CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 172. R.G. 27599 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente; ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli artt. 648-bis, 379 e 62-bis cod. pen. per carenza di prova dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, erronea qualificazione giuridica del fatto (in luogo della più tenue fattispecie di favoreggiamento) e diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso le argomentazioni conformi dei giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4- 8 della sentenza impugnata, con la motivazione coerente, logica e conseguente all'esauriente disamina dei dati probatori, al dato normativo e a consolidata giurisprudenza di legittimità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]