CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19594/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che: a) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] siarigettato; b) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia accolto limitatamente alla conferma dellapena accessoria e sia dichiarato inammissibile nel resto;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13/11/2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in parzialeriforma della sentenza del 01/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Palmi, emessa in esito agiudizio abbreviato, rideterminava in due anni e due mesi di reclusione ed € 800,00 di multaciascuno la pena (già ridotta per il rito) irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e aXXXXXXXXXXXXX per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di truffapluriaggravata (dall’avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di unpericolo immaginario e dall’avere approfittato di circostanze di persona, anche in riferimentoall’età, tali da ostacolare la privata difesa) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] dicui al capo 1) e di sostituzione di persona in concorso di cui al capo 2), confermando lacondanna del [OSCURATO:PERSONA] e della XXXXXX per tali due reati.Il reato di truffa pluriaggravata in concorso sarebbe consistito nella truffa cosiddetta del“finto carabiniere”, cioè nel fingersi Carabinieri e nel riferire a un’anziana persona offesa (lasig.ra XXXXXXXXXXXXXXXX ha 98 anni) che un parente (nella specie, il figlio) aveva avutoun incidente stradale e aveva urgente bisogno di soldi (nella specie, per remunerare unavvocato), per poi introdursi nell’abitazione della stessa persona offesa (condotta che erastata tenuta, in particolare, dalla XXXXXX) e farsi consegnare da lei soldi o preziosi.Il reato di sostituzione di persona sarebbe consistito nel qualificarsi falsamente allapersona offesa come Carabinieri.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA],hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettividifensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidatoa quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge e, in relazioneall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, con riferimento agli artt.192, 348 e 361 dello stesso codice, per la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in punto affermazione della sua responsabilità, in quanto «fondata su unquadro probatorio gravemente lacunoso e insufficiente», nonché il «vizio di travisamentodella prova».Deduce, in primo luogo, la «[m]ancanza di prove dirette del contributo causaleconsapevole». Egli avrebbe fornito una versione dei fatti lineare e coerente, cioè «di esserestato contattato dalla sig.na XXXXXX per accompagnarla da una parente, senza essere aconoscenza delle reali finalità dell’operazione». La circostanza che egli «non disponesse diun telefono cellulare o altri mezzi di comunicazione durante i fatti» escluderebbe «qualsiasipossibilità di coordinamento con la XXXXXX o lo svolgimento di funzioni di “vedetta”».Deduce, in secondo luogo, l’«[a]ssenza di elementi probatori sulla consapevolezzadolosa». Non sarebbe stata dimostrata la sua «consapevolezza […] circa la natura criminosadell’attività». La sentenza impugnata presenterebbe sul punto delle «contraddizioni logiche»,stato necessario dimostrare»: a) la «presenza di mezzi di comunicazione»; b) «[c]ontattidiretti con la XXXXXX»; c) la «[c]onoscenza specifica del piano criminoso»; d)«comportamenti inequivocabilmente riconducibili al ruolo di “palo”». Nessuno di tali elementisarebbe stato provato.Il ricorrente deduce, in terzo luogo, la violazione «del principio di presunzione diinnocenza» e del «principio di responsabilità personale». Nella sentenza impugnata nonricorrerebbe: a) «alcuna valutazione autonoma del contributo fattuale del [OSCURATO:PERSONA]»; b)«nessuna analisi del suo atteggiamento soggettivo»; c) «nessuna distinzione tra autorimateriali e meri accompagnatori». La sua condotta sarebbe stata «confusa e fusa con quellaaltrui, in un’ottica oggettiva e collettiva del reato non ammessa dall’ordinamento».Il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in quarto luogo, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazionelà dove la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe che «XXXXXXXXXXXXXXXaspettava all’esterno dell’abitazione per assicurare ai due la fuga». Tale affermazione nontroverebbe tuttavia conferma nella querela sporta dalla persona offesa e costituirebbe «unadeduzione priva di base fattuale», in quanto formulata «in assenza di qualsiasitestimonianza, video, intercettazione, messaggio o comportamento significativo». Essa sifonderebbe «esclusivamente sulla presenza fisica del sig. [OSCURATO:PERSONA] in auto», elemento,questo, che sarebbe «neutro e ambiguo» e che non potrebbe pertanto costituire ilfondamento dell’affermazione della sua responsabilità.Sempre con il primo motivo, il ricorrente lamenta ancora la violazione di legge e, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, conriferimento agli artt. 110, 192 e 533 dello stesso codice e all’art. 27 Cost., percontraddittorietà, manifesta illogicità e «carenza» della motivazione in punto di affermazionedella sua responsabilità, in quanto «fondata su una valutazione illogica di prove atipiche e inviolazione del principio di personalità della responsabilità penale», nonché il «vizio ditravisamento della prova».Il ricorrente contesta l’argomentazione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] cui «lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha interloquito personalmente con il soggetto cheimpartiva istruzioni sul da farsi» (ultima riga della pag. 4 e prima riga della pag. 5 dellasentenza impugnata).La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato sulla base di quali elementifosse giunta ad affermare che egli, e non la XXXXXX o altri, avesse «interloquitopersonalmente». Il ricorrente rappresenta che: a) dalla pag. 20 della sentenza di primogrado, emergeva che la XXXXX, il 11/12/2024 e il 19/12/2024, aveva comunicato a propositodi una truffa che aveva perpetrato insieme a tale Manuel (e non con il [OSCURATO:PERSONA]); b) allapag. 21 della sentenza di primo grado, il G.i.p. del Tribunale di Palmi aveva riportato «la chatcon l’utenza 3533521025 nella quale viene scritto sono Maryan, dunque travisando taleprova ed attribuendo all’imputato un nome femminile»; c) dalla consulenza tecnica del dott.[OSCURATO:PERSONA]». Ne discenderebbe che entrambi i giudici del merito avrebbero affermato «soloapoditticamente, in assenza di riscontri e travisando tale prova, che l’imputato avesseinterloquito al telefono con gli organizzatori della truffa».La motivazione sarebbe pertanto carente in quanto non darebbe «conto dell’iter logico-giuridico attraverso il quale si è passati da un dato indiziario (il contenuto di un telefono nonin uso al ricorrente) a una piena prova di colpevolezza».La sentenza impugnata violerebbe anche il principio di personalità della responsabilitàpenale «assimilando completamente la posizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella della coimputataXXXXXX». La posizione del ricorrente sarebbe stata infatti «confusa e fusa con quelladell’autrice materiale, in un’ottica di responsabilità oggettiva non ammessadall’ordinamento». Sarebbe mancata «alcuna valutazione autonoma del contributo causaledel [OSCURATO:PERSONA] né del suo atteggiamento soggettivo», atteso che la Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe «limita[ta] a dedurre il dolo della sua mera presenza fisica,elemento di per sé neutro e ambiguo».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento agliartt. 61, primo comma, n. 5), e 640 cod. pen., «per l’erronea applicazione delle aggravanti»,delle quali deduce l’«[i]nsussistenza».Le circostanze aggravanti dell’avere commesso il fatto ingenerando nella personaoffesa il timore di un pericolo immaginario e della cosiddetta “minorata difesa” gli sarebberostate attribuite «senza verifica della partecipazione cosciente e volontaria del XXXXXXXXalle modalità aggravate del fatto».Il ricorrente espone che egli non «ha partecipato alla telefonata ingannatoria», non «haimpersonato pubblici ufficiali, né ha usato simboli, tesserini o linguaggi riconducibili a forzedell’ordine», non «ha avuto contatti diretti con la persona offesa, né si è avvantaggiato dellasua condizione».In particolare, quanto alla circostanza aggravante cosiddetta della “minorata difesa”,non sarebbe «emerso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] conoscesse l’età o le condizioni della vittima,né che ne abbia approfittato in alcun modo». In particolare: a) non sarebbe «dimostrata laconoscenza delle condizioni specifiche della vittima»; b) mancherebbe «la provadell’approfittamento consapevole delle circostanze di minorata difesa»; c) il «ruolo marginalesvolto» non giustificherebbe l’applicazione dell’aggravante.Quanto alla circostanza aggravante dell’avere commesso il fatto ingenerando nellapersona offesa il timore di un pericolo immaginario, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che egli «nonha partecipato alla telefonata ingannatoria né alla fase di induzione del timore nella vittima»e che la «sua presenza si è limitata all’attesa all’esterno dell’abitazione, senza alcuncontributo alla creazione dell’inganno specifico».La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata «a riscontrare la sussistenzaoggettiva delle aggravanti (l’età avanzata della vittima, lo shock emotivo, la prospettazionedel falso incidente)», ma non avrebbe «spiega[to] come e perché tali elementi dovesseroessere conosciuti dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, pacificamente, non ha avuto alcun contatto conla vittima, non ha partecipato alla telefonata ingannatoria e non è entrato nella suaabitazione». Non vi sarebbe «alcuna prova che egli conoscesse l’età della persona offesa, lasua particolare vulnerabilità o la specifica strategia truffaldina che sarebbe stata impiegata».Con l’attribuirgli le due circostanze aggravanti, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] perciò incorsa in un «inammissibile automatismo estensivo, in palese violazionedell’art. 59 c.p. e dell’obbligo di individualizzazione del giudizio penale», atteso che nonavrebbe distinto «tra il ruolo dell’autore materiale, che ha approfittato direttamente dellecircostanze, e quello del mero accompagnatore per il quale la prova della consapevolezza edell’adesione a tali modalità aggravate del fatto è del tutto mancante».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento all’art.131-bis cod. pen., «per l’erronea esclusione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto».Deduce che, nel caso di specie, sussisterebbero i presupposti per l’applicazione di talecausa di non punibilità, specificamente: a) «[m]odalità della condotta caratterizzate daimprovvisazione e mancanza di pianificazione da parte dell’appellante»; b) esiguità deldanno, in quanto limitato a € 750,00; c) «collaborazione processuale e assenza direiterazione»; d) età di 22 anni dell’imputato all’epoca dei fatti.Il [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la sua condotta: a) sarebbe «occasionale e priva diviolenza o minaccia»; b) si caratterizzerebbe «per scarsa offensività in concreto, non avendoegli tratto profitto, né aggravato le conseguenze del reato»; c) non avrebbe «causatopregiudizi irreparabili alla persona offesa»; d) era stata commessa da un imputato «giovane,incensurato per reati specifici e collaborativo in sede di interrogatorio».Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata sul punto.In primo luogo, là dove essa si fonda sulla ritenuta sussistenza delle indicatecircostanze aggravanti, atteso che esse, per le ragioni esposte con il secondo motivo, glisarebbero state erroneamente applicate.In secondo luogo, in quanto, mentre «la valutazione sulla tenuità del fatto deve esserecondotta con specifico riferimento alla condotta del singolo concorrente», la Corte d’appellodi [OSCURATO:PERSONA] «ha erroneamente valutato la gravità del fatto della sua interezza, senzaconsiderare il ruolo del tutto marginale e secondario svolto dal [OSCURATO:PERSONA]», il quale si era«limitato a una condotta di mero supporto logistico, priva di un autonomo disvaloresignificativo». La motivazione della sentenza impugnata sarebbe pertanto illogica, in quantola Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe «individualizza[to] il giudizio di gravità» eavrebbe «ome[sso] di considerare gli elementi favorevoli specifici della posizione delricorrente (ruolo marginale, incensuratezza per reati specifici, giovane età), in violazione deiprincipi che governano l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p.».2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge e, in relazioneall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, con riferimento agli artt.62-bis, 132 e 133 cod. pen., «per omessa e manifestamente illogica motivazione in ordinealla determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle circostanzeQuanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione sarebbemeramente apparente, in quanto la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbeadempiuto all’obbligo «di dare conto delle ragioni della decisione». La Corte d’appello nonavrebbe in particolare considerato gli elementi favorevoli che erano stati indicati dalla difesadell’imputato, precisamente, la sua giovane età (22 anni) all’epoca dei fatti, il suo stato diincensurato «per reati della stessa specie» e «il suo comportamento processuale».Quanto alla determinazione della misura della pena, la Corte d’appello di ReggioCalabria non avrebbe «forni[to] alcuna motivazione specifica sui criteri utilizzati». Inoltre,irrogandogli la stessa pena inflitta all’autrice materiale [OSCURATO:PERSONA], avrebbe«ome[sso] di […] individualizzare il trattamento sanzionatorio in base al reale contributocausale e alla diversa intensità del dolo di ciascun concorrente». L’equiparazionesanzionatoria tra il suo ruolo «marginale di mero accompagnatore» e il ruolo «di protagonistadella XXXXXX» determinerebbe la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezzadella pena e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto allanecessità di valutare separatamente la posizione di ogni singolo concorrente.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tremotivi.3.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen.,nel punto in cui la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la sussistenza dellacircostanza aggravante cosiddetta della “minorata difesa” di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen.Dopo avere esposto alcuni principi sul tema di tale circostanza aggravante, lamotivazione della sentenza di primo grado sulla sussistenza nella specie della stessacircostanza e le doglianze che aveva avanzato al riguardo nel proprio atto di appello, laricorrente contesta anzitutto l’argomentazione che figura nel terzultimo capoverso della pag.3 della sentenza impugnata.Tale argomentazione si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte dicassazione in materia, atteso che «dire che la lucidità e l’autonomia della vittima(riconosciute dalla Corte) siano minate e/o addirittura travolte o annullate dalla“comunicazione” dell’incidente occorso al figlio» equivarrebbe «a dire che è la condotta delreo ad aver determinato lo stato di minorata difesa». Ciò violerebbe la norma di cui all’art.61, n. 5), cod. pen, atteso che essa «richiede la preesistenza e la consistenza oggettiva,indipendente dall’autore del reato, di una condizione di ostacolo alla difesa (nel caso inesame, una scarsa lucidità e/o intrinseca vulnerabilità della vittima che non solo la Corte […]non afferma, ma addirittura espressamente esclude)». Una tale motivazione sovrapporrebbeinoltre le due circostanze aggravanti contestate, «nel senso che identifica la circostanzadella minorata difesa con quella della induzione in paura della vittima (art. 640 comma 2 n.2) c.p.), questa sì circostanza dipendente dalla condotta del reo».La XXXXXX contesta poi le argomentazioni che figurano nel penultimo capoverso dellapag. 3 e nel primo capoverso della pag. 4 della sentenza impugnata. Anche taliargomentazioni ricondurrebbero lo stato di “minorata difesa” non a una condizione divulnerabilità preesistente della vittima ma alla condotta degli imputati. Resterebbe quindiferma «la considerazione che l’aver creduto alla storia dell’incidente […] ed aver maturato,conseguentemente, paura e ansia» integrerebbe la circostanza aggravante di cui al n. 2) delsecondo comma dell’art. 640 cod. pen. ma non potrebbe integrare la circostanza aggravantedi cui al n. 2-bis) del secondo comma dell’art. 640 cod. pen., «trattandosi di una vulnerabilitànon preesistente, ma indotta dal reo». Inoltre, quanto al riferimento alla «solitudine» e alla«scarsa esperienza» della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, oltre a contestare chela Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato «il ruolo di solitudine edinesperienza nella integrazione di una minorata difesa», deduce: a) quanto alla solitudine,oltre al fatto che non sarebbe stato indicato alcun atto di indagine dal quale essa sarebbeemersa, che la stessa sarebbe comunque «un sentimento, non una condizione oggettivadella persona» e che gli anziani che vivono soli «nella generalità dei casi lo scelgonoespressamente […] e non soffrono affatto di solitudine»; b) quanto alla «scarsa esperienza»,che essa sarebbe «una condizione che si attaglia ad ogni persona, giovane o anziana chesia, e dunque è, di per sé, un elemento neutro».3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione nel punto in cui la Corte d’appello di ReggioCalabria ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Limitandosi a confermare la sentenza di primo grado su tale punto, la sentenzaimpugnata si dovrebbe ritenere «immotivata», atteso che la Corte d’appello di ReggioCalabria non avrebbe esaminato gli elementi favorevoli che erano stati addotti con l’atto diappello dell’imputata, specificamente, la limitata gravità del danno che era stato arrecato allavittima, il ruolo meramente esecutivo da lei svolto nella commissione della truffa, lamancanza di precedenti penali e giudiziari, la sua giovane età, il suo stato di incensurata, lesue «problematiche di carattere psichico».3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione dell’art. 29 cod. pen., nel punto in cui la Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], pur avendo rideterminato la pena al di sotto della soglia di tre anni direclusione che importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, haomesso di revocare tale pena accessoria che era stata irrogata dal G.i.p. del Tribunale diPalmi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Le conformi sentenze dei giudici del merito hanno basato l’affermazione diresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nei due reati che sono stati a lui ascritti suiseguenti elementi di prova e argomentazioni: a) il [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato laXXXXXX, cioè la persona che si era al fine introdotta nell’abitazione della persona offesa e siera fatta consegnare dalla stessa il denaro (€ 750,00) e alcuni preziosi, nel viaggio inautomobile che i due avevano compiuto dalla Campania in [OSCURATO:PERSONA], dove i reati erano staticonsumati; b) durante tale viaggio in automobile, la direzione che questa doveva seguireveniva indicata, mediante dei messaggi sul telefono della XXXXXX, da un ignotointerlocutore, l’evidente “regista” della truffa, il quale veniva aggiornato sulla posizione dellastessa automobile e impartiva le istruzioni da seguire sul telefono cellulare della XXXXXX; c)come risultava dall’esame della copia forense che era stata estratta da tale telefonocellulare, anche il [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente interloquito con il soggetto cheimpartiva le menzionate istruzioni; d) una volta che i due imputati erano giunti a destinazione(a Varapodio, in provincia di [OSCURATO:PERSONA]), mentre la XXXXXX era salita in casa dellapersona offesa, si era presentata come un Carabiniere della caserma di Varapodio e si erafatta consegnare il denaro e i preziosi che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva preparato dopo averericevuto la telefonata dei presunti Carabinieri e avere anche parlato con un soggetto che siera spacciato per suo figlio, il [OSCURATO:PERSONA] l’aveva attesa in automobile in prossimitàdell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA].A proposito di tali elementi di prova, si deve rilevare che, con l’affermare che anche ilXXXXXXXX aveva interloquito personalmente con il “regista” della truffa, i giudici del merito,diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non sono incorsi in alcun travisamentodella prova.Infatti, come risulta dal primo paragrafo della pag. 11 della sentenza di primo grado,dopo che il suddetto “regista” della truffa aveva inviato due messaggi vocali nei qualiprecisava «tiene 700 € e qualcosina d’oro», «almeno abbiamo il cash per muoverci», daltelefono della XXXXXX erano stati inviati allo stesso “regista” due messaggi vocali da partedi un uomo, il quale confermava di stare andando verso l’obiettivo. E che tale uomo fosse ilXXXXXXXX risultava in tutta evidenza dal fatto che egli era l’unica persona che stavaviaggiando insieme alla XXXXXX.Alla luce di ciò, si deve ritenere che i giudici del merito abbiano del tutto logicamentereputato che il [OSCURATO:PERSONA], con l’accompagnare in automobile la XXXXXX fino al luogo diperpetrazione della truffa seguendo le istruzioni del “regista” di essa e con l’attendere lacoimputata a bordo dell’automobile mentre ella portava a compimento i reati (di truffa e disostituzione di persona), avesse contribuito, con piena consapevolezza e volontà, allacommissione degli stessi reati e fosse quindi responsabile a titolo di concorso nei medesimi.2. In ordine logico, deve essere ora esaminato il primo motivo del ricorso diXXXXXXXXXXXXX.Esso non è fondato.Con la sentenza “Cardellini”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiaritoche, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, previstadall’art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, dicui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione divulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta dellepredette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021,Cardellini, Rv. 282095-02).Le Sezioni unite hanno precisato le verifiche che l’interprete è chiamato a compiere alfine di stabilire la sussistenza o no della suddetta circostanza aggravante, cioè: a) l’esistenzadi una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea a ingenerare unasituazione di «ostacolo alla pubblica o privata difesa»; b) la produzione in concretodell’effetto di «ostacolo alla pubblica o privata difesa» che ne sia effettivamente derivato; c) ilfatto che l’agente ne abbia concretamente «profittato» (avendone, quindi, consapevolezza)(pag. 18).Muovendosi nel solco di tali principi, affermati dalle Sezioni unite, la Corte dicassazione ha successivamente affermato, con specifico riguardo alla circostanza dipersona costituita dall’età avanzata, che la commissione del reato in danno di personaottuagenaria è idonea a integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo odi persona, la circostanza aggravante della minorata difesa purché venga accertato che lapubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altrecircostanze, di diversa natura, di segno contrario (Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022,Leva, Rv. 282741-01).La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato tali principi.Essa non si è infatti limitata a riscontare l’età anagrafica della persona offesaXXXXXXXXXXXXXXX, la quale aveva novantotto anni all’epoca dei fatti (essendo nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed essendo i fatti del 10/02/2025), quale dato meramente astratto/presuntivocorrelato al deficit reattivo che è di regola correlato all’avanzare dell’età, ma ha verificatocome da tale circostanza dell’età avanzata della [OSCURATO:PERSONA] fosse concretamente derivato uneffetto di ostacolo alla privata difesa, del quale la XXXXXX aveva approfittato.Ciò in quanto il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto credere alla “storiella”inventata dell’incidente occorso al figlio e consegnare alla XXXXXX denaro e perfino gioiellisi doveva ritenere dimostrativo di un’incapacità della stessa [OSCURATO:PERSONA] di orientarsi e direagire secondo criteri di normalità, la quale incapacità, nell’interazione con gli autori dellatruffa, aveva svolto un ruolo agevolatore, di cui gli stessi autori avevano approfittato.Diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente, tale ragionamento non «equivalea dire che è la condotta del reo ad aver determinato lo stato di minorata difesa» ma«equivale a dire», del tutto legittimamente, che gli effetti prodotti dalla condotta del reo sullavittima costituiscono la prova della preesistente condizione di minorata difesa in cui la stessagià versava in ragione della sua età particolarmente avanzata, condizione della quale laXXXXXX ha consapevolmente approfittato.3. Sempre in ordine logico, deve essere ora esaminato il secondo motivo del ricorso diXXXXXXXXXXXXXXX.Esso non è fondato.Le circostanze che sono state attribuite al [OSCURATO:PERSONA], cioè quella dell’averecommesso il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario equella dell’avere approfittato di circostanze di persona, in riferimento all’età, tali daostacolare la privata difesa, si devono ritenere entrambe di natura oggettiva (quanto allaseconda: Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, cit., pag. 14, punto 11.2).Ciò posto, si deve ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui,in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanzeaggravanti previsto dall’art. 59, secondo comma, cod. pen. – per il quale è necessario cheesse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato dacolpa – opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che siestendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dallacitata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell’art. 118 cod.pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive (Sez. 2, n. 8324 del04/02/2022, Keita, Rv. 282785-02).Nel caso in esame, dalla motivazione delle conformi sentenze dei giudici del merito inordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], si evince con chiarezza come egli, anche per ilfatto, sottolineato dal G.i.p. del Tribunale di Palmi (pag. 24 della sentenza di primo grado),che le condotte a lui attribuite si inserivano in un più ampio e organizzato sistema criminoso(si pensi all’ignoto “regista” della truffa di cui si è detto esaminando il primo motivo delricorso del [OSCURATO:PERSONA]), si dovesse ritenere a conoscenza sia delle modalità della stessatruffa sia delle condizioni di vulnerabilità della vittima di essa o, comunque, avere ignoratoper colpa le stesse modalità e condizioni, con la conseguente sussistenza del coefficiente diimputazione soggettiva che è richiesto per l’attribuzione delle menzionate circostanzeaggravanti di natura oggettiva.4. Proseguendo con l’esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo non èfondato.Si deve anzitutto ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui,diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, in caso di lesione non minimale delbene-interesse tutelato dalla norma, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. è preclusa anche nei confronti del concorrente nel reato che, con lapropria condotta, abbia recato un contributo minimo alla sua perpetrazione (Sez. 3, n. 21183del 10/01/2023, Grisetti, Rv. 284619-01).Ribadito tale principio, il Collegio reputa del tutto corretta e logica la decisione dellaCorte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] di escludere, tenuto conto delle modalità articolate dellacondotta (telefonata da parte di un altro soggetto, presentazione della XXXXXX pressol’abitazione della vittima affermando di essere un Carabiniere) e della non esiguità del danno(non apparendo effettivamente esiguo il danno costituito dalla somma di € 750,00, da dueorecchini in oro e da due fedi nuziali), l’applicabilità della causa di non punibilità previstadall’art. 131-bis cod. pen., quale che fosse stato il contributo personale arrecato ai due reatidal [OSCURATO:PERSONA].5. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondatosotto entrambi i profili in cui è articolato.5.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, lacui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e diaconto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenutosufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ainumerosi precedenti penali dell’imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessarioche il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n.28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.248244-01).Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsia prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritieneprevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un soloelemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità diesecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).Nel caso di specie, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la correttezza deldiniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche che era stato fondato suglielementi, che i giudici del merito hanno evidentemente reputato decisivi e prevalenti,da molteplici precedenti di polizia per fatti analoghi a quello per il quale si stava procedendoma, in relazione a un altro episodio di truffa ai danni di un anziano, era stato anchesottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per tre mesi, senza che ciò avesseavuto alcuna efficacia deterrente.Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, talemotivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, nonsindacabile in questa sede di legittimità.5.2. La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che ladeterminazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionalidel giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura mediae, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato arichiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cuiall’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.265283-01).Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure conil richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessariauna specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la penasia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando ilmassimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni cheseparano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).Nel caso di specie: a) la pena di tre anni di reclusione ed € 1.000,00 di multa irrogataper il più grave reato di truffa pluriaggravata (il quale è punito con la reclusione da uno acinque anni e con la multa da € 309,00 a € 1.549,00) è, quanto alla pena detentiva, pari allamedia edittale e, quanto della pena pecuniaria, leggermente superiore alla media edittale(che è di € 929,00 di multa); b) la pena di tre mesi di reclusione ed € 200,00 di multa irrogataper il meno grave reato di sostituzione di persona appare contenuto, tenuto conto che talereato è punito con la reclusione fino a un anno.Ne consegue che l’obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] mediante l’espressione, da essa utilizzata, pena «equa», laquale dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.Si deve inoltre ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, intema di determinazione della pena, il giudice, nell’ipotesi di più imputati concorrenti tra loronello stesso reato, non è gravato dell’onere motivazionale di procedere alla valutazionecomparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare in ordine all’eventualedifferenziazione delle pene inflitte (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093-03; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317-01; Sez. 2, n. 7191 del20/01/2016, Barranca, Rv. 266446-01).6. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Nel richiamare i principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati alpunto 5.1 esaminando il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deveosservare che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la correttezza del diniegodella concessione delle circostanze attenuanti generiche che era stato fondato suglielementi, che i giudici del merito hanno evidentemente reputato decisivi e prevalenti,pienamente inserita nel circuito criminoso dedito alla truffe ai danni degli anziani, senza cheil lieve ritardo cognitivo dal quale era risultata essere affetta le avesse impedito dicorrispondere perfettamente alle indicazioni che le venivano date dall’ignoto “regista” dellatruffa e di portarla a compimento.Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità che si sono richiamati,tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto,non sindacabile in questa sede di legittimità.7. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’irrogazione alla XXXXXX (e alXXXXXXXX) della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.Ciò, nonostante la stessa Corte d’appello abbia rideterminato la pena irrogata ai dueimputati in due anni e due mesi di reclusione (ed € 800,00 di multa), cioè in una penainferiore alla soglia di tre anni di reclusione che importa, a norma dell’art. 29 cod. pen.,l’irrogazione della suddetta pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la duratadi cinque anni, con la conseguente violazione dello stesso art. 29 cod. pen.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti diXXXXXXXXXXXXX limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici perla durata di cinque anni, pena che deve essere eliminata.8. Ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., quest’ultimo motivo del ricorso diXXXXXXXXXXXXX giova anche al concorrente nei reati [OSCURATO:PERSONA], con laconseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche neiconfronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione daipubblici uffici per la durata di cinque anni, pena che deve essere eliminata anche per ilXXXXXXXX.9. Pertanto: a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, pena chedeve essere eliminata; b) i ricorsi devono essere rigettati nel resto; c) il [OSCURATO:PERSONA] deveessere condannato al pagamento delle spese processuali.Quest’ultima statuizione si giustifica in quanto, come è stato chiarito dalla Corte dicassazione, l’effetto estensivo e la condanna alle spese operano su piani del tutto diversisenza alcuna possibile interazione tra loro, con la conseguenza che il ricorrente, la cuiimpugnazione sia stata rigettata e che, tuttavia, si sia giovato dell’estensione degli effettifavorevoli derivanti dall’accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali (Sez. 1, n. 30737 del 29/10/2015, dep.2016, Bestetti, Rv. 267406-01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXe, perl'effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena accessoriadella interdizione temporanea dai pubblici uffici, pena che elimina. rigetta nel resto i ricorsi econdanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.