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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 34947/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto l'unica censura prospettata, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla tenuta della decisione riguardante la confermata recidiva è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata, senza incorrere in errori interpretativi in relazione al dato normativo di riferimento, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M. ¦•¦¦••••¦••••¦•¦•••¦•••7..., P.Q.MDi hiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Pr"(=, (a Co ì è deciso, 22/06/2026 cpIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto l'unica censura prospettata, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla tenuta della decisione riguardante la confermata recidiva è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata, senza incorrere in errori interpretativi in relazione al dato normativo di riferimento, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. ¦•¦¦••••¦••••¦•¦•••¦•••7..., P.Q.MDi hiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Pr"(=, (a Co ì è deciso, 22/06/2026 cpIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34947/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris