CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 11624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 305/2021 sollevato dal Tribunale di Torino n. R.G. 22493/20 del 16/12/20 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA] 5 TORINO dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] -M SOLDI che si ript%rta alle conclusioni già rassegnate in data 16/03/2021. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]. Pasquale, avvocato, adì il Giudice di pace di Torino per sentir condannare il Condominio di Torino, via Pianifei n. 5, al pagamento dell'importo di euro 4.465,87 per l'attività professionale svolta in suo favore, in particolare in relazione a due ricorsi per decreto ingiuntivo proposti rispettivamente uno innanzi al Tribunale di Torino (accolto con decreto ingiuntivo n. 6285/2011) e l'altro innanzi al Giudice di pace di Torino (accolto con decreto ingiuntivo n. 2833/2013); il Giudice di pace di Torino, con sentenza n. 2971/2019, dichiarò la propria incompetenza, alla luce dell'art. 14 d.lgs. 150/2011; il Tribunale di Torino, innanzi al quale è stato riassunto il giudizio, con ordinanza depositata in data 15/12/2020, ha rilevato la propria incompetenza quanto alla richiesta di liquidazione del compenso maturato dall'attore per il procedimento monitorio instaurato davanti al Giudice di pace di Torino (cui era seguito il decreto ingiuntivo n. 2833/2013), ha disposto quindi la separazione di tale domanda e, con provvedimento datato 16/12/2020, ha chiesto a questa Corte di provvedere sulla richiesta di regolamento di competenza d'ufficio; le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; con 0.1. n. 20716/21 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito presso il Tribunale di Torino, completo dei verbali di udienza; Il P.G., esaminato il fascicolo come da ultimo acquisito, si è riportato alle conclusioni già rassegnate; considerato che: il regolamento di competenza proposto dal giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in \.7 Ric. 2021 n. 00305 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- quella sede; il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all'udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali 'udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo (Cas., sez. un., n. 11866 del 18/06/2020, p.14-18, Cass., ord., n. 27731 del 29/10/2019; Cass., ord., n. 18680 del 5/12/2003); nel caso in esame, il termine preclusivo non risulta rispettato; nel corso della prima udienza, tenutasi il 14/10/2020 (in quanto l'udienza già fissata per 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era tenuta "a causa della sospensione disposta con d.l. n. 18/2020"), il Tribunale ha proceduto al tentativo di conciliazione, e, senza rilevare formalmente la propria incompetenza, ha invitato le parti a trattare, tra l'altro, il profilo della competenza funzionale in relazione ai compensi maturati per la procedura monitoria svoltasi dinanzi al Giudice di pace e, su richiesta delle parti, ha disposto un rinvio "per valutare le questioni rilevate d'ufficio e per intavolare trattative di conciliazione"; solo all'esito della seconda udienza del 25/11/2020, il Tribunale si è riservato e a scioglimento dell'assunta riserva, con ordinanza del 15/12/2020 ha, come già evidenziato, formalmente rilevato la propria incompetenza in relazione alla richiesta di liquidazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] inerente ai compensi maturati per la procedura NRG 2211/2013 monitoria dinanzi al Giudice di Pace di Torino, con riferimento alla quale era stato emesso il d.i. n. 2833/13, ha disposto la separazione della causa avente ad oggetto la liquidazione di tali compensi e ha, quindi, proposto regolamento di competenza d'ufficio; il regolamento è pertanto inammissibile, non essendo stato tempestivamente sollevato nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando si è svolta l'udienza di trattazione, evidenziandosi che non rileva la mera segnalazione alle parti della questione di competenza Ric. 2021 n. 00305 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -3- fatta nell'udienza appena richiamata (Cass., ord., n. 1102 del 21/01/2021, Cass., ord., n. 20445 del 2/08/2018; v., oltre ai precedenti già richiamati, anche Cass., ord., n. 21944 del 10/09/2018; Cass., ord., n. 23106 del 12/11/2015;; Cass., ord., n. 1553 del 5/02/2002); non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio (Cass., ord., 1/04/2011, n. 7596; Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737). P.Q.M. A , 25e , La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 dicembre 202