CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 29553/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Lecce in data 28/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alterzo motivo;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale, anche insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento di tutti imotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, in parziale riformadella decisione del locale Tribunale emessa il 12/03/2021, che aveva condannatol’odierna ricorrente per il delitto di cui all’art. 640 bis cod. pen., ha dichiarato nondoversi procedere in ordine ai fatti - reato posti in essere negli anni 2011, 2012,2013, 2014, 2015, 2016 per prescrizione ed ha ridotto la pena per il residuoreato di cui all’art. 640 bis cod. pen., commesso nell’anno 2017.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso, tramite difensore, MelcarneMaria [OSCURATO:PERSONA] denunciando:2.1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 lett. e) cod.proc. pen.) relativamente alle questioni sollevate dalla difesa con l’atto diappello. La Corte di merito, nel motivare “per relationem”, avrebbeaprioristicamente selezionato i temi ritenuti essenziali ai fini della decisione,disattendendo le censure difensive, in particolare quella relativa allainterpretazione dei “criteri di condizionalità” previsti dalla normativa comunitariae nazionale ai fini dell’erogazione del contributo pubblico, ritenendo che, ai finidel suo ottenimento, fosse necessaria la coltivazione e non invece il semplicemantenimento di terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali,desumendo, quindi, la frode da elementi (l’asserita inoperatività della societàMCM, la fittizietà dell’operazione di comodato dei terreni in favore della societàMCM e l’aver fatto artificiosamente apparire i terreni coltivati) che la difesa avevaspecificamente contestato con l’atto di gravame e sui quali la Corte di merito nonavrebbe risposto.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art.640-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 lett. b) ed e)cod. proc. pen.) in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., avendo la Corte dimerito ritenuto integrata la fattispecie di truffa, sotto il profilo oggettivo esoggettivo, in difetto degli elementi costitutivi del reato, valorizzando dati dinatura indiziaria (la mancanza di documentazione contabile attestante le spesesostenute per la coltivazione; la asserita genericità del teste Erroi; la naturafiduciaria dell’incarico affidato al consulente tecnico di parte, da cuil’inattendibilità dello stesso circa la presenza delle coltivazioni), privi di realevalenza dimostrativa posto che il giudizio di responsabilità nei due gradi di meritosarebbe stato erroneamente parametrato sulle entità delle risorse necessarie percoltivare i fondi, anziché su quelle sufficienti a mantenerli in buone condizioni.La Corte territoriale avrebbe poi erroneamente svalutato l’esito liberatoriodel procedimento amministrativo nonostante l’indagine amministrativa e quellapenale fossero fondati sugli stessi elementi fattuali, tanto più che Agea avevariconosciuto la legittimità della condotta della ricorrente perché posta in essere inpiena trasparenza e senza l’occultamento di alcuna circostanza e/o fatto rilevanteai fini dell’erogazione del contributo. Assume, infatti, la difesa che l’assetto delcapitale sociale e la qualifica di imprenditore agricolo erano circostanze noteall’ente erogatore e dunque non vi sarebbe l’induzione in errore.2.3. Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine allarichiesta difensiva di applicazione di pena sostitutiva avanzata in sede didiscussione orale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3. I primi due motivi sono generici poiché difettano di una critica puntuale alprovvedimento impugnato e non prendono in considerazione, per confutarle infatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame nonsono stati accolti, limitandosi a sindacare la scelta interpretativa delle fontiprobatorie, invero ampiamente giustificata da entrambi i giudici di merito. Laricorrente mette in discussione l’approccio motivazionale “per relationem” dellaCorte di appello che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità,appare corretto dovendosi ricordare che in tema di motivazione della sentenza, ènecessario, che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per laformazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iterlogico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Sez.4 , n. 2283 de14/12/1982, dep. 1983, Rv. 157917- 01).In questa prospettiva la Corte di merito ha, dapprima ricostruito la vicendafattuale senza incorrere in alcun travisamento ed ha , poi, selezionato,nell’ambito di tale vicenda, pacifica in fatto, gli elementi essenziali ai fini dellaconfigurabilità della truffa sotto il profilo oggettivo e soggettivo, prendendo inesame tutte le doglianze difensive, qui reiterate, riguardanti il rispetto dei “criteridi condizionalità”, l’esistenza della società MCM , la rilevanza dell’esito liberatoriodel procedimento di recupero delle somme da parte di Agea, la insussistenzadella condotta induttiva e la mancanza di dolo di truffa, argomentando sulla nondecisività delle doglianze difensive ( pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata)Dopo avere rimarcato la artificiosità della condotta dell’imputata realizzata alfine di ottenere i contributi, la Corte di merito ha escluso che potesse averevalenza decisiva tanto l’elaborato tecnico del consulente di parte, quanto l’esitodell’indagine condotta sul versante amministrativo (pag. 5 della sentenzaimpugnata), pertinentemente rimarcando che le osservazioni del consulentetecnico erano superate dai dati oggettivi emersi nel corso delle indagini e indibattimento ( circa la mancanza di costi per il mantenimento di così vasti terreniin buon condizioni) e che l’indagine amministrativa era stata svolta sulla base dicriteri accertativi diversi da quelli penali, data l’autonomia dei due procedimenti.La Corte ha anche adeguatamente risposto alla doglianza difensivariguardante il profilo soggettivo del reato ritenendo provato il dolo sulla base dielementi di macroscopica significatività (la fittizietà della società ed il suoimprovviso scioglimento) logicamente concludenti.4. Fondato, invece, è ilterzo motivo. La Corte di appello, a fronte di unaspecifica richiesta di applicazione di pene sostitutive, estranea ai motivi diappello, ma ammissibile perchè avanzata tempestivamente in sede di udienza didiscussione di appello il 26/09/2025 (Sez. 6, n. 25199 del 04/04/2025, Rv.288314- 01) non ha fornito alcuna risposta incorrendo nel vizio di omessamotivazione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sullarichiesta di applicazione di pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile ilricorso nel resto.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]