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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 ottobre 2020

Cassazione n. 39327/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M_,, 42 Qing*041- PROCURATORE ~RESSOICORTE D'APPELLO DLTRIESTì_ 2 )(fittutibe ot• Lizi nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre avverso la sentenza emessa in data 19 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone che, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 76, comma 3, Digs. n. 159/2011, ha respinto la richiesta e emesso sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto. 2- Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, dolendosi: - dell'inammissibile sindacato di merito condotto dal giudice sull'atto amministrativo presupposto che, benché adeguatamente motivato, sarebbe stato disapplicato sovrapponendo una nuova valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal questore; - del ricorso al meccanismo liberatorio prefigurato dall'art. 129 cod. proc. pen. pur nel difetto dell'assoluta evidenza della insussistenza del fatto; - della pronuncia della sentenza di proscioglimento con procedura de plano senza la fissazione dell'udienza camerale e il necessario contributo dialettico delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è destituito di giuridico pregio.

Il G.i.p. non ha affatto esercitato un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, ma il consentito e doveroso sindacato di legittimità sul provvedimento che, per fungere da valido presupposto del reato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità.

Ha, pertanto, motivatamente disapplicato il foglio di via perché carente sia nell'esplicitazione degli elementi fattuali in base ai quali era stato espresso il giudizio di appartenenza della destinataria alla categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, sia nell'indicazione delle ragioni che avevano indotto a ritenerla pericolosa, apparendo del tutto insufficiente la sola circostanza dell'esistenza a suo carico di una segnalazione per truffa.

3. Correttamente, poi, nel caso in esame, è stato deliberato il proscioglimento secondo il disposto degli artt. 459 e 129 cod. proc. pen. giacché, diversamente da quanto opina il ricorrente, alle carenze informative e giustificative dell'atto presupposto non poteva porsi rimedio a posteriori "riservando alle ulteriori fasi procedimentali il completamento istruttorio".

4. Nemmeno coglie nel segno l'ultimo profilo di censura.

Come insegna Sez.

U. n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529, l'art.129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 cod. proc. pen. -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

«Soltanto la disposizione dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. consente al giudice per le indagini preliminari di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 con procedura de plano.

Trattasi chiaramente di eccezione al sistema, giustificata dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per decreto, contrassegnato dall'assenza di contraddittorio (soltanto eventuale, in caso di opposizione) per il provenire la richiesta dal P.M. senza la partecipazione di altri soggetti processuali.

Tale previsione, per altro, è stata più volte sottoposta all'attenzione della Consulta, che ha ritenuto non in contrasto con la [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 459 e 460 cod. proc. pen. anche sotto il profilo della mancanza del contraddittorio in ordine alla sussistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, richiamando l'indirizzo in precedenza espresso, ha ribadito che "il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, dall'altro non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi" (ord. n. 8 del 2003)»

5. Alla luce delle superiori riflessioni, il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Così deciso in Roma, il 23 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M_,, 42 Qing*041- PROCURATORE ~RESSOICORTE D'APPELLO DLTRIESTì_ 2 )(fittutibe ot• Lizi nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre avverso la sentenza emessa in data 19 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone che, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 76, comma 3, Digs. n. 159/2011, ha respinto la richiesta e emesso sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto. 2- Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, dolendosi: - dell'inammissibile sindacato di merito condotto dal giudice sull'atto amministrativo presupposto che, benché adeguatamente motivato, sarebbe stato disapplicato sovrapponendo una nuova valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal questore; - del ricorso al meccanismo liberatorio prefigurato dall'art. 129 cod. proc. pen. pur nel difetto dell'assoluta evidenza della insussistenza del fatto; - della pronuncia della sentenza di proscioglimento con procedura de plano senza la fissazione dell'udienza camerale e il necessario contributo dialettico delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo è destituito di giuridico pregio. Il G.i.p. non ha affatto esercitato un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, ma il consentito e doveroso sindacato di legittimità sul provvedimento che, per fungere da valido presupposto del reato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. Ha, pertanto, motivatamente disapplicato il foglio di via perché carente sia nell'esplicitazione degli elementi fattuali in base ai quali era stato espresso il giudizio di appartenenza della destinataria alla categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, sia nell'indicazione delle ragioni che avevano indotto a ritenerla pericolosa, apparendo del tutto insufficiente la sola circostanza dell'esistenza a suo carico di una segnalazione per truffa. 3. Correttamente, poi, nel caso in esame, è stato deliberato il proscioglimento secondo il disposto degli artt. 459 e 129 cod. proc. pen. giacché, diversamente da quanto opina il ricorrente, alle carenze informative e giustificative dell'atto presupposto non poteva porsi rimedio a posteriori "riservando alle ulteriori fasi procedimentali il completamento istruttorio". 4. Nemmeno coglie nel segno l'ultimo profilo di censura. Come insegna Sez. U. n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529, l'art.129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 cod. proc. pen. -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. «Soltanto la disposizione dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. consente al giudice per le indagini preliminari di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 con procedura de plano. Trattasi chiaramente di eccezione al sistema, giustificata dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per decreto, contrassegnato dall'assenza di contraddittorio (soltanto eventuale, in caso di opposizione) per il provenire la richiesta dal P.M. senza la partecipazione di altri soggetti processuali. Tale previsione, per altro, è stata più volte sottoposta all'attenzione della Consulta, che ha ritenuto non in contrasto con la [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 459 e 460 cod. proc. pen. anche sotto il profilo della mancanza del contraddittorio in ordine alla sussistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, richiamando l'indirizzo in precedenza espresso, ha ribadito che "il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, dall'altro non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi" (ord. n. 8 del 2003)» 5. Alla luce delle superiori riflessioni, il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso Così deciso in Roma, il 23 apr
Decreto Cassazione n. 39327/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris