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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 2 aprile 2020

Corte di giustizia UE n. 1306/2020

ECLI:EU:C:2020:276
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0406_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020 – Commissione / Spagna (causa C‑406/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna – Revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori – Mancato recupero degli aiuti versati – Onere della prova – Rettifica finanziaria su base forfettaria»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 47‑50, 53‑59, 65)

2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Applicazione di una rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2) (v. punti 72‑76) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 marzo 2019, Spagna/Commissione ( T‑237/17 , non pubblicata, EU:T:2019:172 ), è annullata nella parte in cui, con la stessa, il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), laddove applica una rettifica forfettaria del 10% su alcune spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. 2) Il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑237/17, sia al procedimento di impugnazione, quelle sostenute dalla Commissione europea relative ai medesimi procedimenti. ( 1 ) GU C 280 del 19.8.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0406_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020 – Commissione / Spagna (causa C‑406/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna – Revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori – Mancato recupero degli aiuti versati – Onere della prova – Rettifica finanziaria su base forfettaria» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 47‑50, 53‑59, 65) 2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Applicazione di una rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2) (v. punti 72‑76) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 marzo 2019, Spagna/Commissione ( T‑237/17 , non pubblicata, EU:T:2019:172 ), è annullata nella parte in cui, con la stessa, il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), laddove applica una rettifica forfettaria del 10% su alcune spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. 2) Il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑237/17, sia al procedimento di impugnazione, quelle sostenute dalla Commissione europea relative ai medesimi procedimenti. ( 1 ) GU C 280 del 19.8.2019 .
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