CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 28496/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte n. 38471/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di questa Sezione, n. 38471 del 03/07/2018, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 6 febbraio 2015 della Corte di appello di Firenze, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. I l 14 maggio 2025, la suddet ta Corte d i appel lo ha comunicato che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto in data antecedente alla decisione di questa Corte, allegando certificazione anagrafica. 2. Occorre, pertanto, provvedere, in via officiosa e senza formalità, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., alla correzione del conseguente errore materiale. Invero, la tardiva conoscenza del decesso dell’imputato, verificatosi prima della decisione, può essere considerata un errore di fatto paragonabile all’errore materiale e, pertanto, emendabile, con applicazione estensiva dell’art. 130 cod. proc. pen., anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Ridolfi, Rv. 285789-01; Sez. 2, Ord. n. 49753 del 27/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276860-01; Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013-01). 3. Preso atto, quindi, della morte di [OSCURATO:PERSONA] in data precedente alla sentenza di questa Corte n. 38471 del 03/07/2018, occorre procedere alla revoca di tale decisione e all’annullamento senza rinvio la sentenza pronunciata in data 6 febbraio 2015 dalla Corte di appello di Firenze, per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P.Q.M Revoca la sentenza n. 38471 emessa dalla 2^ Sezione di questa Corte all'udienza del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28496/2025 Roma, lì, 04/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. 3.7.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6.02.2015 per essere i reati estinti per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]