Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 marzo 2019

Cassazione n. 32071/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente Rep.

DECRETO Od. sul ricorso 31779-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- 2022 avverso la sentenza n. 5968/209 del TRIBUNALE di 73 ROMA, depositata il 19/03/2019; R.G.N. 31779/2019 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dal ricorrente, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. - depositato telemal:icamente in data 20 settembre 2022; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene notificata ritualmente, non è stata accettata dalla controparte [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; Dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno 7.e .f .e.(p? t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 31779-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- 2022 avverso la sentenza n. 5968/209 del TRIBUNALE di 73 ROMA, depositata il 19/03/2019; R.G.N. 31779/2019 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dal ricorrente, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. - depositato telemal:icamente in data 20 settembre 2022; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene notificata ritualmente, non è stata accettata dalla controparte [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; Dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 7.e .f .e.(p? t
Decreto Cassazione n. 32071/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris