CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 31/05/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenzadel 03/03/2023 del Tribunale di Napoli con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato allapena di un anno di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo dellacontinuazione, di:1) truffa continuata e aggravata (dall’avere cagionato alla persona offesa un dannopatrimoniale di rilevante gravità) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo A;2) truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo B).[OSCURATO:PERSONA] veniva altresì condannato al risarcimento del danno che era stato cagionatoda tali due reati, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], i quali si eranocostituiti parti civili.Secondo la contestazione:1) la truffa continuata e aggravata di cui al capo A) sarebbe consistita nell’avere, conartifici e raggiri, indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] in ordine al buon fine dell’affare, che ilGermania, determinando così il [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli in più riprese, per effetto di taleerrore, la somma complessiva di circa euro 100.000,00, senza che la suddetta autovetturagli fosse mai consegnata;2) la truffa di cui al capo B) sarebbe consistita nell’avere, con artifici e raggiri, indotto inerrore [OSCURATO:PERSONA] in ordine al buon fine dell’affare, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto allaRanno, consistente nell’acquisto di un immobile abitativo, del quale il [OSCURATO:PERSONA] non era inrealtà proprietario e che non era ad uso abitativo, determinando così la [OSCURATO:PERSONA] acorrispondergli, per effetto di tale errore, la somma di euro 5.000,00 a titolo di acconto.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Napoli, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Alaia, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129, 336 e 337 dello stesso codice, nonché dell’art. 2cod. pen., «per mancata declaratoria di improcedibilità delle querele alla luce del d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150».Il ricorrente rappresenta che, a seguito dell’art. 2, comma 1, lett. o), di tale decreto, ilreato di truffa aggravata dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale dirilevante gravità è divenuto procedibile a querela di parte e deduce che, a norma dell’art. 2,quarto comma, cod. pen., tale più favorevole disposizione si deve ritenere avere efficaciaretroattiva.Ciò rappresentato e dedotto, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che la Corte d’appello di Napoliavrebbe dovuto rilevare che le proposte dichiarazioni di querela erano «prive dei requisitiformali e sostanziali previsti dal codice di rito», in quanto, da un lato, erano state presentateda un soggetto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], privo di procura speciale e recavano dellesottoscrizioni dei querelanti non autenticate e, dall’altro lato, erano «priv[e] dell’istanza dipunizione».Il ricorrente afferma che la pronuncia del giudice in ordine alla mancanza di unacondizione di procedibilità può essere sollecitata in ogni stato e grado del processo, ancheper la prima volta in sede di legittimità, purché la decisione non comporti accertamenti difatto, come sarebbe nel caso di specie, in cui verrebbe in rilievo «un semplice dato formale».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 124 cod. pen. e lamancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione «in merito allaritenuta tempestività della querela di [OSCURATO:PERSONA]», presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La motivazione resa al riguardo dalla Corte d’appello di Napoli sarebbe contraddittoriain quanto «per stessa ammissione del [OSCURATO:PERSONA] l’ultima dazione di denaro sarebbe avvenuta nelmese di Maggio 2019, per cui non essendovene state ulteriori, non poteva che ritenersi cheera da quel momento che decorreva il termine per proporre querela».La circostanza, valorizzata dalla Corte d’appello di Napoli, dell’«asserito contatto tra ilRizzo e la [OSCURATO:PERSONA]» (così il ricorso) sarebbe, «alla luce di tanto, un dato non dirimente ai finidella conoscibilità degli elementi oggettivi e soggettivi di un reato asseritamente subito,laddove interviene a quasi un anno dall’ultimo pagamento effettuato dalla persona offesasenza ricevere il veicolo».Secondo il [OSCURATO:PERSONA], «la conoscibilità certa» del fatto che costituisce reato «non potevache rinvenirsi sia con riferimento alla data dell’ultimo (asserito) pagamento sia conriferimento alla data dell’ultimo messaggio tra le parti, da identificarsi sempre nel Maggio2019».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen. ela mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione «in merito allaritenuta sussistenza dei reati di cui all’art. 640 c.p.».2.3.1. Quanto all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa di cui al capo A), lamotivazione sarebbe manifestamente illogica, atteso che, nel ritenere la credibilità del [OSCURATO:PERSONA],la Corte d’appello di Napoli non avrebbe offerto «alcuna confortante risposta all’interrogativosollevato dalla difesa, secondo cui la denuncia del [OSCURATO:PERSONA] ha dell’assurdo, nella misura in cui,a suo dire, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito un ingiusto profitto di oltre centomila euro a fronte delfalso acquisto di una vettura del valore di euro 2800,00», che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe proposto difare giungere in Italia dalla Germania.La motivazione sarebbe poi contraddittoria «laddove venivano depositate dal [OSCURATO:PERSONA] unaserie di ricevute di ricariche (allegate) che in alcun modo raggiungono la cifra di euro100.000 e che sono comunque prive di causale».La motivazione sarebbe contraddittoria altresì perché la Corte d’appello di Napoli: daun lato, ha valorizzato, a riscontro del narrato del [OSCURATO:PERSONA], dei messaggi Whattsapp, estrapolatidal telefono cellulare della persona offesa, «senza che la Corte riporti il contenuto deglistessi ai fini del proprio convincimento»; dall’altro lato, ha richiamato il «messaggioWhatsApp 27/02/2019 ore 21:00:02 con il quale il [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi al [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], glirappresentava di essere stato avvertito dal Ricciardello che la settimana successiva sisarebbero dovuti incontrare nel Nord Italia per gli adempimenti burocratici e la contestualeconsegna dell’autovettura» (primo capoverso della pag. 7 della sentenza impugnata), senza«offr[ire] adeguata risposta circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] (e non il [OSCURATO:PERSONA]) era in diretto contattocon i soggetti che gli avevano venduto l’auto, tra cui certo non compare l’imputato».A fronte di tali elementi, che erano stati rappresentati nell’atto di appello, la Corted’appello di Napoli avrebbe dovuto dare credito alla versione dei fatti che era stata fornitadall’imputato in occasione dell’interrogatorio che aveva reso nel corso delle indaginipreliminari, «laddove riferiva dei rapporti commerciali intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA] nell’attività overisultava il teste [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto. Ed era in queste motivazioni che sidovevano leggere le ricariche (doc. all.) effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], le quali sono quasi tutteavvenute nel 2018 e 2019 (se ne registrano solo 2 nel 2017 che ben potevano esserepreliminari all’apertura dell’attività), non essendo stato riscontrato alcunché nel 2016 e perquasi tutto il 2017».2.3.2. Quanto all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa di cui al capo B), lamotivazione sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione a quanto eraemerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale, «laddove innanzitutto non tiene conto chel’imputato, munito dei poteri conferitigli dal padre a mezzo di delega scritta, si assumeva unimpegno affinché avvenisse la compravendita dell’immobile, in merito al quale l’imputato innessun caso si sottraeva». Pertanto, anche alla luce del contenuto della deposizione di Annaimpegno, il padre avrebbe consentito il trasferimento del bene alla [OSCURATO:PERSONA]» –, non sarebberosussistiti gli elementi costitutivi del reato di truffa.La motivazione sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica anche là dove laCorte d’appello attribuisce all’imputato di avere tenuto celato che l’immobile da lui promessoin vendita aveva una destinazione commerciale e non abitativa, «nella misura in cui nontiene conto che in nessuna parte della dichiarazione sottoscritta dalla parti viene in rilievo lacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso la vendita di un immobile uso abitativo».L’imputato non avrebbe pertanto posto in essere alcun raggiro, «nella misura in cui,essendone legittimato, prometteva in vendita alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’immobile de quo, attraversoun vero e proprio contratto scritto».Il contratto definitivo di compravendita non sarebbe stato stipulato per volontà dellaRanno, la quale aveva receduto «dagli impegni contrattuali, accampando la scusa chel’immobile non era ad uso abitativo».La motivazione sarebbe anche mancante in quanto la Corte d’appello di Napoli nonavrebbe tenuto «in considerazione quanto emerso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddoveveniva escussa la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (sorella dell’imputato), la quale confermava che ilsuccitato immobile era di proprietà del loro padre, e che se la [OSCURATO:PERSONA] voleva, ben poteva, inragione dell’acconto già versato, concludere l’affare».La Corte d’appello di Napoli avrebbe mancato di motivare anche circa «il fatto che,come chiarito dall’imputato in sede di interrogatorio, la [OSCURATO:PERSONA] era chiaramente a conoscenzadel fatto che trattavasi di immobile che per quanto adibito ad abitazione era ad uso nonabitativo, in considerazione dell’esiguità del prezzo convenuto e della natura del bene,trattandosi di un c.d. “basso”».La mancata restituzione della somma di euro 5.000,00 non poteva pertanto integrareuna truffa, «nella misura in cui la ritenzione della caparra per inadempimento del promittenteacquirente costituiva un diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA]».La questione avrebbe pertanto potuto avere esclusivamente un rilievo meramentecivilistico.La Corte d’appello non avrebbe infine considerato che la [OSCURATO:PERSONA] «non ha mai avanzatouna formale richiesta di restituzione somme in sede stragiudiziale».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo e il secondo motivo – i quali, attenendo entrambi alla procedibilità dei reati inquanto a querela di parte, possono essere esaminati congiuntamente – sonomanifestamente infondati.1.1. Si deve premettere che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema diapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente allaprocedibilità dell’azione penale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e,quindi, può essere anche dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché,nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il dies a quo non debba esseredeterminato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23689del 06/05/2021, Cavalin, Rv. 281318-01).1.2. Quanto al primo motivo nella parte di esso che riguarda la procedibilità del reato ditruffa di cui al capo A) e al secondo motivo, il quale riguarda la procedibilità esclusivamentedi tale reato, i giudici del merito hanno reputato che la truffa di cui al suddetto capo A)avesse cagionato alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] un danno patrimoniale di rilevantegravità, con la conseguente sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primocomma, n. 7), cod. pen. (pag. 7, punto II, della sentenza impugnata).Come è stato correttamente argomentato dal ricorrente: a) l’art. 2, comma 1, lett. o), deld.lgs. n. 150 del 2022, col sopprimere, nel terzo comma dell’art. 640 cod. pen., le parole «ola circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, numero 7», ha reso il reato ditruffa aggravato da tale circostanza, in precedenza procedibile d’ufficio, punibile, invece, aquerela della persona offesa; b) ai sensi del quarto comma dell’art. 2 cod. pen., taledisposizione, in quanto incide, in senso favorevole all’imputato, sull’an e sul quomododell’applicazione del precetto penale, si applica retroattivamente.Ne discende che il reato di truffa di cui al capo A), che è stato commesso «fino a marzo2020», essendo aggravato ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., era inprecedenza procedibile d’ufficio ed è divenuto perseguibile a querela di parte solo per effettodel d.lgs. n. 150 del 2022.Orbene, per le truffe commesse prima dell’entrata in vigore di tale decreto(30/12/2022), questo ha previsto, all’art. 85, una disciplina transitoria secondo la quale, perle stesse truffe, il termine per la presentazione della querela decorre dalla menzionata datadi entrata in vigore del decreto legislativo, se la persona offesa ha avuto in precedenzanotizia del fatto costituente reato.Ne discende che, sulla base di detta disposizione transitoria, in tale ipotesi – che ricorreanche nel caso in esame – è con riferimento al momento dell’entrata in vigore della nuovalegislazione che vanno svolte le valutazioni in ordine alla sussistenza e alla ritualità dellacondizione di procedibilità della querela, senza che possano rilevare eventuali “deficit” legatia momenti processuali in cui la stessa condizione non era richiesta.Pertanto, avendo riguardo al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022,è sufficiente rilevare come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avesse già espresso la propriavolontà punitiva, comunque, costituendosi parte civile all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA](costituzione mai revocata), tenuto conto, quanto a questa considerazione, che la volontàpunitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamentedesunta anche da atti che non contengano la sua esplicita manifestazione (in quest’ultimosenso: Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741-01, e Sez. 3, n. 27147 del09/05/2023, S., Rv. 284844-01, le quali, sulla base della ratio sopra indicata, hannoaffermato il pienamente condivisibile principio secondo cui la costituzione di parte civile nonrevocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibilid’ufficio e divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del2022).1.3. Quanto al primo motivo, nella parte di esso che riguarda la procedibilità del reato ditruffa di cui al capo B), in base all’art. 337, comma 1, cod. proc. pen., la querela presentatada un incaricato deve essere munita dell’autenticazione della sottoscrizione da parte di unsoggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche deldifensore, nominato formalmente o anche tacitamente.Nel caso in esame, è vero che la querela sottoscritta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e presentata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] presso il Commissariato di pubblica sicurezza “S. Paolo” di Napoli dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha sottoscritto la relativa «Attestazione di ricezione», nonrecava l’autenticazione della suddetta sottoscrizione, né da parte dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]Monfrecola né da parte di altro soggetto a ciò legittimato. È tuttavia altresì vero che,dall’esame degli atti di causa, che è consentito in quanto è stato denunciato un error inprocedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), risulta che, conVincenzo [OSCURATO:PERSONA], la stessa [OSCURATO:PERSONA], nel nominare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] suo difensore difiducia, gli aveva conferito, tra l’altro, anche il potere «di depositare la querela».Ne discende che, posto che le norme sull’autenticazione della firma della querela sonodestinate ad assicurare la certezza giuridica della riconducibilità della stessa al querelante,nel caso in esame, l’attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella nomina a difensore di fiduciarecante la firma autenticata della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], del potere di depositare la sua querela,risulta tale da rendere inequivoca la provenienza della querela da parte della stessa sig.raRanno, titolare del diritto di proporla.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato sia nella parte di esso che riguardal’affermazione di responsabilità per il reato di truffa di cui al capo A) (punto 2.3.1. della partein fatto), sia nella parte di esso che riguarda l’affermazione di responsabilità per il reato ditruffa di cui al capo B) (punto 2.3.2. della parte in fatto).2.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondocui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppiaconforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda conquella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale(tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio,Rv. 252615-01).È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nelcaso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedottocon il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere allecritiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dalprimo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimotravisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2,n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv.256837-01).Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – eanch’esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio – quello secondo cui, in tema di motividi ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanzadi rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverseprove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza einterpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).La Corte di cassazione ha altresì costantemente affermato che occorre effettuare unrigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie secostituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della suaobiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192,comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01. Successivamente: Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020,Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che «la valutazionedella credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609-01).2.2. Quest’ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie con riguardo alreato di truffa di cui al capo A), nel quale caso i giudici del merito, con le loro conformisentenze, nel riscontrare come non fossero emersi motivi di astio o di contrasto tra il [OSCURATO:PERSONA] eil [OSCURATO:PERSONA] preesistenti rispetto alla vicenda in contestazione, hanno argomentato, senzaincorrere in manifeste contraddizioni, come il racconto del [OSCURATO:PERSONA] – secondo cui il [OSCURATO:PERSONA],anche approfittando della fiducia che il [OSCURATO:PERSONA] nutriva nei suoi confronti in ragionedell’amicizia tra i due e della funzione di pastore della chiesa evangelica che era svolta dalpretesti (quali la necessità di provvedere al pagamento di pratiche burocratiche o di oneri perla consegna dell’autovettura), a consegnargli, in molteplici tranche, l’ingente somma di cuiall’imputazione (euro 100.000,00), ancorché spropositata rispetto all’esiguo valore della maiconsegnata autovettura – avesse anche trovato riscontro: sia nelle dichiarazioni deltestimone della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che dall’ascolto, che egliaveva effettuato, delle conversazioni di cui ai file che erano stati estrapolati dal telefonocellulare del [OSCURATO:PERSONA], era chiaramente emerso sia come questi si fosse rivolto al [OSCURATO:PERSONA] peracquistare l’autovettura, grazie ai contatti che il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere in Germania, siacome l’imputato, con vari pretesti, chiedesse continuamente somme di denaro alla personaoffesa; sia nella prova di dazioni di denaro che il [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto in favore del [OSCURATO:PERSONA].Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicchéessa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dalricorrente, le quali appaiono in realtà sostanzialmente dirette a sollecitare una diversavalutazione dell’attendibilità della persona offesa e della valenza probatoria degli ulterioriindicati elementi di prova, il che, come si è detto al punto 2.1., non è possibile fare in sede dilegittimità.In ordine a tali censure si osserva comunque che: a) i giudici del merito hanno nonillogicamente motivato circa le modalità con le quali il [OSCURATO:PERSONA], anche approfittando dellecondizioni di cui si è detto, era riuscito a ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro di entitàspropositata rispetto al valore dell’autovettura; b) i pagamenti erano risultati effettuati dalRizzo anche in contanti, con la conseguente assenza di tracce documentali degli stessi; c) ilcontenuto delle conversazioni di cui ai file che erano stati estrapolati dal telefono cellularedel [OSCURATO:PERSONA] è stato legittimamente indicato dai giudice del merito sulla base della sintesi chedello stesso contenuto aveva fatto il testimone della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA]; d) la Corted’appello di Napoli ha non illogicamente ritenuto che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] potesse avere avutoun contatto con un terzo (il Ricciardello) con riguardo all’autovettura non escludesse lacondotta truffaldina del [OSCURATO:PERSONA], quale era risultata dagli indicati elementi di prova; e) la Corted’appello di Napoli ha motivatamente disatteso che, alla luce di tali elementi, si potesseritenere fondata la versione alternativa dei fatti, fornita dall’imputato, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] gliaveva corrisposto il denaro in relazione ad un rapporto commerciale tra i due.2.3. Con riguardo al reato di truffa di cui al capo B), i giudici del merito, con le loroconformi sentenze, hanno argomentato che, dal racconto della persona offesa DanielaRanno, che era risultato «logico e coerente», nonché, tra gli altri, dal racconto dellatestimone [OSCURATO:PERSONA], era emerso che il [OSCURATO:PERSONA], rappresentando falsamente allaRanno di essere proprietario di un immobile a uso abitativo, laddove lo stesso, come erastato accertato anche dal testimone della polizia giudiziaria D’Ambrosio, non era di suaproprietà ma del padre ed era ad uso non abitativo ma commerciale, aveva indotto in errorela [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tali circostanze, facendosi così consegnare dalla stessa la somma dieuro 5.000,00 a titolo di acconto, rendendosi poi irreperibile.Anche tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste,sicché essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono stateavanzate dal ricorrente, le quali appaiono in realtà sostanzialmente dirette a sollecitare unadiversa valutazione dell’attendibilità della persona offesa e della valenza probatoria degliulteriori indicati elementi di prova, il che, come si è detto al punto 2.1., non è possibile fare insede di legittimità.In ordine a tali censure si osserva comunque che: a) la Corte d’appello di Napoli hacorrettamente rilevato come non si potesse attribuire rilievo alla dichiarazione di delega daparte del padre dell’imputato, in quanto priva delle forme prescritte per la conclusione di uncontratto di compravendita; b) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva nascosto alla [OSCURATO:PERSONA] che l’immobileaveva una destinazione commerciale e non abitativa ha trovato conferma nella deposizionedella testimone [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che la persona offesa aveva cercatodi farsi restituire l’acconto quando, solo dopo averlo versato al [OSCURATO:PERSONA], aveva appreso chel’immobile era ad uso commerciale e non abitativo; c) il fatto che tra le parti fosse stataconclusa una scrittura privata non esclude l’esistenza degli elementi costitutivi della truffa.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]