Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 33164/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2052/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già TRIRENA” [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p. t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); con domicilio digitale exlege; -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di SALERNO n. 1442/2022, depositata il 2/11/2022 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1860/2017, rigettava l’opposizione al decreto n. 3093/08 con cui era stato ingiunto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di seguito, per brevità, [OSCURATO:SOCIETA], il pagamento della somma di euro 126.471,08 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., poi [OSCURATO:SOCIETA]. , in quanto, pur risultando provata e non contestata la circostanza che la società opponente non avesse mai conferito al Porto di Salerno i rifiuti delle navi di linea da smaltire, l’obbligo del pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di detta somma trovava fondamento negli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 182/2003 e nell’allegato IV (applicabili ratione temporis), i quali imponevano l’obbligo del pagamento di una quota fissa del tributo, anche in assenza del conferimento dei rifiuti.

Dette norme, infatti, contrariamente alla tesi dell’opponente, non esoneravano dall’obbligo del pagamento del tributo, ma contenevano un «rinvio all’attività amministrativa (…) ancorato all’obbligo di individuazione di specifici criteri per la gestione dell’intero sistema di smaltimento» e nel caso di specie l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno, con la nota n. 2159/04, nelle more dell’adozione del piano di raccolta di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 182/03, aveva confermato, anche con riferimento alle navi di linea, il vigore dell’ordinanza n. 2/00, con la quale erano state stabilite le tariffe per l’impianto e il relativo servizio, aggiornate con i provvedimenti amministrativi nn. 7/05 e 4/07.

La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 1442/2022, depositata il 02/11/2022 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo la [OSCURATO:SOCIETA]. non legittimata a richiedere il pagamento della tariffa fissa perché non titolata a norma del d. lgs. 182/2003 e aggiungendo, espressamente ad abundantiam , che la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 8 del d.lgs. n. 182/03, all’epoca in vigore, dovesse essere interpretata nel senso che le navi in servizio di linea erano obbligate al pagamento della tariffa fissa relativa ai costi di gestione degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti, qualora prevista, esclusivamente in favore del gestore della raccolta presso il porto ove avevano effettuato il conferimento dei rifiuti [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un motivo unico, espressamente articolato in due censure. [OSCURATO:PERSONA] § [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Entrambe le parti, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Va innanzitutto disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata della controricorrente, così argomentata:« La [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente, diversamente dalla controricorrente, non è stata parte nel giudizio di merito.

Tale società non ha chiarito - non ha allegato ed indicato, né in ricorso né in seno alla procura, - l’esistenza di un qualche meccanismo successorio rispetto alla diversa società in accomandita semplice appellata nel giudizio a quo, così non spiegando la propria legittimazione processuale».

Il ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.Lin luogo della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che era stata parte del giudizio di merito.

Trattandosi di mera trasformazione di una società di persone in società di capitali e di un mero mutamento formale, la nuova società è legittimata a ricorrere in cassazione, non essendosi verificata una vicenda estintiva e la correlativa creazione di un soggetto diverso dall'originaria parte processuale (Cass.13/03/2023, n.7265).

Va peraltro considerato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dimostrato la proprialegitimatio ad causam , fornendo la dimostrazione di essere subentrata nella medesima posizione del suo dante causa, mediante deposito della visura camerale comprovante la continuità tra nuova e vecchia società: atto che la odierna resistente ha potuto esaminare nel rispetto del contraddittorio. 2) Va altresì esaminata l’eccezione di giudicato implicito, basata sull’omessa impugnazione da parte della ricorrente dei seguenti capi autonomi della sentenza impugnata: a) quello con cui il giudice a quo ha ritenuto « peraltro la tariffa pretesa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presuppone un’obbligata attività procedimentale e provvedimentale da parte della [OSCURATO:PERSONA], attività integrativa della normativa, la quale determina, nelle vie generali, i criteri per la sua determinazione.

Stante l’assenza di tale attività procedimentale e provvedimentale, ossia stante l’assenza dei presupposti cui la norma subordina l’imposizione tariffaria, alcuna pretesa a tale titolo poteva essere avanzata nei confronti delle navi in servizio di linea»; b) quello con cui ha ritenuto che la nota n. 2/2000, in quanto emessa in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. ed in quanto aveva fissato solo le tariffe da applicarsi, in via corrispettiva, in caso di prelievo a bordo e trasporto dei rifiuti, prestazioni che, pacificamente, non risultano espletate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. , non potesse fondare la pretesa di [OSCURATO:SOCIETA].; c) quello con cui ha rigetto la domanda di pagamento, rilevando che le navi in servizio di linea autorizzate a conferire in un porto della rotta corrispondono la tariffa solo nel porto ove conferiscono, ferma restando l’adozione di eventuali meccanismi di ripartizione dei proventi tra i vari impianti portuali interessati dalla rotta, in forza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 197/21 (che ha abrogato il d.lgs. n. 182/03), il quale all’art. 8 comma 8, analogamente all’art. 8, comma 3 previgente, ha specificato che per le «navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati»; L’eccezione non merita accoglimento, atteso che il ricorso ha investito tutti i capi indicati come non confutati dalla controricorrente. 3) Il ricorso si basa su un unico motivo articolato in due censure, formulate entrambe in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. (p. 10 del ricorso). 3.1.) Con la prima la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 comma 5 e dell’art. 8 comma 1 del d. lgs 182/2003 per essere stata ritenuta dal giudice a quo non titolata ad occuparsi del servizio di raccolta dei rifiuti di una nave in servizio di linea e, di conseguenza, per pretendere il pagamento della quota fissa.

La Corte d’appello, rilevato che aveva affermato di essere concessionaria dell’attività di pulizia e raccolta dei rifiuti a bordo navi nel Porto di Salerno, giusta concessione n. 1/1999, rilasciata dalla locale Capitaneria di Porto, e che aveva fondato la sua pretesa creditoria sulla cd.

“quota fissa” della tariffa prevista dal d.lgs. n. 182/2003 ed, in particolare, dall’allegato IV, art. 1 lett a) e b) che, nel fissare i criteri di determinazione della tariffa relativa al servizio di raccolta di rifiuti provenienti dalle navi, precisava che essa è composta da una quota fissa indipendente dall’effettivo utilizzo degli impianti di raccolta e da una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti e conferiti dalla nave, ha ritenuto che: i) le tariffe costituiscono il recupero dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi gestiti dal concessionario del servizio; ii) la titolarità del diritto alla loro riscossione nei confronti degli utenti del porto spetta ai soli concessionari, ossia ai soggetti, pubblici o privati, cui l’[OSCURATO:PERSONA] all’esito dello svolgimento di apposita gara, rilascia un provvedimento di natura concessoria (concessione di servizio) che li abilita all’esercizio di tale servizio in ambito portuale e, di conseguenza, alla riscossione, dei relativi corrispettivi che, preventivamente proposti in sede di offerta dai partecipanti alla gara sulla base dei criteri di determinazione dettati da detta Autorità ai sensi dell’art. 8, vengono approvati con ordinanza dell’[OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’aggiudicazione; iii) la [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni per i quali aveva avanzato la richiesta di pagamento delle tariffe ai sensi del d.lgs. n. 182/2003, non risultando titolare di una concessione per il servizio della gestione rifiuti nel il Porto di Salerno, ma «di una licenza rilasciata ai sensi dell’art. 16 L. 84/94 per la “sola raccolta di rifiuti a bordo delle navi”», non era titolata ad esercitare la pretesa azionata, così come formulata; essendo stata solo autorizzata a raccogliere i rifiuti a bordo delle navi, non poteva pretendere il corrispettivo per un’attività, quella della gestione dei rifiuti nel Porto di Salerno, per la quale non aveva avuto alcuna autorizzazione; v) che la pretesa presupponeva un’attività procedimentale e provvedimentale da parte dell’Autorità amministrativa competente integrativa della normativa richiamata, facente difetto nella specie: non potendosi ritenere utili: i) né la nota del 18.02.2004 (indirizzata alla [OSCURATO:SOCIETA] solo “per conoscenza”) con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno comunicava ai destinatari (Star AG. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]) che, nelle more dell’attuazione del regime disposto con il d.lgs. n. 182/2003, l’ordinanza tariffaria n. 2/2000 era da considerarsi in vigore per ciascuna nave, anche in servizio di linea, perché essa, oltre ad avere valore di “mera raccomandazione” per i soli destinatari (tra i quali non figurava la [OSCURATO:SOCIETA]), non era conforme al d.lgs. n.182/2003, cui il Porto di Salerno, tramite l’Autorità ad esso preposta, non risultava essersi adeguato nel periodo in contestazione; ii) né l’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 2/2000 (come aggiornata ai dati Istat con le successive ordinanze n. 7 del 2005 e n. 4 del 2007), emessa in epoca anteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo e concernente unicamente le tariffe da applicarsi, in via corrispettiva, per il servizio di prelievo a bordo e per il trasporto dei rifiuti delle navi mercantili e per le navi passeggeri ormeggiate in porto nonché per le navi militari: servizi non espletati dall’appellante.

La ricorrente, premesso che ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d. lgs. n. 182/2003 di attuazione della Direttiva 2000/59/CE, che ha riformato la materia, «il servizio deve essere effettuato in forza di concessione da rilasciarsi a seguito di procedura concorsuale, previa approvazione da parte della Regione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui liquidi del carico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto» e rilevato che detto piano non era ancora approvato e in vigore nella sua versione definitiva, ne trae la conclusione che non era stato possibile attivare il procedimento concorsuale per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio; di conseguenza, le Autorità portuali, onde assicurare che l'attività di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi non avesse interruzione, l’avevano abilitata ad espletare il servizio di raccolta di rifiuti con i provvedimenti concessori confermati nella nota n. 2159 del 18.02.2004 che la Corte d'appello ha degradato a mera raccomandazione, sebbene essa rinviasse ad una [OSCURATO:PERSONA] e ad una Nota del medesimo Ministero dell’Ambiente: provvedimenti che, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons.

Stato, Ad.

Plen., 14/11/2011, n. 19), hanno una indubbia rilevanza esterna, perché non sono espressione di una mera attività interpretativa, suscettibile di “disapplicazione” da parte degli organi periferici e del giudice, ma incidono negativamente sulla legittimità dell’atto individuale.

La ricorrente aggiunge che il Ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica, a seguito del quesito posto da un’Associazione in merito all’applicabilità del regime normativo in tema di rifiuti portuali, aveva risposto che «al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, si specifica che la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi – preesistenti - è subordinata all’approvazione ed all’entrata in operatività dei nuovi piani.

Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti “consequenziali” emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti».

Soggiunge che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto impugnare gli atti amministrativi (cfr.

Circ.

Ministero e [OSCURATO:PERSONA]) con cui era stata confermata la sua legittimazione a riscuotere gli importi dovuti dalle navi in base alle tariffe adottate presso il Porto di Salerno dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez.

Un., 2/12/2008, n. 28539 che in un caso analogo ha affermato che «in tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, qualora il consumatore finale contesti che il corrispettivo richiestogli sia stato correttamente calcolato, in relazione ai consumi effettuati ed alle tariffe vigenti, fa valere una posizione di diritto soggettivo; mentre, quando contesti l'esistenza stessa, in capo all'ente erogatore del servizio, del potere di imporre una determinata prestazione pecuniaria, fa valere una posizione di interesse legittimo.

Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con la quale il fruitore del servizio di distribuzione del gas naturale contesti il potere dell'ente erogatore di addebitargli una frazione (nella specie, 40 centesimi di euro) del costo dell'assicurazione della responsabilità civile, che l'ente erogatore stesso, in adempimento della delibera n. 152 del 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, (adottata in forza dell'art. 2 comma 12, legge n. 481 del 1995), è tenuto a stipulare con diritto di rivalsa verso i fruitori del servizio. (Regola giurisdizione)») e che quindi la Corte d’appello non avrebbe dovuto contestare la legittimità di quegli atti se non ledendo il riparto di giurisdizione.

Il motivo è inammissibile.

Va rilevato che si assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata, riproducendola, solo in modo parziale: infatti, si omette di fare riferimento a ciò che la Corte salernitana ha argomentato alle pagg. 13 (dopo ed a partire dalla parola “determinazione”) e 14 e cioè che: « non vale a radicare la pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] la nota del 18.02.2004 (peraltro indirizzata all’appellata solo “per conoscenza”) con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno comunicava ai destinatari (Star AG. [OSCURATO:PERSONA] .r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]) che, nelle more dell’attuazione del regime disposto con il D.Lvo n. 182/2003, l’ordinanza tariffaria n. 2/2000 era da considerarsi in vigore per ciascuna nave, anche in servizio di linea; detta nota, oltre ad avere valore di “mera raccomandazione” per i soli destinatari, come tale non vincolante neanche nei loro confronti, non è conforme al ridetto D.Lvo, la cui applicazione, come si desume dalle menzionate disposizioni, ha ben altri presupposti applicativi, cui il Porto di Salerno, a mezzo dell’Autorità ad esso preposta, non risulta essersi adeguata nel periodo in contestazione Non vale a fondare la pretesa dell’appellata neanche l’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 2/2000 (come aggiornata ai dati Istat con le successive ordinanze n. 7 del 2005 e n. 4 del 2007); essa è stata emessa in epoca anteriore all’entrata in vigore del ridetto decreto legislativo e concerne unicamente le tariffe da applicarsi, in via corrispettiva, per il servizio di prelievo a bordo e per il trasporto dei rifiuti delle navi mercantili e per le navi passeggeri ormeggiate in porto nonché per le navi militari, servizio che, pacificamente, non risulta espletato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore dell’appellante e di cui l’appellata, con il ricorso monitorio, non ha chiesto alcuna remunerazione a titolo di tariffa».

Sicché, poiché è proprio in ciò che non si è evocato che trova giustificazione la motivazione che ha condotto quella corte alla decisione, il motivo risulta inidoneo a criticare la sentenza e, dunque, inammissibile alla stregua dell’insegnamento di cui al principio di diritto a suo tempo enunciato da Cass. 11/01/2005, n. 359, ribadito, ex multis, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 20/03/2017.

Le considerazioni con cui viene esposta la censura a partire dalle ultime tre righe della pagina 12 e sino alla pagina 15, prima di passare all’esposizione della seconda censura ignorano la suddetta motivazione ed espongono argomentazioni che comunque non si fanno carico di criticarla anche quando evocano la nota del 18 febbraio 2004 cui fa riferimento la motivazione nella parte ignorata.

Peraltro, si parla di una circolare ministeriale assumendone – senza spiegazione –una non meglio spiegata “portata integratrice”, giustificata facendo rinvio all’art. 26 della l. n. 241 del 1990 nel testo vigente all’epoca dei fatti, là dove si dice «[…]le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse».

Riferimento questo che non contiene alcun elemento atto a spiegare l’asserita funzione integratrice.

Quanto si sostiene, in ogni caso, a prescindere dalla mancata correlazione alla parte di motivazione ignorata, non si articola nemmeno in un ragionamento idoneo ad integrare la violazione o la falsa applicazione della norma indicata nell’intestazione, alla cui efficacia non si fa riferimento. 4) Con il secondo ordine di censure la ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 comma 3 del d.lgs n. 182/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto che le navi in servizio di linea sono obbligate al pagamento della tariffa fissa relativa ai costi di gestione degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti, qualora prevista, esclusivamente in favore del gestore della raccolta presso il porto ove effettuano il conferimento.

La censura è inammissibile perché, una volta consolidatasi la ratio decidendioggetto del primo ordine di censure, è inutile, per difetto d’interesse, lo scrutinio di una affermazione che è stata resa ad abundantiam e che come tale non ha inciso sulla ratio decidendi (Cass. 08/06/2022, n. 18429; Cass. 10/04/2018, n. 8755). 5) All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. 6) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2052/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già TRIRENA” [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p. t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); con domicilio digitale exlege; -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di SALERNO n. 1442/2022, depositata il 2/11/2022 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1860/2017, rigettava l’opposizione al decreto n. 3093/08 con cui era stato ingiunto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di seguito, per brevità, [OSCURATO:SOCIETA], il pagamento della somma di euro 126.471,08 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., poi [OSCURATO:SOCIETA]. , in quanto, pur risultando provata e non contestata la circostanza che la società opponente non avesse mai conferito al Porto di Salerno i rifiuti delle navi di linea da smaltire, l’obbligo del pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di detta somma trovava fondamento negli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 182/2003 e nell’allegato IV (applicabili ratione temporis), i quali imponevano l’obbligo del pagamento di una quota fissa del tributo, anche in assenza del conferimento dei rifiuti. Dette norme, infatti, contrariamente alla tesi dell’opponente, non esoneravano dall’obbligo del pagamento del tributo, ma contenevano un «rinvio all’attività amministrativa (…) ancorato all’obbligo di individuazione di specifici criteri per la gestione dell’intero sistema di smaltimento» e nel caso di specie l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno, con la nota n. 2159/04, nelle more dell’adozione del piano di raccolta di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 182/03, aveva confermato, anche con riferimento alle navi di linea, il vigore dell’ordinanza n. 2/00, con la quale erano state stabilite le tariffe per l’impianto e il relativo servizio, aggiornate con i provvedimenti amministrativi nn. 7/05 e 4/07. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 1442/2022, depositata il 02/11/2022 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo la [OSCURATO:SOCIETA]. non legittimata a richiedere il pagamento della tariffa fissa perché non titolata a norma del d. lgs. 182/2003 e aggiungendo, espressamente ad abundantiam , che la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 8 del d.lgs. n. 182/03, all’epoca in vigore, dovesse essere interpretata nel senso che le navi in servizio di linea erano obbligate al pagamento della tariffa fissa relativa ai costi di gestione degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti, qualora prevista, esclusivamente in favore del gestore della raccolta presso il porto ove avevano effettuato il conferimento dei rifiuti [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un motivo unico, espressamente articolato in due censure. [OSCURATO:PERSONA] § [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Va innanzitutto disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata della controricorrente, così argomentata:« La [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente, diversamente dalla controricorrente, non è stata parte nel giudizio di merito. Tale società non ha chiarito - non ha allegato ed indicato, né in ricorso né in seno alla procura, - l’esistenza di un qualche meccanismo successorio rispetto alla diversa società in accomandita semplice appellata nel giudizio a quo, così non spiegando la propria legittimazione processuale». Il ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.Lin luogo della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che era stata parte del giudizio di merito. Trattandosi di mera trasformazione di una società di persone in società di capitali e di un mero mutamento formale, la nuova società è legittimata a ricorrere in cassazione, non essendosi verificata una vicenda estintiva e la correlativa creazione di un soggetto diverso dall'originaria parte processuale (Cass.13/03/2023, n.7265). Va peraltro considerato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dimostrato la proprialegitimatio ad causam , fornendo la dimostrazione di essere subentrata nella medesima posizione del suo dante causa, mediante deposito della visura camerale comprovante la continuità tra nuova e vecchia società: atto che la odierna resistente ha potuto esaminare nel rispetto del contraddittorio. 2) Va altresì esaminata l’eccezione di giudicato implicito, basata sull’omessa impugnazione da parte della ricorrente dei seguenti capi autonomi della sentenza impugnata: a) quello con cui il giudice a quo ha ritenuto « peraltro la tariffa pretesa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presuppone un’obbligata attività procedimentale e provvedimentale da parte della [OSCURATO:PERSONA], attività integrativa della normativa, la quale determina, nelle vie generali, i criteri per la sua determinazione. Stante l’assenza di tale attività procedimentale e provvedimentale, ossia stante l’assenza dei presupposti cui la norma subordina l’imposizione tariffaria, alcuna pretesa a tale titolo poteva essere avanzata nei confronti delle navi in servizio di linea»; b) quello con cui ha ritenuto che la nota n. 2/2000, in quanto emessa in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. ed in quanto aveva fissato solo le tariffe da applicarsi, in via corrispettiva, in caso di prelievo a bordo e trasporto dei rifiuti, prestazioni che, pacificamente, non risultano espletate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. , non potesse fondare la pretesa di [OSCURATO:SOCIETA].; c) quello con cui ha rigetto la domanda di pagamento, rilevando che le navi in servizio di linea autorizzate a conferire in un porto della rotta corrispondono la tariffa solo nel porto ove conferiscono, ferma restando l’adozione di eventuali meccanismi di ripartizione dei proventi tra i vari impianti portuali interessati dalla rotta, in forza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 197/21 (che ha abrogato il d.lgs. n. 182/03), il quale all’art. 8 comma 8, analogamente all’art. 8, comma 3 previgente, ha specificato che per le «navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati»; L’eccezione non merita accoglimento, atteso che il ricorso ha investito tutti i capi indicati come non confutati dalla controricorrente. 3) Il ricorso si basa su un unico motivo articolato in due censure, formulate entrambe in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. (p. 10 del ricorso). 3.1.) Con la prima la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 comma 5 e dell’art. 8 comma 1 del d. lgs 182/2003 per essere stata ritenuta dal giudice a quo non titolata ad occuparsi del servizio di raccolta dei rifiuti di una nave in servizio di linea e, di conseguenza, per pretendere il pagamento della quota fissa. La Corte d’appello, rilevato che aveva affermato di essere concessionaria dell’attività di pulizia e raccolta dei rifiuti a bordo navi nel Porto di Salerno, giusta concessione n. 1/1999, rilasciata dalla locale Capitaneria di Porto, e che aveva fondato la sua pretesa creditoria sulla cd. “quota fissa” della tariffa prevista dal d.lgs. n. 182/2003 ed, in particolare, dall’allegato IV, art. 1 lett a) e b) che, nel fissare i criteri di determinazione della tariffa relativa al servizio di raccolta di rifiuti provenienti dalle navi, precisava che essa è composta da una quota fissa indipendente dall’effettivo utilizzo degli impianti di raccolta e da una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti e conferiti dalla nave, ha ritenuto che: i) le tariffe costituiscono il recupero dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi gestiti dal concessionario del servizio; ii) la titolarità del diritto alla loro riscossione nei confronti degli utenti del porto spetta ai soli concessionari, ossia ai soggetti, pubblici o privati, cui l’[OSCURATO:PERSONA] all’esito dello svolgimento di apposita gara, rilascia un provvedimento di natura concessoria (concessione di servizio) che li abilita all’esercizio di tale servizio in ambito portuale e, di conseguenza, alla riscossione, dei relativi corrispettivi che, preventivamente proposti in sede di offerta dai partecipanti alla gara sulla base dei criteri di determinazione dettati da detta Autorità ai sensi dell’art. 8, vengono approvati con ordinanza dell’[OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’aggiudicazione; iii) la [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni per i quali aveva avanzato la richiesta di pagamento delle tariffe ai sensi del d.lgs. n. 182/2003, non risultando titolare di una concessione per il servizio della gestione rifiuti nel il Porto di Salerno, ma «di una licenza rilasciata ai sensi dell’art. 16 L. 84/94 per la “sola raccolta di rifiuti a bordo delle navi”», non era titolata ad esercitare la pretesa azionata, così come formulata; essendo stata solo autorizzata a raccogliere i rifiuti a bordo delle navi, non poteva pretendere il corrispettivo per un’attività, quella della gestione dei rifiuti nel Porto di Salerno, per la quale non aveva avuto alcuna autorizzazione; v) che la pretesa presupponeva un’attività procedimentale e provvedimentale da parte dell’Autorità amministrativa competente integrativa della normativa richiamata, facente difetto nella specie: non potendosi ritenere utili: i) né la nota del 18.02.2004 (indirizzata alla [OSCURATO:SOCIETA] solo “per conoscenza”) con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno comunicava ai destinatari (Star AG. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]) che, nelle more dell’attuazione del regime disposto con il d.lgs. n. 182/2003, l’ordinanza tariffaria n. 2/2000 era da considerarsi in vigore per ciascuna nave, anche in servizio di linea, perché essa, oltre ad avere valore di “mera raccomandazione” per i soli destinatari (tra i quali non figurava la [OSCURATO:SOCIETA]), non era conforme al d.lgs. n.182/2003, cui il Porto di Salerno, tramite l’Autorità ad esso preposta, non risultava essersi adeguato nel periodo in contestazione; ii) né l’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 2/2000 (come aggiornata ai dati Istat con le successive ordinanze n. 7 del 2005 e n. 4 del 2007), emessa in epoca anteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo e concernente unicamente le tariffe da applicarsi, in via corrispettiva, per il servizio di prelievo a bordo e per il trasporto dei rifiuti delle navi mercantili e per le navi passeggeri ormeggiate in porto nonché per le navi militari: servizi non espletati dall’appellante. La ricorrente, premesso che ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d. lgs. n. 182/2003 di attuazione della Direttiva 2000/59/CE, che ha riformato la materia, «il servizio deve essere effettuato in forza di concessione da rilasciarsi a seguito di procedura concorsuale, previa approvazione da parte della Regione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui liquidi del carico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto» e rilevato che detto piano non era ancora approvato e in vigore nella sua versione definitiva, ne trae la conclusione che non era stato possibile attivare il procedimento concorsuale per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio; di conseguenza, le Autorità portuali, onde assicurare che l'attività di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi non avesse interruzione, l’avevano abilitata ad espletare il servizio di raccolta di rifiuti con i provvedimenti concessori confermati nella nota n. 2159 del 18.02.2004 che la Corte d'appello ha degradato a mera raccomandazione, sebbene essa rinviasse ad una [OSCURATO:PERSONA] e ad una Nota del medesimo Ministero dell’Ambiente: provvedimenti che, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., 14/11/2011, n. 19), hanno una indubbia rilevanza esterna, perché non sono espressione di una mera attività interpretativa, suscettibile di “disapplicazione” da parte degli organi periferici e del giudice, ma incidono negativamente sulla legittimità dell’atto individuale. La ricorrente aggiunge che il Ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica, a seguito del quesito posto da un’Associazione in merito all’applicabilità del regime normativo in tema di rifiuti portuali, aveva risposto che «al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, si specifica che la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi – preesistenti - è subordinata all’approvazione ed all’entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti “consequenziali” emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti». Soggiunge che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto impugnare gli atti amministrativi (cfr. Circ. Ministero e [OSCURATO:PERSONA]) con cui era stata confermata la sua legittimazione a riscuotere gli importi dovuti dalle navi in base alle tariffe adottate presso il Porto di Salerno dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 2/12/2008, n. 28539 che in un caso analogo ha affermato che «in tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, qualora il consumatore finale contesti che il corrispettivo richiestogli sia stato correttamente calcolato, in relazione ai consumi effettuati ed alle tariffe vigenti, fa valere una posizione di diritto soggettivo; mentre, quando contesti l'esistenza stessa, in capo all'ente erogatore del servizio, del potere di imporre una determinata prestazione pecuniaria, fa valere una posizione di interesse legittimo. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con la quale il fruitore del servizio di distribuzione del gas naturale contesti il potere dell'ente erogatore di addebitargli una frazione (nella specie, 40 centesimi di euro) del costo dell'assicurazione della responsabilità civile, che l'ente erogatore stesso, in adempimento della delibera n. 152 del 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, (adottata in forza dell'art. 2 comma 12, legge n. 481 del 1995), è tenuto a stipulare con diritto di rivalsa verso i fruitori del servizio. (Regola giurisdizione)») e che quindi la Corte d’appello non avrebbe dovuto contestare la legittimità di quegli atti se non ledendo il riparto di giurisdizione. Il motivo è inammissibile. Va rilevato che si assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata, riproducendola, solo in modo parziale: infatti, si omette di fare riferimento a ciò che la Corte salernitana ha argomentato alle pagg. 13 (dopo ed a partire dalla parola “determinazione”) e 14 e cioè che: « non vale a radicare la pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] la nota del 18.02.2004 (peraltro indirizzata all’appellata solo “per conoscenza”) con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno comunicava ai destinatari (Star AG. [OSCURATO:PERSONA] .r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]) che, nelle more dell’attuazione del regime disposto con il D.Lvo n. 182/2003, l’ordinanza tariffaria n. 2/2000 era da considerarsi in vigore per ciascuna nave, anche in servizio di linea; detta nota, oltre ad avere valore di “mera raccomandazione” per i soli destinatari, come tale non vincolante neanche nei loro confronti, non è conforme al ridetto D.Lvo, la cui applicazione, come si desume dalle menzionate disposizioni, ha ben altri presupposti applicativi, cui il Porto di Salerno, a mezzo dell’Autorità ad esso preposta, non risulta essersi adeguata nel periodo in contestazione Non vale a fondare la pretesa dell’appellata neanche l’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 2/2000 (come aggiornata ai dati Istat con le successive ordinanze n. 7 del 2005 e n. 4 del 2007); essa è stata emessa in epoca anteriore all’entrata in vigore del ridetto decreto legislativo e concerne unicamente le tariffe da applicarsi, in via corrispettiva, per il servizio di prelievo a bordo e per il trasporto dei rifiuti delle navi mercantili e per le navi passeggeri ormeggiate in porto nonché per le navi militari, servizio che, pacificamente, non risulta espletato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore dell’appellante e di cui l’appellata, con il ricorso monitorio, non ha chiesto alcuna remunerazione a titolo di tariffa». Sicché, poiché è proprio in ciò che non si è evocato che trova giustificazione la motivazione che ha condotto quella corte alla decisione, il motivo risulta inidoneo a criticare la sentenza e, dunque, inammissibile alla stregua dell’insegnamento di cui al principio di diritto a suo tempo enunciato da Cass. 11/01/2005, n. 359, ribadito, ex multis, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 20/03/2017. Le considerazioni con cui viene esposta la censura a partire dalle ultime tre righe della pagina 12 e sino alla pagina 15, prima di passare all’esposizione della seconda censura ignorano la suddetta motivazione ed espongono argomentazioni che comunque non si fanno carico di criticarla anche quando evocano la nota del 18 febbraio 2004 cui fa riferimento la motivazione nella parte ignorata. Peraltro, si parla di una circolare ministeriale assumendone – senza spiegazione –una non meglio spiegata “portata integratrice”, giustificata facendo rinvio all’art. 26 della l. n. 241 del 1990 nel testo vigente all’epoca dei fatti, là dove si dice «[…]le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse». Riferimento questo che non contiene alcun elemento atto a spiegare l’asserita funzione integratrice. Quanto si sostiene, in ogni caso, a prescindere dalla mancata correlazione alla parte di motivazione ignorata, non si articola nemmeno in un ragionamento idoneo ad integrare la violazione o la falsa applicazione della norma indicata nell’intestazione, alla cui efficacia non si fa riferimento. 4) Con il secondo ordine di censure la ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 comma 3 del d.lgs n. 182/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto che le navi in servizio di linea sono obbligate al pagamento della tariffa fissa relativa ai costi di gestione degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti, qualora prevista, esclusivamente in favore del gestore della raccolta presso il porto ove effettuano il conferimento. La censura è inammissibile perché, una volta consolidatasi la ratio decidendioggetto del primo ordine di censure, è inutile, per difetto d’interesse, lo scrutinio di una affermazione che è stata resa ad abundantiam e che come tale non ha inciso sulla ratio decidendi (Cass. 08/06/2022, n. 18429; Cass. 10/04/2018, n. 8755). 5) All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. 6) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti proce
Decreto Cassazione n. 33164/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris