Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:778
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 settembre 2026 (
1
)
Causa C
‑
836/24 P
PT
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
« Impugnazione – Funzione pubblica – Pensione di anzianità – Regola del minimo vitale – Eccezione di invalidità dell’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 277 TFUE – [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di un Comitato per i reclami – Principio di parità di trattamento »
I.
Introduzione
1.
Con la presente impugnazione, la ricorrente, sig.ra PT, chiede l’annullamento di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea (
2
) che ha respinto il suo ricorso, fondato in via principale sull’eccezione di invalidità dell’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»). Tale ricorso era diretto all’annullamento della decisione del 4 ottobre 2021 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») aveva liquidato i diritti pensionistici della ricorrente in applicazione della regola del minimo vitale, senza disporre il rimborso del capitale rappresentativo dei diritti pensionistici nazionali precedentemente trasferiti al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE»). La ricorrente ha proposto, sui medesimi fatti, un secondo ricorso fondato sull’arricchimento senza causa, anch’esso respinto e oggi parallelamente in impugnazione (
3
).
2.
All’origine della controversia vi è il trasferimento, da parte della ricorrente, dei propri diritti pensionistici nazionali al RPIUE, che ha dato luogo al riconoscimento di un abbuono di annualità pari a dodici anni, dieci mesi e diciassette giorni. Al momento della liquidazione della pensione di anzianità, l’amministrazione ha proceduto al duplice calcolo previsto dall’articolo 77 dello [OSCURATO:PERSONA]: il calcolo ordinario, comprensivo delle annualità così abbuonate, conduceva a un importo mensile di EUR 1 635,38; la regola del minimo vitale conduceva invece a un importo di EUR 1 662,29. Quest’ultimo, più favorevole, è stato attribuito alla ricorrente. Ne è derivato che le annualità abbuonate a titolo del trasferimento non hanno prodotto alcun effetto concreto sull’importo della pensione.
3.
Deducendo tale circostanza, la ricorrente ha sollevato in primo grado, in via principale, un’eccezione di invalidità dell’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui esso non prevede, in caso di applicazione della regola del minimo vitale, il rimborso del capitale trasferito, e, in via subordinata, un’eccezione di invalidità delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA] (
4
). Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’una e l’altra eccezione.
4.
Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno circoscritte al terzo motivo dell’impugnazione. Anticipo fin d’ora che ne proporrò il rigetto in entrambe le sue parti.
II.
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea
5.
L’articolo 77 dello [OSCURATO:PERSONA], al suo secondo e quarto comma, dispone quanto segue:
«L’ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70% dell’ultimo stipendio base relativo all’ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno. L’1,80% di tale ultimo stipendio base è pagabile al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato VIII.
(…)
L’importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio.
(…)».
6.
L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue:
«Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo:
– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero,
– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, tra il momento della nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.
In tal caso, l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.
Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione.».
III.
Sull’impugnazione
7.
L’oggetto centrale della presente impugnazione è il rapporto tra l’eccezione di invalidità di cui all’articolo 277 TFUE e gli orientamenti giurisprudenziali e le prassi amministrative che la ricorrente invoca quale parametro di validità dell’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, la questione centrale sottesa alla controversia è se l’esito cui è pervenuto il Tribunale nella sentenza che sarà esaminata
infra
, unitamente a un provvedimento amministrativo adottato da un’altra istituzione, possa fondare, nell’ambito di un’eccezione di invalidità, il diritto della ricorrente al rimborso del capitale trasferito.
8.
La ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di accogliere le sue conclusioni di primo grado e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, parti intervenienti, chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.
9.
L’impugnazione si articola in tre motivi. Il primo, suddiviso in due parti, lamenta gli errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nel respingere l’eccezione di invalidità dell’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo della comparabilità delle situazioni (prima parte) e del meccanismo di calcolo della pensione di anzianità in combinato disposto con la regola del minimo vitale (seconda parte). Il secondo, suddiviso in tre parti, censura il carattere asseritamente sproporzionato del rifiuto di rimborsare i diritti pensionistici trasferiti, deducendo, rispettivamente, l’arricchimento senza causa dell’Unione, la violazione del diritto a una buona amministrazione e la violazione del principio di solidarietà. Il terzo, infine, suddiviso in due parti, contesta il modo in cui il Tribunale ha trattato gli argomenti della ricorrente fondati sull’analogia con la causa [OSCURATO:PERSONA] (
5
) e sulla decisione del [OSCURATO:PERSONA] chargé des réclamations della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») del 29 gennaio 2024 (
6
).
10.
La prima parte del secondo motivo, vertente sull’asserito arricchimento senza causa dell’Unione, è illustrata dalla ricorrente mediante rinvio agli argomenti dedotti nell’impugnazione parallela, nella causa C‑835/24 P, della quale essa costituisce l’oggetto unico. Conclusioni presentate il 10 settembre (
7
); ad esse rinvio
in toto
. Le presenti conclusioni saranno pertanto dedicate all’esame del terzo motivo. Per quanto riguarda il primo motivo e le restanti parti del secondo motivo, mi limiterò alle osservazioni strettamente necessarie a dar conto, in forma sintetica, del loro esito.
IV.
Osservazioni preliminari
11.
Prima di esaminare i motivi, conviene richiamare il contesto in cui la presente causa si inscrive. Il rimedio esperito in via principale dalla ricorrente è l’eccezione di invalidità di cui all’articolo 277 TFUE. Essa consente di contestare, in via incidentale, l’applicabilità di un atto di portata generale posto a fondamento della decisione individuale impugnata, deducendone l’incompatibilità con norme o principi di rango superiore (
8
).
12.
Se è vero che, come ricordato dalla Corte, l’eccezione di invalidità «non priva una causa relativa alla determinazione dei diritti e degli obblighi dei dipendenti del suo carattere di controversia tra la Comunità e i suoi agenti» (
9
), il meccanismo previsto dall’articolo 277 TFUE ha, comunque, per sua natura, ad oggetto la validità dell’atto di portata generale in quanto tale, e non già le modalità della sua interpretazione o applicazione nel caso concreto.
13.
La disposizione di cui si contesta la validità è l’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA], recante la regola del minimo vitale. Tale regola si inserisce nel meccanismo, già descritto, di calcolo della pensione di anzianità: a fronte del calcolo ordinario fondato sugli anni di servizio computati – comprensivi delle annualità abbuonate a titolo dell’eventuale trasferimento dei diritti pensionistici nazionali –, la regola del minimo vitale garantisce un importo minimo determinato in funzione dei soli anni di servizio prestati per l’Unione. La pensione effettivamente attribuita corrisponde al più favorevole dei due risultati.
14.
La questione di principio sollevata dal terzo motivo è se l’esito raggiunto dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], nonché la decisione del [OSCURATO:PERSONA] adottata successivamente a tale sentenza, possano sostenere – sul piano dell’eccezione di invalidità o su quello del principio di parità di trattamento – il diritto della ricorrente al rimborso del capitale trasferito. È a tale questione che sono dedicate le presenti conclusioni.
V.
Sul primo e sul secondo motivo
15.
Poiché tali motivi esulano dall’oggetto delle presenti conclusioni, mi limiterò alle osservazioni che seguono, nell’ordine in cui sono dedotti.
A.
Sul primo motivo
16.
Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto l’eccezione di invalidità sotto il profilo della comparabilità delle situazioni. Tale censura non chiarisce, tuttavia, in qual modo l’esame svolto dal Tribunale ai punti 38 e seguenti della sentenza impugnata – che ha escluso la comparabilità tra la situazione degli agenti che hanno trasferito i propri diritti pensionistici nazionali e quella di coloro che non lo hanno fatto – sarebbe viziato da un errore di diritto. Essa si limita, in realtà, a riproporre la tesi già disattesa in primo grado, senza individuare l’errore che vizierebbe il ragionamento del Tribunale. Un’impugnazione deve invece indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Tale parte va pertanto respinta come irricevibile (
10
).
17.
Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente articola tre censure: la prima fondata sulla pretesa inesistenza di un rapporto «principale/sussidiario» tra il calcolo di cui al secondo comma e la regola di cui al quarto comma dell’articolo 77 dello [OSCURATO:PERSONA]; la seconda su una pretesa violazione dell’obbligo di motivazione; la terza, in via subordinata, su una violazione del principio di parità di trattamento connessa al medesimo meccanismo di calcolo. Tali censure si pongono in contrasto con la giurisprudenza nella causa KY (
11
), nella quale la Corte ha chiarito che la regola del minimo vitale si applica soltanto in via sussidiaria, vale a dire quando l’applicazione delle regole di calcolo previste dal primo e dal secondo comma non consente al funzionario di raggiungere l’importo da essa garantito (
12
). Il Tribunale, ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, si è limitato a riprendere tale orientamento, motivando in modo conforme a quanto la giurisprudenza richiede. La terza censura è puramente derivata e segue la sorte delle prime due.
18.
Suggerisco pertanto alla Corte di respingere l’insieme del primo motivo come, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.
B.
Sul secondo motivo
19.
Sulla prima parte del secondo motivo, vertente sull’arricchimento senza causa, rinvio, come anticipato, nelle conclusioni presentate nella causa parallela C‑835/24 P. Mi limito a osservare che, ove la Corte intenda condividere l’orientamento ivi proposto, ne discenderà necessariamente il rigetto della corrispondente parte nella presente causa.
20.
La seconda parte, fondata sull’asserita violazione del diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è infondata. Essa si limita, infatti, a riproporre, sotto una diversa veste, l’argomento secondo cui il rifiuto di rimborsare il capitale trasferito condurrebbe a un risultato sproporzionato. Orbene, il diritto a una buona amministrazione non può essere invocato né per attribuire all’agente un diritto che il quadro normativo applicabile non contempla, né per fondare un’interpretazione delle disposizioni statutarie che si ponga in contrasto con il loro chiaro tenore.
21.
Il principio sancito dall’articolo 41 della Carta impone certamente all’amministrazione di agire in modo equo e imparziale e nel rispetto delle garanzie procedurali. Esso può altresì orientare l’interpretazione delle disposizioni statutarie, nei limiti delineati dalla loro formulazione e dalla loro finalità. Non può, tuttavia, giustificare la disapplicazione di una disposizione statutaria valida, né fondare un’interpretazione che ne alteri la portata normativa. Ciò vale a maggior ragione per l’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA], che disciplina in termini compiuti i criteri applicabili al calcolo della pensione di anzianità. In assenza di un dimostrato contrasto di tale disposizione con l’articolo 41 della Carta, quest’ultimo non può dunque essere utilizzato per introdurre, in via interpretativa, una modalità di calcolo o un diritto al rimborso che lo [OSCURATO:PERSONA] non prevede. Una diversa impostazione comprometterebbe, inoltre, l’esigenza di certezza del diritto cui lo [OSCURATO:PERSONA] dà attuazione fissando in termini precisi i criteri di liquidazione delle prestazioni pensionistiche (
13
).
22.
Anche la terza parte, basata sul principio di solidarietà, non trova conforto nella giurisprudenza della Corte. Quest’ultima ha infatti precisato che il RPIUE non può essere assimilato a un sistema in cui i contributi versati dall’interessato costituiscono il corrispettivo diretto della futura prestazione pensionistica (
14
). Il regime pensionistico dell’Unione è fondato esso stesso su un meccanismo solidaristico: i contributi partecipano al finanziamento di un sistema comune e non attribuiscono al singolo interessato un diritto alla restituzione equivalente delle somme versate. Il diritto alla pensione deriva dunque dallo status di funzionario o di agente e dalle condizioni previste dallo [OSCURATO:PERSONA], non da un rapporto di equivalenza matematica tra contributi individuali e trattamento pensionistico. Anche tale parte va dunque respinta.
23.
Suggerisco pertanto alla Corte di respingere l’insieme del secondo motivo come, in parte, ricondotto alle conclusioni nella causa parallela e, per il resto, infondato.
VI.
Sul terzo motivo
24.
Il terzo motivo, sul quale si concentra l’analisi sostanziale delle presenti conclusioni, è articolato in due parti, che – pur formalmente distinte – formano sul piano sostanziale un’unica censura, fondata, da un lato, sulla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, sulla prassi amministrativa intervenuta in seguito a essa.
A.
Argomenti delle parti
25.
Con la prima parte, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’escludere l’invocabilità della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella quale il Tribunale avrebbe riconosciuto, in termini ipotetici ma sufficientemente chiari, la fondatezza di un’azione di rimborso del capitale trasferito non concretamente preso in considerazione al momento della liquidazione dei diritti pensionistici. Con la seconda parte, la ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tratto le dovute conseguenze dalla decisione del [OSCURATO:PERSONA], adottata successivamente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], a favore di uno dei ricorrenti in tale causa.
26.
[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, oppone anzitutto un argomento di carattere preliminare: il terzo motivo si dirige contro considerazioni che il Tribunale ha svolto
ad abundantiam
, dopo aver già respinto l’eccezione di invalidità per ragioni autonome. Secondo costante giurisprudenza, tale circostanza sarebbe già sufficiente, di per sé, a respingere il motivo come diretto contro un’argomentazione che non sorregge il dispositivo della sentenza impugnata (
15
).
B.
Analisi
27.
Conviene muovere proprio dal rilievo della [OSCURATO:PERSONA] relativo al carattere
surabondant
dei punti contestati. Esso è fondato: i punti ai quali le due parti del motivo si dirigono – dal punto 51 al punto 64 – sono introdotti dal Tribunale con la formula «
à titre surabondant
», dopo che il rigetto dell’eccezione di invalidità era stato compiutamente motivato ai punti da 35 a 50 e pronunciato al punto 50. Il rilievo basterebbe a definire il motivo. Se nondimeno procedo al suo esame, è perché la questione di principio che esso solleva – se un orientamento giurisprudenziale e la prassi amministrativa che ne è seguita possano fungere da parametro di validità di una disposizione statutaria – trascende il caso di specie e merita un chiarimento. L’esame che segue si colloca dunque in via subordinata. Esaminerò pertanto separatamente le due parti del terzo motivo. Quanto al primo profilo, l’inapplicabilità della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
al presente giudizio emerge da tre ragioni convergenti: la diversità di oggetto tra le due cause; il tenore del punto 103 di tale sentenza; il carattere ipotetico e prudente del suo punto 106, come confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte. Quanto al secondo, tre ostacoli distinti conducono ciascuno, di per sé solo, al rigetto: che una decisione amministrativa non può fungere da parametro di validità di una disposizione di portata generale; che le misure adottate da un’istituzione a favore del proprio personale non vincolano le altre; che l’elemento di fatto invocato non è stato acquisito al contraddittorio dinanzi al Tribunale. Muovo dal primo, che è la questione di principio. Chiuderò con una considerazione di sintesi sull’insieme del motivo.
1.
Sulla prima parte: l
’
invocabilità
della sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a.
/Corte di giustizia dell
’
Unione europea
28.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata in una causa di natura risarcitoria. I ricorrenti, agenti contrattuali della Corte di giustizia, avevano dedotto la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per il pregiudizio asseritamente derivato dall’inadeguatezza dell’informazione loro fornita dall’amministrazione, al momento dell’esercizio della facoltà di trasferimento, riguardo all’eventualità che le annualità abbuonate restassero inoperanti per effetto dell’applicazione del minimo vitale. Il Tribunale, dopo aver respinto la domanda nel merito per l’assenza di un pregiudizio reale e certo al momento del giudizio – non essendo ancora intervenuta la liquidazione delle pensioni dei ricorrenti –, ha aggiunto, ai punti da 103 a 106 della sentenza, alcune considerazioni
ad abundantiam
sulle vie di ricorso che sarebbero rimaste aperte ai ricorrenti, una volta liquidati i loro diritti pensionistici, ove si fosse poi verificato il pregiudizio paventato (
16
).
29.
La ricorrente trae da tali considerazioni la conseguenza che il Tribunale avrebbe ivi consacrato, sia pure in via incidentale, il principio del diritto al rimborso del capitale trasferito non concretamente preso in considerazione nella liquidazione della pensione. Tale lettura non mi sembra fondata.
30.
In primo luogo, l’oggetto della presente causa è radicalmente diverso da quello della causa [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava ivi di una domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione, da parte dell’amministrazione, del dovere di informazione; qui, di un’eccezione di invalidità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, diretta a far disapplicare l’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. Non si tratta di una differenza nominalistica: i due rimedi hanno oggetto e presupposti distinti, e ciò incide direttamente sul
thema decidendum
, giacché l’invalidità di una disposizione statutaria deve essere accertata esclusivamente alla luce della sua compatibilità con le norme e i principi di rango superiore dell’ordinamento dell’Unione. Diversamente, l’accertamento della responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede un ulteriore passaggio: oltre alla violazione di una norma giuridica, devono essere dimostrati l’esistenza di un danno risarcibile e il nesso causale diretto tra la violazione contestata e il pregiudizio lamentato (
17
).
31.
Le considerazioni svolte dal Tribunale ai punti da 103 a 106 di [OSCURATO:PERSONA] non si attagliano dunque all’oggetto specifico della presente causa.
32.
In secondo luogo, il punto 103 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in termini espliciti, che il capitale trasferito al RPIUE non è scomparso: esso, dopo essere stato versato dall’organismo nazionale, è stato convertito in annualità che, in linea di principio, devono essere prese in considerazione nel calcolo della pensione. È esattamente quanto è avvenuto, nel caso di specie, mediante il doppio calcolo effettuato dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 77 dello [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che, a seguito di tale doppio calcolo, sia in concreto prevalsa la regola del minimo vitale non è indice di una mancata presa in considerazione del capitale trasferito, ma del normale operare del meccanismo statutario: la facoltà di trasferimento, come la Corte ha chiarito in KY, garantisce la presa in considerazione delle annualità senza tuttavia garantire alcun esito economico specifico (
18
).
33.
In terzo luogo, assume particolare rilievo il fatto che il punto 106 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] sia formulato in termini di mera ipotesi prospettica. Il Tribunale vi enuncia, in modo apertamente subordinato all’eventuale verificarsi futuro del pregiudizio, la possibilità di un’azione restitutoria; una formulazione tanto prudente non poteva – e
a fortiori
non può oggi – essere intesa nel senso di prefigurare una soluzione di principio in un caso futuro e ipotetico.
34.
Nella sentenza KY la Corte lo ha precisato: in [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale non si era pronunciato in via definitiva sulla questione e si era limitato a osservazioni formulate in termini particolarmente prudenti (
19
).
35.
Ne consegue che il Tribunale, ai punti da 53 a 55 della sentenza impugnata, ha correttamente escluso la trasponibilità della sentenza [OSCURATO:PERSONA] alla situazione della ricorrente. La motivazione, pur sintetica, è sufficiente: essa individua puntualmente i tre tratti – oggetto del ricorso, carattere
obiter
delle considerazioni, formulazione ipotetica – che impediscono di trarre dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] l’effetto giuridico che la ricorrente vi annette.
36.
Un’ultima osservazione mi sembra utile. Anche a voler accordare alle considerazioni
ad abundantiam
della sentenza [OSCURATO:PERSONA] il valore di un orientamento del Tribunale, esse rinviavano – al punto 104 – a un ricorso diretto contro gli atti di liquidazione dei diritti pensionistici, ossia, nel sistema dei rimedi del personale, al rimedio impugnatorio dell’articolo 91 dello [OSCURATO:PERSONA]. L’eccezione di invalidità dell’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA], sollevata dalla ricorrente nel presente giudizio, non era nemmeno menzionata. Risulta dunque del tutto opinabile l’idea che il Tribunale avrebbe ivi inteso anticipare un giudizio circa la conformità ai principi superiori del diritto dell’Unione di una disposizione di un atto di portata generale quale l’articolo 77 dello [OSCURATO:PERSONA]. La prima parte del terzo motivo va pertanto respinta come infondata.
2.
Sulla seconda parte: la rilevanza della decisione del
[OSCURATO:PERSONA]
chargé
des
réclamations
della Corte di giustizia dell
’
Unione europea
del 29 gennaio 2024
37.
Con la seconda parte del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, in seguito alla pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA], uno dei ricorrenti in quella causa ha ottenuto, mediante la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 29 gennaio 2024, l’annullamento del rigetto opposto dall’AACC alla sua domanda di rimborso del capitale rappresentativo dei propri diritti pensionistici nazionali. Tale decisione è fondata sul principio di parità di trattamento rispetto ad altri due ex ricorrenti nella stessa causa [OSCURATO:PERSONA] – indicati come sigg. G. e F. – che, secondo quanto riferisce la stessa decisione, avevano effettivamente ottenuto, in precedenza, il rimborso del capitale trasferito. La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto trarre da tale circostanza una conferma della fondatezza dei propri argomenti e che, in ogni caso, il rifiuto di trattarla nello stesso modo costituirebbe una violazione del principio di parità di trattamento e del diritto a una buona amministrazione.
38.
Tre dati ulteriori, ricavabili dalla decisione del [OSCURATO:PERSONA] e rilevanti ai fini dell’analisi che segue, meritano di essere segnalati. In primo luogo, il reclamante aveva dedotto, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], tre distinti motivi: errore manifesto di valutazione, arricchimento senza causa dell’Unione e violazione del principio di parità di trattamento. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il motivo di parità di trattamento e ha dichiarato non necessario l’esame degli altri; esso non si è dunque pronunciato sul motivo fondato sull’arricchimento senza causa, che resta impregiudicato. In secondo luogo, il caso deciso dal [OSCURATO:PERSONA] concerneva una situazione nella quale l’inoperatività parziale delle annualità abbuonate derivava dall’applicazione del plafond pensionistico del 70% di cui all’articolo 77, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], avendo il reclamante raggiunto un tasso pensionistico teorico dell’80,02361%, ricondotto al limite statutario massimo. La fattispecie in esame si distingue dunque da quella della ricorrente, la cui pensione è stata determinata in applicazione della regola del minimo vitale di cui al quarto comma del medesimo articolo. In terzo luogo, quanto ai rimborsi precedentemente disposti a favore dei sigg. G. e F., la decisione si limita a constatarne l’esistenza ai fini del giudizio di comparabilità, senza ricostruirne né la base giuridica né l’esatta configurazione fattuale.
39.
L’argomento della ricorrente incontra, alla luce di tali dati, tre ostacoli distinti, che esaminerò nell’ordine in cui li enuncio. Il primo, che è la questione di principio, è di carattere strutturale, attinente al rapporto tra la decisione amministrativa e l’eccezione di invalidità. Il secondo è che le misure adottate da un’istituzione a favore del proprio personale non vincolano le altre istituzioni. Il terzo è che l’elemento di fatto invocato non è stato acquisito al contraddittorio dinanzi al Tribunale, sicché nessuno snaturamento può essergli imputato. Ciascuno di essi, di per sé solo, basta a respingere la seconda parte del terzo motivo.
40.
Quanto al primo ostacolo, mi sembra utile distinguere tre piani, sui quali può articolarsi la contestazione della «base legale» di una decisione individuale: (i) l’inesistenza di una norma applicabile; (ii) la sua erronea interpretazione o applicazione al caso di specie; (iii) l’invalidità della norma rispetto a disposizioni o principi di rango superiore. Solo la terza ipotesi rileva ai fini dell’eccezione di invalidità sollevata dalla ricorrente. Oggetto del giudizio di primo grado e della presente impugnazione è infatti la validità dell’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente contesta ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Non viene invece in discussione l’interpretazione o l’applicazione di tale disposizione da parte dell’amministrazione nel caso concreto (
20
).
41.
Orbene, la decisione del [OSCURATO:PERSONA] si colloca sul secondo di tali piani, non sul terzo. Essa applica l’articolo 77 dello [OSCURATO:PERSONA] a un caso concreto; non ne mette in discussione la validità, né avrebbe potuto farlo. L’adozione di una determinata interpretazione o modalità applicativa della disposizione non consente infatti di desumere, per ciò solo, un vizio di invalidità della disposizione stessa. Ciò non toglie che la medesima decisione possa rilevare altrove: essa può assumere peso in un’azione fondata sull’arricchimento senza causa dell’Unione – ed è, non a caso, il terreno sul quale la ricorrente ha collocato il proprio argomento nella causa parallela C‑835/24 P. Ma quel terreno è diverso da quello dell’eccezione di invalidità, ed è in quella causa che esso va esaminato.
42.
Lo conferma la decisione stessa. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il motivo di parità di trattamento dedotto dal reclamante e non ha esaminato quello fondato sull’arricchimento senza causa, che è rimasto impregiudicato. Neppure in sede amministrativa, dunque, è stata enunciata una regola restitutoria di principio.
43.
La distinzione non è formale. Il sindacato di validità di cui all’articolo 277 TFUE ha per oggetto la conformità dell’atto di portata generale alle norme e ai principi di rango superiore dell’ordinamento dell’Unione; (
21
) non ha per oggetto il modo in cui una singola amministrazione lo abbia applicato. La prassi qui invocata – vale a dire la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 29 gennaio 2024 – si colloca su quest’ultimo piano. Ammettere che essa possa rivelare un vizio di validità condurrebbe a una conseguenza che basta enunciare per coglierne l’implausibilità: la validità di una disposizione dello [OSCURATO:PERSONA], testo unico applicabile in identici termini a tutte le istituzioni, varierebbe secondo l’istituzione che l’ha applicata e secondo il momento in cui essa ne abbia mutato la prassi. Un esito siffatto è inconciliabile tanto con l’uniformità di applicazione dello [OSCURATO:PERSONA] quanto con l’esigenza di certezza del diritto.
44.
Quanto al secondo ostacolo, e in subordine, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le misure adottate da un’istituzione dell’Unione a favore di un determinato gruppo di persone costituiscono, in assenza di qualsiasi obbligo giuridico derivante dallo [OSCURATO:PERSONA], misure che non possono essere invocate a sostegno di un motivo tratto dalla violazione del principio di parità di trattamento nei confronti di un’altra istituzione (
22
). La decisione del [OSCURATO:PERSONA], ancorché favorevole al suo destinatario nel quadro della funzione pubblica della Corte di giustizia, non è – di per sé – un atto sufficiente a far sorgere, in capo all’AACC della [OSCURATO:PERSONA], un obbligo di analogo trattamento. Va aggiunto che il riferimento di tale decisione ai rimborsi precedentemente concessi ai sigg. G. e F. non è accompagnato dalla ricostruzione della base giuridica formale di quei rimborsi: il [OSCURATO:PERSONA] si limita a constatarne l’esistenza ai fini del giudizio di comparabilità, senza precisare se essi fossero stati disposti in esecuzione di un obbligo statutario, in applicazione diretta del punto 106 di [OSCURATO:PERSONA], per ragioni di equità amministrativa o ad altro titolo. Il Tribunale, al punto 58 della sentenza impugnata, aveva già rilevato l’assenza di un’indicazione siffatta; e la decisione del [OSCURATO:PERSONA] non vi sopperisce.
45.
Quanto, infine, al terzo ostacolo, e in ulteriore subordine, dagli elementi richiamati nella sentenza impugnata non risulta che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] sia stata formalmente versata agli atti del procedimento di primo grado, né che il suo contenuto sia stato illustrato in modo sufficiente da consentire al Tribunale di apprezzarne la portata: il Tribunale, al punto 56 della sentenza impugnata, riferisce unicamente che la circostanza dei rimborsi successivi a [OSCURATO:PERSONA] è stata evocata all’udienza e la qualifica come mera affermazione non corroborata. La decisione risulta comunque prodotta agli atti del presente giudizio soltanto in allegato all’impugnazione, e dagli elementi disponibili non emerge che essa fosse stata formalmente acquisita al contraddittorio dinanzi al Tribunale. A prescindere dalla questione del regime applicabile alla produzione di elementi nuovi in sede di impugnazione, è in ogni caso evidente che la ricorrente non dimostra, nei termini richiesti dal giudizio di impugnazione, che il Tribunale abbia snaturato gli elementi che gli erano stati sottoposti (
23
).
46.
I tre ostacoli qui esaminati conducono univocamente al rigetto della seconda parte del terzo motivo. La decisione del [OSCURATO:PERSONA] non ha l’attitudine giuridica a rimettere in discussione, in sede di eccezione di invalidità, la validità dell’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. Essa è infatti un atto adottato da un’istituzione dell’Unione nell’esercizio delle proprie funzioni, fondato sul principio di parità di trattamento e relativo a una situazione strutturalmente diversa da quella della ricorrente.
3.
Considerazione di sintesi
47.
Volgendo lo sguardo all’insieme del terzo motivo, mi pare che esso riposi su un’unica e medesima erronea premessa: che la presa in considerazione di un orientamento giurisprudenziale prudentemente formulato in [OSCURATO:PERSONA] e di una decisione amministrativa adottata in conseguenza di esso possa svolgere, di per sé, una funzione di parametro di validità dell’articolo 77, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA]. Tale premessa confonde i piani: l’eccezione di invalidità presuppone che la disposizione invocata sia confrontata con norme di rango superiore, non con altre disposizioni di pari rango, e a maggior ragione non con una prassi amministrativa formatasi presso un’altra istituzione e in una fattispecie strutturalmente diversa, quand’anche da tale prassi sia derivato un trattamento più favorevole all’interessato.
48.
La questione [OSCURATO:PERSONA] può rilevare, eventualmente, in un’azione di arricchimento senza causa – il che spiega la sua trattazione nelle conclusioni nella causa parallela C‑835/24 P. Sul piano qui in esame, essa non può prosperare.
49.
Non sfugge tuttavia che il sistema delineato dall’articolo 77 dello [OSCURATO:PERSONA] produce, nei casi in cui la regola del minimo vitale prevale sul calcolo ordinario, un esito che – dal punto di vista del singolo agente la cui carriera nell’Unione sia stata breve e i cui diritti pensionistici nazionali, una volta trasferiti, si rivelino economicamente inoperanti – può legittimamente apparire insoddisfacente. È del resto questa la percezione che traspare dal punto 106 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa decisione del [OSCURATO:PERSONA] alla quale la ricorrente si riferisce. Ciò non integra, per le ragioni esposte, un vizio di invalidità della disposizione statutaria; quanto all’eventuale rimedio restitutorio, esso resta soggetto ai presupposti propri dell’azione di arricchimento senza causa, esaminati nella causa parallela C‑835/24 P.
50.
Stabilire se correttivi siano necessari od opportuni comporta un giudizio di ordine normativo, volto a definire l’assetto complessivo della disciplina applicabile. Un giudizio siffatto esula dalla funzione giurisdizionale, che si esaurisce nel verificare la conformità della disciplina esistente alle norme e ai principi dell’ordinamento e non si estende alla sostituzione del legislatore nelle scelte di regolamentazione.
51.
Suggerisco pertanto alla Corte di respingere il terzo motivo, in entrambe le sue parti, come infondato. Il carattere
surabondant
della motivazione del Tribunale ai punti da 51 a 64 della sentenza impugnata, di cui si è dato conto, conforta tale conclusione.
VII.
Conclusione
52.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, e fatte salve le valutazioni che la Corte intenderà accordare ai motivi e alle censure dell’impugnazione diversi dal terzo, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo, in entrambe le sue parti, come infondato.
1
Lingua originale: l’italiano.
2
Sentenza del 25 settembre 2024, PT/[OSCURATO:PERSONA] (T‑367/22, EU:T:2024:654) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
3
Per la causa parallela in materia di arricchimento senza causa, v. sentenza del 25 settembre 2024, PT/[OSCURATO:PERSONA] (T‑788/22, EU:T:2024:655), oggetto dell’impugnazione C‑835/24 P.
4
Il riferimento congiunto agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII riproduce il titolo delle disposizioni generali di esecuzione, adottate per entrambe le disposizioni. Nella presente causa rileva il solo articolo 11, paragrafo 2. L’articolo 12, che disciplina il trasferimento in uscita a favore di chi cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a una pensione di anzianità, non trova applicazione nel caso della ricorrente.
5
Sentenza del 18 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a./Corte di giustizia dell’Unione europea (T‑702/16 P, EU:T:2018:557) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
6
Decisione del [OSCURATO:PERSONA] chargé des réclamations della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 gennaio 2024 (R-12/23; allegato A.3 all’impugnazione).
7
V. in tal senso anche le conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa PT/[OSCURATO:PERSONA] (C‑835/24 P, EU:C:2026:751).
8
Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la contestazione in via incidentale ha per oggetto la validità dell’atto di portata generale che forma la base della decisione individuale impugnata: v. sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata). È in tal senso che il termine «invalidità» è utilizzato nel prosieguo; negli atti di causa il rimedio è denominato «eccezione di illegittimità».
9
Sentenza del 5 ottobre 2000, Consiglio/Busacca e.a (C‑434/98 P, EU:C:2000:546, punto 24).
10
V., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 43), e del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638, punto 49).
11
Sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:377) (in prosieguo: la «sentenza KY»).
12
Sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:377, punti 64 e 65).
13
V., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2025, FB/Parlamento (T‑468/24, EU:T:2025:156, punto 41).
14
Sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:377, punto 69). Più recentemente, sentenza del 18 dicembre 2025, Bopuis (C‑776/24, EU:C:2025:1010, punto 52).
15
V., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
16
V. sentenza del 18 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a./Corte di giustizia dell’Unione europea (T‑702/16 P, EU:T:2018:557, punti da 103 a 106).
17
V. sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA] (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
18
Sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, EU:C:2023:377, punto 69).
19
Sentenza del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑100/22 P, EU:C:2023:377, punto 81). In tal senso, v. anche sentenza del 9 novembre 2022, WP e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑604/21, EU:T:2022:686, punto 56).
20
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, cit., punti 43 e 44.
21
[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, cit., punto 44.
22
Punto 57 della sentenza impugnata e giurisprudenza ivi citata.
23
V., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2025, XH/[OSCURATO:PERSONA] (C‑91/23 P, EU:C:2025:219, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).