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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 27608/2026

Testo disponibile della fonte

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so la sentenza del 25/02/2026 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LauraCondemiche ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25/02/2026, perquanto qui di interesse, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., concesse le circostanze attenuantigeneriche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate nellaimputazione di cui al capo 1) (artt. 110, 628, comma secondo e terzo, n.1)cod. pen.), ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eManna Elvira nella misura di anni due di reclusione ed euro duemila dimulta.2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazionecon unico atto, per mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proponendo un unico motivo di ricorso, (che qui si riporta nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.) rilevando l’omessa dichiarazione di intervenutaprescrizione e/o improcedibilità del reato di cui al capo 1) della rubricacommesso il 24/03/2014; nello stesso motivo di ricorso le ricorrenti hannodedotto il vizio della motivazione perché omessa e generica in ordine allapossibilità di emettere una pronuncia favorevole ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen. quanto al capo 1).3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi venganodichiarati inammissibili.4.I motivi proposti sono all’evidenza manifestamente infondati.

Quantoalla censura articolata nella parte finale del motivo - da esaminarepreliminarmente in ordine logico, in relazione al parametro normativoevocato (art. 129 cod. proc. pen.) - deve essere richiamato il principioaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire,secondo il quale: “In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorsoin cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianotrasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante neilimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.279504-01).

Le ricorrenti richiamano elementi (in modo del tutto generico)che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesala scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen.5.

Allo stesso modo è manifestamente infondata le censurasollevata nella prima parte del motivo di ricorso quanto alla omessadeclaratoria da parte del giudice di appello dell’intervenuto decorso deltermine di prescrizione e/o di improcedibilità.

In tal senso, si deverichiamare la imputazione ascritta (alla quale attesa la data di commissionedel fatto non è in alcun modo applicabile la disciplina in tema diimprocedibilità), ai sensi degli artt. 110, 628 comma secondo e terzo, n.1cod. pen., aggravato perché commesso da più persone riunite in data24/03/2014.La parte ricorrente ha articolato un motivo non solo del tuttoaspecifico nel suo argomentare - non avendo in alcun modo ricostruito glielementi sulla base dei quali sostenere l’intervenuto decorso del termine diprescrizione (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01,Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735-01) atteso che laprescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto delmero computo aritmetico del relativo termine sul calendario ed implica larisoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono esserespecificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a penadi inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. – ma anche manifestamenteinfondato considerata la data di commissione del fatto, con scadenza deltermine di prescrizione quanto meno in data 24/03/2034.I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, concondanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 25/02/2026 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LauraCondemiche ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25/02/2026, perquanto qui di interesse, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., concesse le circostanze attenuantigeneriche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate nellaimputazione di cui al capo 1) (artt. 110, 628, comma secondo e terzo, n.1)cod. pen.), ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eManna Elvira nella misura di anni due di reclusione ed euro duemila dimulta.2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazionecon unico atto, per mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proponendo un unico motivo di ricorso, (che qui si riporta nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.) rilevando l’omessa dichiarazione di intervenutaprescrizione e/o improcedibilità del reato di cui al capo 1) della rubricacommesso il 24/03/2014; nello stesso motivo di ricorso le ricorrenti hannodedotto il vizio della motivazione perché omessa e generica in ordine allapossibilità di emettere una pronuncia favorevole ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen. quanto al capo 1).3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi venganodichiarati inammissibili.4.I motivi proposti sono all’evidenza manifestamente infondati. Quantoalla censura articolata nella parte finale del motivo - da esaminarepreliminarmente in ordine logico, in relazione al parametro normativoevocato (art. 129 cod. proc. pen.) - deve essere richiamato il principioaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire,secondo il quale: “In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorsoin cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianotrasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante neilimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.279504-01). Le ricorrenti richiamano elementi (in modo del tutto generico)che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesala scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen.5. Allo stesso modo è manifestamente infondata le censurasollevata nella prima parte del motivo di ricorso quanto alla omessadeclaratoria da parte del giudice di appello dell’intervenuto decorso deltermine di prescrizione e/o di improcedibilità. In tal senso, si deverichiamare la imputazione ascritta (alla quale attesa la data di commissionedel fatto non è in alcun modo applicabile la disciplina in tema diimprocedibilità), ai sensi degli artt. 110, 628 comma secondo e terzo, n.1cod. pen., aggravato perché commesso da più persone riunite in data24/03/2014.La parte ricorrente ha articolato un motivo non solo del tuttoaspecifico nel suo argomentare - non avendo in alcun modo ricostruito glielementi sulla base dei quali sostenere l’intervenuto decorso del termine diprescrizione (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01,Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735-01) atteso che laprescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto delmero computo aritmetico del relativo termine sul calendario ed implica larisoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono esserespecificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a penadi inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. – ma anche manifestamenteinfondato considerata la data di commissione del fatto, con scadenza deltermine di prescrizione quanto meno in data 24/03/2034.I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, concondanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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