CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 giugno 2022
Cassazione n. 10073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/08/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza emessa il 4 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che rigettava la istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari applicata al predetto con ordinanza del 14 febbraio 2022 in relazione ai reati di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti con ruolo di promotore ed organizzatore - poi escluso - oltre che numerosissimi episodi di cessione di stupefacenti e coltivazione illecita di 110 piante di cannabis indica. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Tassone deducendo: 2.1. Con il primo motivo mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non essendosi tenuto conto che il ricorrente ha dimostrato di aver cambiato stile di vita da almeno tre anni e di aver preso le distanze dal gruppo di cui ha fatto parte. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza degli artt. 127,309 e 178 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della istanza di partecipazione all'udienza del 14 aprile 2022 da parte del ricorrente; come pure in relazione al rigetto con motivazione di stile della istanza di essere sottoposto ad interrogatorio dal G.I.P. prima della decisione sulla istanza cautelare. 3. E' pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per sopravvenuta sostituzione della misura cautelare. 4. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-I. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente rilevarsi l'inefficacia della rinuncia al ricorso da parte del solo difensore secondo il consolidato orientamento per il quale è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014 (dep. 2015), Preiti, Rv. 262276). In ogni caso, non incide sull'interesse al ricorso la allegata sopravvenuta sostituzione della misura cautelare in ragione della dedotta assenza di esigenze cautelari e violazione del diritto di difesa. 3. Il primo motivo è genericamente proposto rispetto al rilievo espresso dalla ordinanza sulla mancanza di novità delle relative deduzioni (v. pg. 2 della ordinanza) e sulla assenza di valenza dirimente del mutamento di abitudini di vita. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato sia con riferimento alla mancata partecipazione alla udienza camerale (per la tardività della relativa richiesta) sia con riferimento alla audizione a distanza comunque verificatasi; del pari manifestamente infondata è l'eccezione difensiva sul mancato previo interrogatorio sul rilievo della genericità della relativa richiesta. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro mille in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore del