CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37273/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 58 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate (quanto al travisamento delle effettive imputazioni, la censura è irrilevante, in quanto l'erronea indicazione in calce alla motivazione di imputazioni di altro procedimento non ha avuto alcuna influenza sulla decisione, posto che la motivazione è chiaramente riferita alla imputazione corretta), da censure su profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., dove la Corte di appello ha fatto riferimento anche al contesto — delittuoso - in cui il reato è stato commesso); da critiche sul trattamento sanzionatorio, benché la relativa motivazione risulti sorretta da ragionamento adeguato rispetto alle deduzioni difensive, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 4 dove la Corte di appello ha indicato gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, che venivano quindi ad assorbire e superare le deduzioni difensive; cfr. 5 sul diniego di sostituzione della pena, tenuto conto della genericità della memoria allegata in appello quanto all'attività lavorativa svolta dal ricorrente e degli assertivi rinvii della difesa a documentazione depositata in primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec