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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11824/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 18/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, in data 26/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata in concorso.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'identificazione della persona offesa ai fini dell'idoneità della querela, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3 ove la Corte ha evidenziato che il Laguardia fosse il titolare del bene compravenduto nonché parte contrattuale nella trattativa, non rilevando che il conto bancario per il bonifico fosse quello della compagna) e, comunque, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 18/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, in data 26/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'identificazione della persona offesa ai fini dell'idoneità della querela, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3 ove la Corte ha evidenziato che il Laguardia fosse il titolare del bene compravenduto nonché parte contrattuale nella trattativa, non rilevando che il conto bancario per il bonifico fosse quello della compagna) e, comunque, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]