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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45807/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta confisca e al regime circostanziale, con rinvio all'A.G. competente con declaratoria di inammissibilità nel resto e del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 19/10/2023, ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 contestato al capo al) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 contestato al capo j) avendo la prima, quale legale rapp.te p.t. della società [OSCURATO:SOCIETA]., utilizzato, inserendole nel modello unico di dichiarazione SC2014, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse fra il 4/11/2013 e il 17/12/2013 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e fra il 4/11/2013 e il 2/12/2013 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rapp.te di quest'ultima cÌ L società, emesso in favore della WIB, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per importi pari a C 5.718.163,77 per l'anno 2013 e a C 279.905,78 per il 2014.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia. 2.a Con il primo motivo è statkdedotta la violazione di legge sostanziale e il vizio esiziele di motivazione.

In particolare, si è sostenuto che, essendo stato ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettivamente realizzato le transazioni commerciali con le società in favore delle quali aveva emesso fatture di vendita di beni, necessariamente doveva aver acquistato i prodotti che risultava aver venduto.

A parere dei ricorrenti, quindi, il compendio probatorio non dimostrava che i beni non fossero stati forniti dalle [OSCURATO:SOCIETA]. e ciò in quanto: l'unica prova a carico era costituita dalla CNR del 19/3/2015, prodotta dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui il teste Pascarelli aveva fatto riferimento, che però rimandava ad accertamenti condotti dall'Agenzia delle Dogane di cui non vi era traccia nella documentazione allegata alla CNR e che, con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA], erano ancora in corso nel marzo del 2015; nella sentenza del Tribunale di Milano del 25/11/2022, dalla sentenza impugnata richiamata per giustificare l'assoluzione di Izzo dal reato contestato al capo a), era stato espressamente chiarito che non era possibile utilizzare come fonti di prova accertamenti non direttamente a conoscenza dei testi escussi nel processo e in assenza di indagini finanziarie relative alle società coinvolte; i pochi dati emergenti dalla CNR relativi alle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] erano privi di valenza significativa in quanto, in relazione alla prima società, non era precisata l'identità del legale rappresentante che aveva partecipato alla verifica fiscale, avendo "[OSCURATO:PERSONA] cessato la carica di legale rapp.te della società a far tempo dal 21/11/2014", e non si era tenuto conto dei dati riportati nel bilancio di esercizio relativo all'anno 2013, allegato al ricorso, che attestava costi per salari e stipendi per C 43.615,00 e per "godimento di beni di terzi per C 97.077,00". 2.b Con il secondo motivo d'impugnazione, la difesa ha denunciato il vizio di motivazione, nelle tre forme declinate dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'elemento oggettivo e alla "mancata concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA]".

In particolare si è sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per aver emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre cinque milioni di euro in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ma a Izzo, quale legale rapp.te delle società utilizzatrice, era stato addebitato di aver utilizzato fatture della [OSCURATO:SOCIETA]. per C 595.846,00 euro mentre le fatture per operazioni inesistenti che sarebbero state emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero state pari a C 2.920.328,00 a fronte dell'utilizzazione da parte di Izzo di fatture per C 1.259.000,00.

Si lamentava, ancora, che Izzo aveva goduto delle attenuanti generiche che, senza alcuna motivazione, erano state negate a [OSCURATO:PERSONA]. e) L 2.c Con il terzo motivo, è stata denunciata la violazione di legge sostanziale avendo la Corte d'appello disposto la confisca per equivalente anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], benché tale misura non fosse stata adottata dal Tribunale, senza "indicare alcun importo". [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano inammissibili giacché fondati su censure non consentite o manifestamente infondate.

1. Dalla sintesi della sentenza del Tribunale di Milano riportata nella sentenza impugnata emerge che in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. era stato accertato, nel corso di una verifica eseguita dall'Agenzia Dogane di Milano 1, che: "non era stata riscontrata l'esistenza di una sede legale idonea all'esercizio di un'impresa; la società aveva presentato scritture contabili incomplete e contrastanti quindi inattendibili; la società aveva omesso sistematicamente tutti i versamenti previsti dalle vigenti disposizioni tributarie; non aveva presentato le dichiarazioni fiscali".

2. Nell'atto di appello, non si contesta né che all'epoca della verifica [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rappresentate della società né che la documentazione dal medesimo prodotta fosse frammentaria né la valenza significativa del processo verbale in data 5/3/2015 che dava atto delle verifiche effettuate nei confronti della società I.T.

Developers dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] 1, recependone gli esiti, lamentando il gravame solo che il teste Pascarelli non si era recato nella sede della società e che aveva riferito per "sommi capi" sull'esito dell'accertamento.

3. L'atto di appello non fa, poi, menzione alla società ZC-[OSCURATO:PERSONA].l. e agli elementi dai quali era stato desunto che la società fosse una cartiera e che le fatture emesse in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. erano relative a operazioni inesistenti (cfr. pag. 9 della sentenza del Tribunale).

4. Non essendo stati messi in discussione i dati esposti nel processo verbale di constatazione innanzi richiamato, di cui era stata disposta l'acquisizione al fascicolo dibattimentale (pag. 2 della sentenza di primo grado), ma solo la rievocazione dei medesimi ad opera del teste Pascarelli, legittimamente la Corte d'appello ha valorizzato gli esiti della verifica effettuata dall'[OSCURATO:PERSONA] 1 nel ragionamento probatorio che aveva portato a ritenere che ZC- Com e [OSCURATO:SOCIETA] non potessero aver effettuato le cessioni dei beni e la prestazione dei servizi di cui alle fatture incriminate.

5. Non sono, quindi, ammissibili le censure incentrate sul fatto che l'accertamento nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non erano stati effettuati dal teste Pascarelli o che la verifica nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] non era ancora conclusa al momento in cui era stata redatta la "CNR del 19/3/2015" o che i processi verbali di constatazione redatti nei confronti delle due società non erano confluiti nell'incarto processuale o, infine, che non era stato specificato chi fosse il legale rapp.te della LT.

Developers che aveva esibito la documentazione contabile esaminata dai verificatori.

Non essendo stato ancora contestata l'emissione delle fatture, non è dato comprendere la rilevanza, nello scenario probatorio innanzi illustrato, dell'omessa acquisizione all'incarto processuale di tali documenti.

6. Va, al riguardo, richiamato il principio, condiviso dal Collegio, per cui «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a 'fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903;Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 8/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269368)" ( Sez. 5, n. 1073 del 12/10/2022 (dep. 2023), Sorgente).

7. Venendo alla violazione di legge sostanziale, va osservato che: i dati valorizzati dalla sentenza impugnata dimostrano che la società di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non disponevano di alcuna struttura aziendale per cui non potevano aver posto in essere le operazioni richiamate in imputazione; editto accusatorio non ipotizza che le operazioni documentate dalle fatture non fossero intervenute ma che fossero relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da operatori diversi dalla [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA].

Non si rinviene, quindi, nella conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito alcuna violazione delle norme incriminatrici contestate.

8. In relazione al secondo motivo del ricorso, non è dato comprendere perché l'utilizzazione da parte di Izzo di solo una parte delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse in favore della Wib dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe costituire un elemento a favore della difesa intaccando la tenuta logica della motivazione che sorregge la condanna: se le operazioni fossero state effettivamente realizzate, infatti, Izzo avrebbe avuto tutto l'interesse a inserire nella dichiarazione annuale costi che avrebbero abbattuto ulteriormente i profitti.

9. In relazione al trattamento sanzionatorio, l'atto di appello invocava la riduzione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rilevando che non era stata raggiunta la prova in ordine a tutte le contestazioni di cui al capo d'imputazione e che gli imputati erano incensurati.

10. La Corte d'appello ha riconosciuto le circostanze generiche a Izzo dando rilievo alla condotta collaborativa tenuta con gli accertatori mentre in relazione a [OSCURATO:PERSONA] le ha negate ritenendo che non ricorressero ragioni per riconosce; ha, ancora, ritenuto che la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] fosse "congrua e conforme ad una corretta applicazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., avuto riguardo per il disvalore della condotta ed all'intensità del dolo".

Trattasi di motivazione priva di profili di manifesta illogicità e, quindi, in questa sede non censurabile, che, peraltro, il ricorso oblitera lamentando che la Corte territoriale non aveva motivato, con riferimento alla richiesta delle attenuanti generiche, la "differenziazione del trattamento sanzionatorio applicato".

Giova ricordare che: in relazione al riconoscimento o al diniego delle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità i purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice (come anche in questo caso) con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), specie quando i pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato risultano insussistenti o inidonei a giustificare la particolare benevolenza del giudice invocata (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

11. In relazione all'ultimo motivo d'impugnazione, infine, va osservato che il Tribunale ha ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati lui ascritti in imputazione ma ha omesso di disporre la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti accertati, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.

Non è superfluo ricordare che l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015, fanno sì che la nuova previsione potesse trovare applicazione ai delitti oggetto della sentenza impugnata, essendo i medesimi giunti a consumazione in epoca successiva al 1°.1.2008 ( Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386; conf.

Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Rv. 267383).

Sennonchè la Corte d'appello, in motivazione, ritenne che dovesse essere mantenuta la confisca disposta dal Tribunale non avvedendosi però che tale misura non era stata adottata in primo grado.

Il dispositivo della sentenza d'appello, però, non fa riferimento alla confisca nei confronti di 5 [OSCURATO:PERSONA].

La misura ablativa, pertanto, non può ritenersi adottata dalla Corte d'appello per cui la doglianza difensiva deve ritenersi inammissibile.

12. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta confisca e al regime circostanziale, con rinvio all'A.G. competente con declaratoria di inammissibilità nel resto e del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 19/10/2023, ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 contestato al capo al) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 contestato al capo j) avendo la prima, quale legale rapp.te p.t. della società [OSCURATO:SOCIETA]., utilizzato, inserendole nel modello unico di dichiarazione SC2014, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse fra il 4/11/2013 e il 17/12/2013 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e fra il 4/11/2013 e il 2/12/2013 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rapp.te di quest'ultima cÌ L società, emesso in favore della WIB, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per importi pari a C 5.718.163,77 per l'anno 2013 e a C 279.905,78 per il 2014. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia. 2.a Con il primo motivo è statkdedotta la violazione di legge sostanziale e il vizio esiziele di motivazione. In particolare, si è sostenuto che, essendo stato ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettivamente realizzato le transazioni commerciali con le società in favore delle quali aveva emesso fatture di vendita di beni, necessariamente doveva aver acquistato i prodotti che risultava aver venduto. A parere dei ricorrenti, quindi, il compendio probatorio non dimostrava che i beni non fossero stati forniti dalle [OSCURATO:SOCIETA]. e ciò in quanto: l'unica prova a carico era costituita dalla CNR del 19/3/2015, prodotta dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui il teste Pascarelli aveva fatto riferimento, che però rimandava ad accertamenti condotti dall'Agenzia delle Dogane di cui non vi era traccia nella documentazione allegata alla CNR e che, con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA], erano ancora in corso nel marzo del 2015; nella sentenza del Tribunale di Milano del 25/11/2022, dalla sentenza impugnata richiamata per giustificare l'assoluzione di Izzo dal reato contestato al capo a), era stato espressamente chiarito che non era possibile utilizzare come fonti di prova accertamenti non direttamente a conoscenza dei testi escussi nel processo e in assenza di indagini finanziarie relative alle società coinvolte; i pochi dati emergenti dalla CNR relativi alle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] erano privi di valenza significativa in quanto, in relazione alla prima società, non era precisata l'identità del legale rappresentante che aveva partecipato alla verifica fiscale, avendo "[OSCURATO:PERSONA] cessato la carica di legale rapp.te della società a far tempo dal 21/11/2014", e non si era tenuto conto dei dati riportati nel bilancio di esercizio relativo all'anno 2013, allegato al ricorso, che attestava costi per salari e stipendi per C 43.615,00 e per "godimento di beni di terzi per C 97.077,00". 2.b Con il secondo motivo d'impugnazione, la difesa ha denunciato il vizio di motivazione, nelle tre forme declinate dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'elemento oggettivo e alla "mancata concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA]". In particolare si è sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per aver emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre cinque milioni di euro in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ma a Izzo, quale legale rapp.te delle società utilizzatrice, era stato addebitato di aver utilizzato fatture della [OSCURATO:SOCIETA]. per C 595.846,00 euro mentre le fatture per operazioni inesistenti che sarebbero state emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero state pari a C 2.920.328,00 a fronte dell'utilizzazione da parte di Izzo di fatture per C 1.259.000,00. Si lamentava, ancora, che Izzo aveva goduto delle attenuanti generiche che, senza alcuna motivazione, erano state negate a [OSCURATO:PERSONA]. e) L 2.c Con il terzo motivo, è stata denunciata la violazione di legge sostanziale avendo la Corte d'appello disposto la confisca per equivalente anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], benché tale misura non fosse stata adottata dal Tribunale, senza "indicare alcun importo". [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano inammissibili giacché fondati su censure non consentite o manifestamente infondate. 1. Dalla sintesi della sentenza del Tribunale di Milano riportata nella sentenza impugnata emerge che in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. era stato accertato, nel corso di una verifica eseguita dall'Agenzia Dogane di Milano 1, che: "non era stata riscontrata l'esistenza di una sede legale idonea all'esercizio di un'impresa; la società aveva presentato scritture contabili incomplete e contrastanti quindi inattendibili; la società aveva omesso sistematicamente tutti i versamenti previsti dalle vigenti disposizioni tributarie; non aveva presentato le dichiarazioni fiscali". 2. Nell'atto di appello, non si contesta né che all'epoca della verifica [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rappresentate della società né che la documentazione dal medesimo prodotta fosse frammentaria né la valenza significativa del processo verbale in data 5/3/2015 che dava atto delle verifiche effettuate nei confronti della società I.T. Developers dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] 1, recependone gli esiti, lamentando il gravame solo che il teste Pascarelli non si era recato nella sede della società e che aveva riferito per "sommi capi" sull'esito dell'accertamento. 3. L'atto di appello non fa, poi, menzione alla società ZC-[OSCURATO:PERSONA].l. e agli elementi dai quali era stato desunto che la società fosse una cartiera e che le fatture emesse in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. erano relative a operazioni inesistenti (cfr. pag. 9 della sentenza del Tribunale). 4. Non essendo stati messi in discussione i dati esposti nel processo verbale di constatazione innanzi richiamato, di cui era stata disposta l'acquisizione al fascicolo dibattimentale (pag. 2 della sentenza di primo grado), ma solo la rievocazione dei medesimi ad opera del teste Pascarelli, legittimamente la Corte d'appello ha valorizzato gli esiti della verifica effettuata dall'[OSCURATO:PERSONA] 1 nel ragionamento probatorio che aveva portato a ritenere che ZC- Com e [OSCURATO:SOCIETA] non potessero aver effettuato le cessioni dei beni e la prestazione dei servizi di cui alle fatture incriminate. 5. Non sono, quindi, ammissibili le censure incentrate sul fatto che l'accertamento nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non erano stati effettuati dal teste Pascarelli o che la verifica nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] non era ancora conclusa al momento in cui era stata redatta la "CNR del 19/3/2015" o che i processi verbali di constatazione redatti nei confronti delle due società non erano confluiti nell'incarto processuale o, infine, che non era stato specificato chi fosse il legale rapp.te della LT. Developers che aveva esibito la documentazione contabile esaminata dai verificatori. Non essendo stato ancora contestata l'emissione delle fatture, non è dato comprendere la rilevanza, nello scenario probatorio innanzi illustrato, dell'omessa acquisizione all'incarto processuale di tali documenti. 6. Va, al riguardo, richiamato il principio, condiviso dal Collegio, per cui «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a 'fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903;Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 8/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269368)" ( Sez. 5, n. 1073 del 12/10/2022 (dep. 2023), Sorgente). 7. Venendo alla violazione di legge sostanziale, va osservato che: i dati valorizzati dalla sentenza impugnata dimostrano che la società di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non disponevano di alcuna struttura aziendale per cui non potevano aver posto in essere le operazioni richiamate in imputazione; editto accusatorio non ipotizza che le operazioni documentate dalle fatture non fossero intervenute ma che fossero relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da operatori diversi dalla [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. Non si rinviene, quindi, nella conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito alcuna violazione delle norme incriminatrici contestate. 8. In relazione al secondo motivo del ricorso, non è dato comprendere perché l'utilizzazione da parte di Izzo di solo una parte delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse in favore della Wib dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe costituire un elemento a favore della difesa intaccando la tenuta logica della motivazione che sorregge la condanna: se le operazioni fossero state effettivamente realizzate, infatti, Izzo avrebbe avuto tutto l'interesse a inserire nella dichiarazione annuale costi che avrebbero abbattuto ulteriormente i profitti. 9. In relazione al trattamento sanzionatorio, l'atto di appello invocava la riduzione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rilevando che non era stata raggiunta la prova in ordine a tutte le contestazioni di cui al capo d'imputazione e che gli imputati erano incensurati. 10. La Corte d'appello ha riconosciuto le circostanze generiche a Izzo dando rilievo alla condotta collaborativa tenuta con gli accertatori mentre in relazione a [OSCURATO:PERSONA] le ha negate ritenendo che non ricorressero ragioni per riconosce; ha, ancora, ritenuto che la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] fosse "congrua e conforme ad una corretta applicazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., avuto riguardo per il disvalore della condotta ed all'intensità del dolo". Trattasi di motivazione priva di profili di manifesta illogicità e, quindi, in questa sede non censurabile, che, peraltro, il ricorso oblitera lamentando che la Corte territoriale non aveva motivato, con riferimento alla richiesta delle attenuanti generiche, la "differenziazione del trattamento sanzionatorio applicato". Giova ricordare che: in relazione al riconoscimento o al diniego delle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità i purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice (come anche in questo caso) con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), specie quando i pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato risultano insussistenti o inidonei a giustificare la particolare benevolenza del giudice invocata (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). 11. In relazione all'ultimo motivo d'impugnazione, infine, va osservato che il Tribunale ha ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati lui ascritti in imputazione ma ha omesso di disporre la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti accertati, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000. Non è superfluo ricordare che l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015, fanno sì che la nuova previsione potesse trovare applicazione ai delitti oggetto della sentenza impugnata, essendo i medesimi giunti a consumazione in epoca successiva al 1°.1.2008 ( Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386; conf. Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Rv. 267383). Sennonchè la Corte d'appello, in motivazione, ritenne che dovesse essere mantenuta la confisca disposta dal Tribunale non avvedendosi però che tale misura non era stata adottata in primo grado. Il dispositivo della sentenza d'appello, però, non fa riferimento alla confisca nei confronti di 5 [OSCURATO:PERSONA]. La misura ablativa, pertanto, non può ritenersi adottata dalla Corte d'appello per cui la doglianza difensiva deve ritenersi inammissibile. 12. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi
Sentenza Cassazione n. 45807/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris