CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13818/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'art.131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza emessa in data 23/01/2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 256-bis d.lgs 152/2006- per aver in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, appiccato il fuoco ai rifiuti abbandonati in località Ciambra, consistenti in matasse di cavi elettrici di varie misure, in [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello aveva erroneamente denegato la configurabilità della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod.pen.. senza considerare il fatto storico, alla luce i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e, cioè, nella specie, la quantità e qualità dei rifiuti (piccolo mucchio di cavi), la circostanza che il fatto era avvenuto in pieno giorno, in una strada sterrata, e che alla vista degli agenti i prevenuti si erano subito prodigati a spegnere il fuoco con una semplice bottiglia d'acqua e della terra gettata con il badile; la motivazione espressa dalla Corte di appello era, dunque, carente e basata su mere clausole di stile. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. I Giudici di appello, pur avendo la difesa dell'imputato formulato specifica richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen., non hanno adeguatamente esplicitato le ragioni del relativo diniego. Nella sentenza impugnata, senza alcuna concreta valutazione del fatto e dei presupposti applicativi di cui all'art. 131-bis cod.pen., si esclude la particolare tenuità del fatto rimarcando che "la combustione illecita di rifiuti è un fenomeno che negli ultimi anni ha raggiunto una preoccupante frequenza". Trattasi di motivazione apparente perché meramente assertiva e priva di specifiche argomentazioni relative alla fattispecie concreta oggetto di giudizio. La carenza motivazionale rilevata vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito. 3. Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen, con la precisazione che l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per la verifica della sussistenza dell'art. 131 bis cod. pen., impedisce l'applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez.3, n.50215 del 08/10/2015,Rv.265434). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appel