CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 2021
Cassazione n. 24725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TOR:1NO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 ottobre 2020 del Tribunale di Alessandria c:he aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto in abitazione aggravato, sostituzione di persona e falsificazione di certificazione amministrativa, condannandolo alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi; - il primo motivo, con il quale si duole della violazione dell'art. 530 cod. proc. pen., della illogicità della motivazione e dell'omessa assunzione di una prova decisiva in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile, atteso che la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. non è sanzionata da alcuna nullità e può rilevare solo se determini una illogicità o contraddittorietà della motivazione, mentre nel caso di specie la Corte di appello ha fornito in ordine all'attendibilità del riconoscimento una adeguata motivazione, esente da manifesta illogicità o contraddizioni e la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di c:ui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270); - il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è inammissibile, atteso solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, la entità della pena, inferiore alla media edittale, risulta adeguatamente motivata; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'importo della somma liquidata a titolo di spese processuali in favore della parte civile, è inammissibile, atteso che l'importo indicato nel dispositivo della sentenza depositata è diverso da quello che è indicato nel dispositivo letto in udienza e che è destinato a prevalere, dovendo a tale contrasto porsi rimedio non attraverso il ricorso per cassazione, ma mediante un provvedimento di correzione (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010, Attanasio, Rv. 246787; Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, Rv. 243615) che, peraltro, è stato già emesso dalla Corte di appello in data 2 settembre 2021, cosicché il motivo risulta in ogni caso inammissibile per carenza di interesse; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensu dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas