CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2026 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il GIP del Tribunale di Siracusa con sentenza del 1.3 nnaio 026 ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente; che l'imputato deduce carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. perché il giudicante non ha verificato la sussistenza di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. frutto dell'accordo tra le parti e non desume nessuno dei motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M