovo tema di indagine e ad alterare i termini dellacontroversia. Ciò in conformità al principio secondo cui integradomanda nuova non solo la modificazione del petitum oN udmeerlola re gistro generale 20930/2024Numero sezionale 2649/2026causa petendi, ma anche la deduzione di fatti ulteriNourmi eroc hdi era ccolta generale 18948/2026incidano sull’oggetto sostanziale della lite (Cass., n. 16298 dDealt a pubblicazione 10/06/20262010; Cass., n. 9211 del 2022).A fronte di tale qualificazione, il sindacato di questa Corte nonpuò risolversi in una diversa lettura del materiale processuale,ma deve arrestarsi alla verifica dell’assolvimento dell’onere dispecificità del motivo di cui all’art. 366 c.p.c., che nella specienon risulta adempiuto, giacché il ricorrente non individua nériproduce alcun passaggio dal quale emerga, in termini univoci,che il raffronto sistematico tra le buste paga costituisse giàelemento integrante della domanda originaria.3.2.Né assume rilievo, in senso contrario, la produzione in attidelle buste paga relative all’intero rapporto.Il principio secondo cui il richiamo a prove documentali giàacquisite non integra violazione del divieto di ius novorumpresuppone, infatti, che il fatto storico cui tali prove siriferiscono sia stato previamente allegato, non potendo la provasupplire alla carenza di allegazione del fatto costitutivo (Cass.,n. 6431 del 2006; Cass., n. 9855 del 2002).4. In tale contesto risultano, altresì, inconferenti le censureformulate con riferimento agli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c.Quanto al primo profilo, il vizio di omessa pronuncia ricorreesclusivamente quando il giudice ometta di esaminare unadomanda o un motivo di gravame ritualmente introdotti; nellaspecie, la Corte territoriale ha espressamente preso inconsiderazione la doglianza, dichiarandola tuttaviainammissibile in quanto fondata su un fatto nuovo, constatuizione che esclude in radice la configurabilità dellaviolazione dell’art. 112 c.p.c. (ex plurimis, Cass., n. 16102 del2009).Quanto al secondo profilo, il richiamo all’art. 2697 c.cN. umneoron re gistro generale 20930/2024Numero sezionale 2649/2026coglie nel segno, giacché le censure del ricorrente non invNeumsetroo ndi ora ccolta generale 18948/2026una erronea ripartizione dell’onere probatorio, ma postulanDoat a pubblicazione 10/06/2026una diversa valutazione delle risultanze documentali in relazionea un fatto - quello del raffronto sistematico tra le buste paga -che la Corte territoriale ha ritenuto non ritualmente introdottonel giudizio di appello.È principio consolidato che la violazione dell’art. 2697 c.c. èconfigurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere dellaprova a una parte diversa da quella su cui esso grava secondola legge e non anche quando si contesti la valutazione delmateriale probatorio (Cass., sez. un., n. 16598 del 2016).4.1.Nel caso in esame, la censura si risolve, invece, nellaprospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e di unadifferente lettura delle prove, inammissibile in sede dilegittimità, a maggior ragione in presenza della preliminarepreclusione processuale accertata dalla Corte territoriale.5. In definitiva, i motivi di ricorso, pur formalmente distinti,convergono in una medesima critica alla qualificazione in terminidi novità della domanda svolta in appello, senza tuttavia offrirela necessaria dimostrazione della sua infondatezza, difettandodei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti per il validoesercizio del sindacato di legittimità.5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Nulla spese in assenza di svolgimento di attività difensiva daparte delle intimate.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 201N2um,e rno r.e gistro generale 20930/2024Numero sezionale 2649/2026228. Numero di raccolta generale 18948/2026 P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Nulla spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 20930/2024Numero sezionale 2649/2026Numero di raccolta generale 18948/2026Data pubblicazione 10/06/2026
Sentenza Cassazione n. 18948/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris