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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12523/2022

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste; nei confronti di: SCAGLIA Enzo, nato ad Agrigento il 25 dicembre 1973; avverso la sentenza n. 357/2021 del Tribunale di Pordenone del 22 marzo 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla confisca.[OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha, con atto del 17 maggio 2021, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con a quale, il precedente 22 marzo 2021, il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere egli omesso, nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], il versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2014, entro I termine di scadenza previsto per legge, per un importo, superiore alla soglia di punibilità, pari ad euro 1.760.408,00, e lo aveva pertanto, condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre alle sole pene accessorie di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo.

Il ricorrente ha lamentato che, in violazione di legge, il Tribunale di Pordenone aveva omesso di ordinare anche la confisca del profitto derivante dal reato commesso, così come disposto dall'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, introdotto per effetto della entrata in vigore del decreto legislativo n. 158 del 2015, in data 22 ottobre, 2015, pertanto prima del dies commissi delicti contestato allo Scaglia, indicato nel capo di imputazione nel 29 dicembre 2015. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa statuizione in tema di confisca.

Risulta, infatti, pacifico che con la impugnata sentenza il Tribunale di Pordenone, che pure ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato, cioè in ordine alla violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere, con riferimento all'anno di imposta 2014, omesso il versamento dell'Iva risultante dalla relativa dichiarazione per un importo, superiore alla prevista soglia di punibilità, pari ad euro 1.760.408,00, e lo ha, perciò, condannato alla pena d giustizia, ha omesso di disporre in merito alla conseguente confisca del profitto del reato perpetrato.

Tanto premesso, è sufficiente rilevare che, secondo la previsione di cui all'art. 12-bis del citato dlgs n. 74 del 2000, disposizione introdotta nel testo normativo in questione tramite la novella di cui al dlgs n. 158 del 2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, quindi anteriormente alla commissione del reato contestato allo Scaglia, essendo la data di essa il 29 dicembre 2015, nel caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dal citato decreto legislativa n. 74 del 2000, è sempre ordinata la confisca del profitto o del prezzo del reato ovvero, laddove non sia possibile aggredire con la misura ablatoria i beni costituenti tali effetti del reato, è ordinata la confisca di beni aventi un valore corrispondente al profitto ovvero al prezzo illecitamente conseguito (sui ristretti limiti ad operare della predetta confisca si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 maggio 2020, n. 14738). • Non avendo il Tribunale di Pordenone provveduto, senza alcuna motivazione (cioè non avendo segnalato la esistenza di ragioni ostative alla confisca), a tale incombente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a detta, ingiustificata, omessa previsione, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste che provvederà al riguardo, valutando la ricorrenza degli elementi di fatto per la adozione del provvedimento ablatorio.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste; nei confronti di: SCAGLIA Enzo, nato ad Agrigento il 25 dicembre 1973; avverso la sentenza n. 357/2021 del Tribunale di Pordenone del 22 marzo 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla confisca.[OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha, con atto del 17 maggio 2021, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con a quale, il precedente 22 marzo 2021, il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere egli omesso, nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], il versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2014, entro I termine di scadenza previsto per legge, per un importo, superiore alla soglia di punibilità, pari ad euro 1.760.408,00, e lo aveva pertanto, condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre alle sole pene accessorie di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo. Il ricorrente ha lamentato che, in violazione di legge, il Tribunale di Pordenone aveva omesso di ordinare anche la confisca del profitto derivante dal reato commesso, così come disposto dall'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, introdotto per effetto della entrata in vigore del decreto legislativo n. 158 del 2015, in data 22 ottobre, 2015, pertanto prima del dies commissi delicti contestato allo Scaglia, indicato nel capo di imputazione nel 29 dicembre 2015. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa statuizione in tema di confisca. Risulta, infatti, pacifico che con la impugnata sentenza il Tribunale di Pordenone, che pure ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato, cioè in ordine alla violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere, con riferimento all'anno di imposta 2014, omesso il versamento dell'Iva risultante dalla relativa dichiarazione per un importo, superiore alla prevista soglia di punibilità, pari ad euro 1.760.408,00, e lo ha, perciò, condannato alla pena d giustizia, ha omesso di disporre in merito alla conseguente confisca del profitto del reato perpetrato. Tanto premesso, è sufficiente rilevare che, secondo la previsione di cui all'art. 12-bis del citato dlgs n. 74 del 2000, disposizione introdotta nel testo normativo in questione tramite la novella di cui al dlgs n. 158 del 2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, quindi anteriormente alla commissione del reato contestato allo Scaglia, essendo la data di essa il 29 dicembre 2015, nel caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dal citato decreto legislativa n. 74 del 2000, è sempre ordinata la confisca del profitto o del prezzo del reato ovvero, laddove non sia possibile aggredire con la misura ablatoria i beni costituenti tali effetti del reato, è ordinata la confisca di beni aventi un valore corrispondente al profitto ovvero al prezzo illecitamente conseguito (sui ristretti limiti ad operare della predetta confisca si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 maggio 2020, n. 14738). • Non avendo il Tribunale di Pordenone provveduto, senza alcuna motivazione (cioè non avendo segnalato la esistenza di ragioni ostative alla confisca), a tale incombente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a detta, ingiustificata, omessa previsione, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste che provvederà al riguardo, valutando la ricorrenza degli elementi di fatto per la adozione del provvedimento ablatorio. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022 I
Decreto Cassazione n. 12523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris