CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21429/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 108 R.G. n. 43945/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 dove la Corte di appello ha indicato, con motivazione esente da rilievi in sede di legittimità, gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, che pertanto venivano ad assorbire ogni altro elemento indicato dalla difesa; pag. 2 sulla ritenuta recidiva, basata su motivazione non apparente o errata in diritto) ovvero da rilievi non oggetto di specifico appello e comunque astratti rispetto al caso concreto (la pena base era fissata nel minimo edittale; non vi sono reati satellite; l'aumento per la recidiva qualificata è fissato dalla legge); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso