Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 2 aprile 2020
Corte di giustizia UE n. 1306/2020
ECLI:EU:C:2020:276
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0406_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020 –
Commissione / Spagna
(causa C‑406/19 P) (
1
)
«Impugnazione – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna – Revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori – Mancato recupero degli aiuti versati – Onere della prova – Rettifica finanziaria su base forfettaria»
1.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro
(v. punti 47‑50, 53‑59, 65)
2.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Applicazione di una rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2)
(v. punti 72‑76)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 marzo 2019, Spagna/Commissione (
T‑237/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:172
), è annullata nella parte in cui, con la stessa, il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), laddove applica una rettifica forfettaria del 10% su alcune spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna.
2)
Il ricorso è respinto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑237/17, sia al procedimento di impugnazione, quelle sostenute dalla Commissione europea relative ai medesimi procedimenti.
(
1
)
GU C 280 del 19.8.2019
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