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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09752/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 23 marzo 202? il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 da lui commesso in data 19/11/2018 portando, senza giustificato motivo, una mazza da baseball lunga cm.

63. Il Tribunale ha ritenuto provata la consapevolezza, da parte dell'imputato, della presenza dell'arma nel bagagliaio della sua auto, dove un terzo soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], aveva detto di averla messa a fine di difesa a seguito di minacce subite da quest'ultimo e dall'imputato, sia dalle dichiarazioni di tale soggetto, sia dalla condotta tenuta dall'imputato all'atto del controllo da parte delle forze dell'ordine.

Riteneva sussistente l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, ma irrogava una pena superiore al minimo edittale per le modalità dell'azione e la personalità dell'imputato, dedotta dalla sua condotta processuale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo censura la violazione di legge e il difetto di motivazione nella valutazione del teste [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.

Il giudice ha errato nel ritenere utilizzabili le dichiarazioni del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di avere collocato la mazza da baseball nel bagagliaio dell'auto del ricorrente al fine di difendersi nel caso di un'aggressione, già verificatasi qualche giorno prima.

Questi, infatti, si è autoaccusato del medesimo reato, avendo ammesso di avere portato la mazza fuori dall'abitazione senza un giustificato motivo; il giudice avrebbe dovuto interrompere l'esame e nominare al teste un difensore.

Il giudice, invece, ha ritenuto che tali dichiarazioni non avessero carattere autoindiziante, ed ha proseguito l'esame.

L'omissione dei predetti adempimenti rende quelle dichiarazioni del tutto inutilizzabili.

2.2. Con il secondo motivo censura il difetto di motivazione nella valutazione della responsabilità dell'imputato, alla luce delle dichiarazioni del teste Moti, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.

La motivazione della sentenza è carente e contraddittoria nella valutazione della predetta testimonianza.

Il giudice ha dedotto, dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente fosse a conoscenza della presenza della mazza nella sua auto, essendo altrimenti inutile la sua funzione difensiva, mentre il teste ha detto chiaramente di avere agito all'insaputa dell'imputato, essendo la finalità difensiva comunque esplicabile, dal momento che egli viaggiava abitualmente sull'auto di lui.

2.3. Con il terzo motivo censura la violazione di legge e il difetto di motivazione quanto alla dosimetria della pena, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

Il giudice ha irrogato una pena elevata con una motivazione apparente e contraddittoria.

Egli afferma che l'imputato ha reso una versione inverosimile, dimostrando di non avere compreso il disvalore della propria condotta, ma egli ha riferito quanto ha appreso dal teste [OSCURATO:PERSONA].

L'irrogazione di una pena così elevata contraddice, inoltre, il riconoscimento della lieve entità del fatto.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo le dichiarazioni del teste utilizzabili in base ad entrambe le motivazioni esposte nella sentenza.

La valutazione del giudice, secondo cui le dichiarazioni del teste non hanno un carattere autoindiziante, è corretta e non presenta alcuno dei vizi dedotti.

Secondo il ricorrente questi, ammettendo di avere occultato la mazza nel bagagliaio dell'auto dell'imputato, avrebbe di fatto ammesso di avere partecipato al reato di porto abusivo di un oggetto atto ad offendere.

Tale affermazione non è corretta perché detto teste, non trovandosi a bordo dell'auto nell'occasione descritta nell'imputazione, non ha partecipato alla consumazione del reato contestato; similmente, non vi sono elementi in base ai quali affermare che egli ha commesso il reato in altre occasioni, ignorandosi se abbia mai circolato a bordo di quel veicolo mentre esso custodiva l'arma in questione.

L'affermazione del ricorrente, che egli avrebbe commesso il reato per il solo fatto di avere portato la mazza fuori dall'abitazione nel momento in cui l'ha nascosta nell'auto, parcheggiata in strada, non è corretta, in quanto, in tal caso, il porto sarebbe avvenuto per un tempo troppo breve per assumere rilevanza penale, non risultando peraltro l'arma, in quel momento, chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.

La valutazione è corretta anche con riferimento alla utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni autoindizianti rese in assenza delle garanzie difensive: deve, infatti, essere confermato il principio dettato da questa Corte, secondo cui «Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante» (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, Rv. 280640)

3.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto chiede a questa Corte una nuova valutazione nel merito della prova testimoniale svolta.

Il giudice ha valutato nella sua interezza la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], e l'ha giudicata inverosimile nella parte in cui il teste ha inteso escludere la consapevolezza dell'imputato circa la presenza della mazza sulla propria auto, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria.

Ha, infatti, sottolineato le palesi contraddizioni tra tale dichiarazione e quella resa dall'imputato stesso, nonché la loro intrinseca illogicità sul punto, concludendo per la loro inverosimiglianza alla luce della condotta tenuta dal ricorrente all'atto del controllo, quando mostrò un atteggiamento nervoso e non fornì alcuna spiegazione ma si mantenne in silenzio, senza neppure sostenere che altri avessero posto la mazza nel bagagliaio, a sua insaputa.

Questa Corte, peraltro, ha costantemente stabilito che «Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile». (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556).

3.3. Anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha motivato in modo sufficiente, logico e non contraddittorio la decisione circa l'entità della pena da irrogare, tenendo conto delle modalità dell'azione, ritenute non fornire alcun elemento valutabile positivamente in favore dell'imputato, e della personalità dell'imputato dedotta dal comportamento processuale, diretto non a fornire una giustificazione alla propria condotta bensì a negare del tutto la propria responsabilità con una versione inverosimile del fatto, dimostrando così di non avere compreso il disvalore dell'azione commessa.Questa motivazione risulta congrua e non contraddittoria rispetto alla concessione dell'attenuante della lieve entità del fatto, ritenuta giustificata dalle caratteristiche dell'arma e dalla occasionalità della condotta.

La pena irrogata, infatti, è compresa nella cornice edittale stabilita dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, e non risulta neppure particolarmente elevata, essendo di poco superiore al medio edittale.

L'assenza di un vizio motivazionale, che non viene neppure specificamente indicato, rende inammissibile il motivo di ricorso, dal momento che «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 marzo 202? il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 da lui commesso in data 19/11/2018 portando, senza giustificato motivo, una mazza da baseball lunga cm. 63. Il Tribunale ha ritenuto provata la consapevolezza, da parte dell'imputato, della presenza dell'arma nel bagagliaio della sua auto, dove un terzo soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], aveva detto di averla messa a fine di difesa a seguito di minacce subite da quest'ultimo e dall'imputato, sia dalle dichiarazioni di tale soggetto, sia dalla condotta tenuta dall'imputato all'atto del controllo da parte delle forze dell'ordine. Riteneva sussistente l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, ma irrogava una pena superiore al minimo edittale per le modalità dell'azione e la personalità dell'imputato, dedotta dalla sua condotta processuale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione di legge e il difetto di motivazione nella valutazione del teste [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. Il giudice ha errato nel ritenere utilizzabili le dichiarazioni del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di avere collocato la mazza da baseball nel bagagliaio dell'auto del ricorrente al fine di difendersi nel caso di un'aggressione, già verificatasi qualche giorno prima. Questi, infatti, si è autoaccusato del medesimo reato, avendo ammesso di avere portato la mazza fuori dall'abitazione senza un giustificato motivo; il giudice avrebbe dovuto interrompere l'esame e nominare al teste un difensore. Il giudice, invece, ha ritenuto che tali dichiarazioni non avessero carattere autoindiziante, ed ha proseguito l'esame. L'omissione dei predetti adempimenti rende quelle dichiarazioni del tutto inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo censura il difetto di motivazione nella valutazione della responsabilità dell'imputato, alla luce delle dichiarazioni del teste Moti, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. La motivazione della sentenza è carente e contraddittoria nella valutazione della predetta testimonianza. Il giudice ha dedotto, dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente fosse a conoscenza della presenza della mazza nella sua auto, essendo altrimenti inutile la sua funzione difensiva, mentre il teste ha detto chiaramente di avere agito all'insaputa dell'imputato, essendo la finalità difensiva comunque esplicabile, dal momento che egli viaggiava abitualmente sull'auto di lui. 2.3. Con il terzo motivo censura la violazione di legge e il difetto di motivazione quanto alla dosimetria della pena, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il giudice ha irrogato una pena elevata con una motivazione apparente e contraddittoria. Egli afferma che l'imputato ha reso una versione inverosimile, dimostrando di non avere compreso il disvalore della propria condotta, ma egli ha riferito quanto ha appreso dal teste [OSCURATO:PERSONA]. L'irrogazione di una pena così elevata contraddice, inoltre, il riconoscimento della lieve entità del fatto. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo le dichiarazioni del teste utilizzabili in base ad entrambe le motivazioni esposte nella sentenza. La valutazione del giudice, secondo cui le dichiarazioni del teste non hanno un carattere autoindiziante, è corretta e non presenta alcuno dei vizi dedotti. Secondo il ricorrente questi, ammettendo di avere occultato la mazza nel bagagliaio dell'auto dell'imputato, avrebbe di fatto ammesso di avere partecipato al reato di porto abusivo di un oggetto atto ad offendere. Tale affermazione non è corretta perché detto teste, non trovandosi a bordo dell'auto nell'occasione descritta nell'imputazione, non ha partecipato alla consumazione del reato contestato; similmente, non vi sono elementi in base ai quali affermare che egli ha commesso il reato in altre occasioni, ignorandosi se abbia mai circolato a bordo di quel veicolo mentre esso custodiva l'arma in questione. L'affermazione del ricorrente, che egli avrebbe commesso il reato per il solo fatto di avere portato la mazza fuori dall'abitazione nel momento in cui l'ha nascosta nell'auto, parcheggiata in strada, non è corretta, in quanto, in tal caso, il porto sarebbe avvenuto per un tempo troppo breve per assumere rilevanza penale, non risultando peraltro l'arma, in quel momento, chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona. La valutazione è corretta anche con riferimento alla utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni autoindizianti rese in assenza delle garanzie difensive: deve, infatti, essere confermato il principio dettato da questa Corte, secondo cui «Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante» (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, Rv. 280640) 3.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto chiede a questa Corte una nuova valutazione nel merito della prova testimoniale svolta. Il giudice ha valutato nella sua interezza la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], e l'ha giudicata inverosimile nella parte in cui il teste ha inteso escludere la consapevolezza dell'imputato circa la presenza della mazza sulla propria auto, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria. Ha, infatti, sottolineato le palesi contraddizioni tra tale dichiarazione e quella resa dall'imputato stesso, nonché la loro intrinseca illogicità sul punto, concludendo per la loro inverosimiglianza alla luce della condotta tenuta dal ricorrente all'atto del controllo, quando mostrò un atteggiamento nervoso e non fornì alcuna spiegazione ma si mantenne in silenzio, senza neppure sostenere che altri avessero posto la mazza nel bagagliaio, a sua insaputa. Questa Corte, peraltro, ha costantemente stabilito che «Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile». (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). 3.3. Anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato. Il Tribunale ha motivato in modo sufficiente, logico e non contraddittorio la decisione circa l'entità della pena da irrogare, tenendo conto delle modalità dell'azione, ritenute non fornire alcun elemento valutabile positivamente in favore dell'imputato, e della personalità dell'imputato dedotta dal comportamento processuale, diretto non a fornire una giustificazione alla propria condotta bensì a negare del tutto la propria responsabilità con una versione inverosimile del fatto, dimostrando così di non avere compreso il disvalore dell'azione commessa.Questa motivazione risulta congrua e non contraddittoria rispetto alla concessione dell'attenuante della lieve entità del fatto, ritenuta giustificata dalle caratteristiche dell'arma e dalla occasionalità della condotta. La pena irrogata, infatti, è compresa nella cornice edittale stabilita dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, e non risulta neppure particolarmente elevata, essendo di poco superiore al medio edittale. L'assenza di un vizio motivazionale, che non viene neppure specificamente indicato, rende inammissibile il motivo di ricorso, dal momento che «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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