CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33540/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32640-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], • elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1890/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) impugnavano davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno di imposta 2010 emesso in data 23/12/2015 dal Comune di Guidonia di Montecelio. 2.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso sul presupposto che l'area era qualificata fabbricabile dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. 3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello, rilevando la non assoggettabilità ad ICI dell'area oggetto di accertamento in quanto il terreno, pur avendo la destinazione urbanistica in Cat.D3 del PRG, non era edificabile se non per i manufatti strumentali alla escavazione che comunque dovevano essere demoliti al termine dell'attività imprenditoriale allorquando l'area andava a ricadere nella zona E riservata ai terreni agricoli._ Ric. 2019 n. 32640 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. Si sono costituiti i contribuenti depositando controricorso mentre la soc. [OSCURATO:PERSONA] srl è rimasta intimata. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti hanno depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 nr.2 e 2 lett. b), d.lvo 504/92, 3 lett. e) del dPR 380/2001, in relazione all'art 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ; si sostiene che per consolidata giurisprudenza i terreni qualificati come estrattivi dagli strumenti urbanistici essendo suscettibili di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione dei fabbricati strumentali, sono edificabili e dunque assoggettati ad ICI. 1.1 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso; la sentenza della CTR risulta depositata in data 28/3/2019 e il ricorso è stato spedito al difensore domiciliatario dei contribuenti in data 24/10/2019 e, quindi, entro il termine semestrale di decadenza considerando nel computo il periodo feriale. A nulla rileva la circostanza che il procedimento notificatorio si sia perfezionato, a causa del trasferimento dello studio del professionista domiciliatario, il successivo 7 novembre. 2 n motivo è fondato. Ric. 2019 n. 32640 sez. MT - ud. 15-06-2021 -3- 2.1 Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Ai sensi dell'art. 2, 1 O comma lett. b) d.lvo 504/1992 << per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità» 2.1 Sulla scorta del consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. (Cass. S.U. n. 25506/2006; Cass. n. 16714/2007; n. 20137/2012). E' stato inoltre affermato che <<la nozione di area edificabile di cui all'art 2 , comma 1, lett. b del d.lvo nr 504 del 1992, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionano, in concreto, l'edificabilità del suolo, in quanto tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicchè la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide sulla Ric. 2019 n. 32640 sez. MT - ud. 15-06-2021 -4- concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile>> (cfr Cass.11853/2017). 2.2 In particolare, in materia di sfruttamento di aree per finalità estrattive, questa Corte, con numerose pronunce, alcune delle quali si riferiscono ad terreni aventi le stesse caratteristiche di quelli oggetto di causa ed ubicati nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha affermato il principio secondo il quale<< l'area classificata come D3 nel piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. Questa Corte ha già affermato il principio che in tale caso il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell'ICI e che la base imponibile deve essere determinata sulla base del valore venale>>(Cass.14409/2017 e 7413/2019) ed ancora <<Il concetto di edificabilità contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 sopra riportato, alla luce del principio giurisprudenziale richiamato, che questo collegio condivide e fa proprio, così come ben evidenziato nella sentenza qui impugnata, considera, ai fini dell'applicabilità dell'imposta, la semplice potenzialità edificatoria. Invero l'area classificata come D3 nel piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali e la giurisprudenza della Corte è consolidata sul punto. (Cass. n.23814 del 2016; Cass. sez. V 14409/2017). Non ha alcuna rilevanza, pertanto, che il bene Ric. 2019 n. 32640 sez. MT - ud. 15-06-2021 -5- sia stato in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno. A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell'ordinamento un'ipotesi di esenzione dall'imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all'organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione (Cass. nr. 7991/2019 e 31081/2019). 3.In accoglimento del ricorso la sentenza va quindi cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio anche in ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio. PQM La Corte, • accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese di giudizio