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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26793/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24034/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di Campitelli, n. 2; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]- liano Dadà, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Misurina, n. 69; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 606/20 depositato il 9 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 9 luglio 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria in blocco dei crediti dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il riconoscimento del grado ipo- tecario, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 1° settembre 1993,n. 385, a favore di un credito di Euro 941.730,95, già ammesso al passivo in via chirografaria,a titolo di rimborso di un finanziamento fondiario concesso dalla cedente alla società fallita con contratto del 16 agosto 2007.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha escluso la possibilità di qua- lificare il contratto come finanziamento fondiario, osservando che, mentre da una relazione prodotta dalla ricorrente emergeva che gl'immobili offerti in garanzia avevano un valore pari ad Euro 612.000,00, oltrea costi di costru- zione pari ad Euro 440.000,00, dalla relazione di stima depositata nell'ambito di un procedimento esecutivo precedentemente promosso dall'[OSCURATO:PERSONA]- paolo risultava un valore pari ad Euro 312.456,97, e ritenendo pertanto su- perato il limiteprevisto dall'art. 38, comma secondo, del d.lgs. n. 385 del 1993 e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995.

Ha escluso inoltre la possibilità di qualificare il contratto come mutuo ipotecario, rilevando che lo stesso non prevedeva la consegna immediata della somma mutuata, ma presentava un contenuto atipico, rimettendo alla discrezionalità della Banca l'erogazione di plurime tranches del finanziamento, in base alla valutazione dello stato di avanzamento dei lavori.

2. Avverso il predetto decreto ha propostoricorso per cassazionel'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA], per tre motivi.

Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, illustrato an- che con memoria.

La causa, avviata alla trattazione in camera diconsiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pub- blica udienzadella Prima Sezione civile, con ordinanza del 24 marzo 2022, ai sensi dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e/o la falsa applicazione dell'art. 1418 cod. civ., dell'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dell'art. 1 della deliberazione CICR del 22 aprile 1995, sostenendo che il superamento del limite di finanziabilità previsto da tali di- sposizioni non comporta la nullità del contratto di finanziamento, non trattan- dosi di norme inderogabili, ma di mere regole di buona condotta, dettate a salvaguardia della stabilità patrimoniale dell'istituto di credito, la cui inosser- vanza può costituire per quest'ultimo fonte di responsabilità amministrativa, ma non esclude l'operatività della garanzia ipotecaria.

2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1424 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., la nullità del decreto impugnato per apparenza e contraddittorietà della mo- tivazione, rilevando che, nell'escludere la possibilità di convertire il finanzia- mento fondiario in un mutuo ordinario, a causa della mancata consegna im- mediata della somma mutuata, il Tribunale non ha tenuto conto dell'esistenza di fattispecie di mutuo a carattere consensuale, ed ha omesso di verificare se le parti, avuto riguardo agli scopi da loro perseguiti, avrebbero voluto un mu- tuo di scopo garantito da ipoteca.

3. Con il terzo motivo,la ricorrente insiste sulla nullità del decreto impu- gnato, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art.111 Cost., per apparenza e contraddittorietà della motivazione, osservando che, nonostante la qualificazione della fattispecie come contratto atipico, il Tribunale ha escluso la possibilità della conversione, senza prendere in considerazionefattispecie diverse dal mutuo ordinario.

4. Il primo motivo è fondato.

Il decreto impugnato, pur non avendo espressamente dichiarato la nullità del contratto di finanziamento ipotecario stipulato tra la ricorrente e la società fallita, è pervenuto infatti a conclusioni sostanzialmente equipollenti, avendo escluso la possibilità di ricollegare allo stesso gli effetti della fattispecie tipica prevista dall'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, ed in particolare il riconosci- mento del grado ipotecario in favore del credito avente ad oggetto il rimborso della somma mutuata, in virtù dell'affermazione che il contratto non era qua- lificabile come finanziamento fondiario, dal momento che, come emerso dall'i- struttoria espletata, l'importo accordato alla debitrice risultava superiore alla percentuale del valore degl'immobili offerti in garanzia stabilita dalla delibera CICR del 22 aprile 1995.

Nel contestare tale assunto, la ricorrente ha invocato il principio enun- ciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di finanziamento fondiario, secondo cui il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma secondo, del d.lgs. n. 385 del 1993 non comporta la nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo, dal momento che il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attribuito alla Banca d'Italia a tutela del sistema bancario, attiene ad un elemento necessario del contratto con- cordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e non è pertanto riconducibile alla previsione dell'art. 117, comma ottavo, del medesimo decreto, il quale attribuisce invece all'istituto di vigilanza un potere conformativo o tipizzatorio del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regola- mento negoziale a tutela del contraente debole (cfr. Cass., Sez.

I, 24/06/2016, n. 13164; 28/11/2013, n. 26672; Cass., Sez.

VI, 4/11/2015, n. 22446).

Come già rilevato nell'ordinanza interlocutoria, al predetto orientamento se ne contrapponevaun altro, emergente da pronunce più recenti, secondo cui la natura pubblica dell'interesse tutelato dall'art. 38, comma secondo, cit., volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività d'impresa, impone di ravvisare in tale disposizione un limite inderogabile alla autonomia privata e nell'importo massimo finanziabile un elemento essen- ziale del contenuto del contratto, la cui inosservanza ne determina la nullità, ferma restando, tuttavia, la possibilità della conversione in un ordinario fi- nanziamento ipotecario, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass., Sez.

I, 28/05/2018, n. 13286; 31/07/2017, n. 19016; 13/07/2017, n. 17352).

Com'è noto, la questione è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali l'hanno risolta mediante l'affermazione del principio secondo cui il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma secondo, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dalla Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza pru- denziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere(cfr. Cass., Sez.

Un., 16/11/2022 , n. 33719 ; in senso conforme, successivamente, Cass., Sez.

III, 20/03/2023, n. 7949; Cass., Sez.

I, 8/03/2023, n. 6907).

A fondamento di tale conclusione, si è innanzitutto rilevato che la viola- zione dell'art. 38, comma secondo, del d.lgs. n. 385 del 1993 non può dar luogo ad un'ipotesi di nullità testuale del contratto, non rinvenendosi un'e- spressa previsione normativa in tal senso.

Si è inoltre esclusa la possibilità di ravvisarvi un'ipotesi di nullità virtuale, osservandosi che la norma in esame non è qualificabile come una norma imperativa volta a disciplinare diretta- mente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, ma appartiene alla categoria delle disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in con- creto: il contenuto essenziale del contratto è infatti individuato dal comma primo dell'art. 38, il quale lo identifica nella «concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili», senzaulteriori specificazioni, mentre il comma secondo si limita ad attribuire all'Autorità di vigilanza il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti che, secondo criteri da definire, le banche possono concedere agli aventi diritto.

Si è aggiunto che tale limite è stato fissato dalla Banca d'Italia nell'ottanta per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, senza fornire alcuna indicazione in ordine ai criteri di determinazione del valore dell'immobile e all'epoca di riferimento della stima, rilevandosi comunque che la determinazione del va- lore del bene costituisce oggetto di un comportamento dell'istituto di credito che si dispiega nella fase precontrattuale e contrattuale, il cui esito, trasfuso nel testo negoziale, è suscettibile di un giudizio non rispondente a criteri di validità o invalidità contrattuale.E' stato altresì escluso che l'indicazione del valore del bene offerto in garanzia o del costo delle opere costituisca un re- quisito di forma del contratto prescritto ad substantiam, non essendo prevista come tale e non rientrando tra le condizioni contrattuali di carattere econo- mico, negandosi anche la possibilità di ricollegare la nullità del contratto alla difformità dal tipo contrattuale, in virtù dell'osservazione che l'invalidazione del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto presuppone pur sempre la violazione di una norma imperativa concernente tali elementi, nella specie non sussistente.Quanto poi all'interesse tutelato dalla norma in esame, si è ritenuto che lo stesso non possa essere identificato né in quello del mutuata- rio, il quale non può subire alcun pregiudizio in conseguenza del superamento del limite di finanziabilità, né nel regolare andamento dell'attività creditizia, avuto riguardo all'evoluzione normativa che ha condotto alla qualificazione della stessa come attività d'impresa, né infine nel perseguimento di obiettivi economici generali, il riferimento ai quali imporrebbe di qualificare come norme imperative una serie indefinita di disposizioni concernenti fattispecie negoziali rientranti nel diritto dell'economia.

Premesso infine che non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare, si è osservato che ricollegare al supe- ramento del limite di finanziabilità la nullità del mutuo condurrebbe al para- dossale risultato di pregiudicare il valore della stabilità patrimoniale della banca, che la norma intende in realtà salvaguardare, comportando inoltre un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario, il quale per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal c.d. scarto di garanzia, otterrebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca.

5. In applicazione del predetto principio, che il Collegio condivide ed in- tende ribadire anche in questa sede, va pertanto disposta la cassazione del decreto impugnato, restando assorbiti gli altri motivi, aventi carattere logica- mente consequenziale, in quanto riguardanti l'ammissibilità della conversione del finanziamento in mutuo ordinario o in altre fattispecie.

La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie primo motivo di ricorso, dichiara ass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24034/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di Campitelli, n. 2; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA]- liano Dadà, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Misurina, n. 69; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 606/20 depositato il 9 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 9 luglio 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria in blocco dei crediti dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il riconoscimento del grado ipo- tecario, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 1° settembre 1993,n. 385, a favore di un credito di Euro 941.730,95, già ammesso al passivo in via chirografaria,a titolo di rimborso di un finanziamento fondiario concesso dalla cedente alla società fallita con contratto del 16 agosto 2007. A fondamento della decisione, il Tribunale ha escluso la possibilità di qua- lificare il contratto come finanziamento fondiario, osservando che, mentre da una relazione prodotta dalla ricorrente emergeva che gl'immobili offerti in garanzia avevano un valore pari ad Euro 612.000,00, oltrea costi di costru- zione pari ad Euro 440.000,00, dalla relazione di stima depositata nell'ambito di un procedimento esecutivo precedentemente promosso dall'[OSCURATO:PERSONA]- paolo risultava un valore pari ad Euro 312.456,97, e ritenendo pertanto su- perato il limiteprevisto dall'art. 38, comma secondo, del d.lgs. n. 385 del 1993 e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995. Ha escluso inoltre la possibilità di qualificare il contratto come mutuo ipotecario, rilevando che lo stesso non prevedeva la consegna immediata della somma mutuata, ma presentava un contenuto atipico, rimettendo alla discrezionalità della Banca l'erogazione di plurime tranches del finanziamento, in base alla valutazione dello stato di avanzamento dei lavori. 2. Avverso il predetto decreto ha propostoricorso per cassazionel'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA], per tre motivi. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, illustrato an- che con memoria. La causa, avviata alla trattazione in camera diconsiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pub- blica udienzadella Prima Sezione civile, con ordinanza del 24 marzo 2022, ai sensi dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e/o la falsa applicazione dell'art. 1418 cod. civ., dell'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dell'art. 1 della deliberazione CICR del 22 aprile 1995, sostenendo che il superamento del limite di finanziabilità previsto da tali di- sposizioni non comporta la nullità del contratto di finanziamento, non trattan- dosi di norme inderogabili, ma di mere regole di buona condotta, dettate a salvaguardia della stabilità patrimoniale dell'istituto di credito, la cui inosser- vanza può costituire per quest'ultimo fonte di responsabilità amministrativa, ma non esclude l'operatività della garanzia ipotecaria. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1424 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., la nullità del decreto impugnato per apparenza e contraddittorietà della mo- tivazione, rilevando che, nell'escludere la possibilità di convertire il finanzia- mento fondiario in un mutuo ordinario, a causa della mancata consegna im- mediata della somma mutuata, il Tribunale non ha tenuto conto dell'esistenza di fattispecie di mutuo a carattere consensuale, ed ha omesso di verificare se le parti, avuto riguardo agli scopi da loro perseguiti, avrebbero voluto un mu- tuo di scopo garantito da ipoteca. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente insiste sulla nullità del decreto impu- gnato, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art.111 Cost., per apparenza e contraddittorietà della motivazione, osservando che, nonostante la qualificazione della fattispecie come contratto atipico, il Tribunale ha escluso la possibilità della conversione, senza prendere in considerazionefattispecie diverse dal mutuo ordinario. 4. Il primo motivo è fondato. Il decreto impugnato, pur non avendo espressamente dichiarato la nullità del contratto di finanziamento ipotecario stipulato tra la ricorrente e la società fallita, è pervenuto infatti a conclusioni sostanzialmente equipollenti, avendo escluso la possibilità di ricollegare allo stesso gli effetti della fattispecie tipica prevista dall'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, ed in particolare il riconosci- mento del grado ipotecario in favore del credito avente ad oggetto il rimborso della somma mutuata, in virtù dell'affermazione che il contratto non era qua- lificabile come finanziamento fondiario, dal momento che, come emerso dall'i- struttoria espletata, l'importo accordato alla debitrice risultava superiore alla percentuale del valore degl'immobili offerti in garanzia stabilita dalla delibera CICR del 22 aprile 1995. Nel contestare tale assunto, la ricorrente ha invocato il principio enun- ciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di finanziamento fondiario, secondo cui il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma secondo, del d.lgs. n. 385 del 1993 non comporta la nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo, dal momento che il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attribuito alla Banca d'Italia a tutela del sistema bancario, attiene ad un elemento necessario del contratto con- cordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e non è pertanto riconducibile alla previsione dell'art. 117, comma ottavo, del medesimo decreto, il quale attribuisce invece all'istituto di vigilanza un potere conformativo o tipizzatorio del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regola- mento negoziale a tutela del contraente debole (cfr. Cass., Sez. I, 24/06/2016, n. 13164; 28/11/2013, n. 26672; Cass., Sez. VI, 4/11/2015, n. 22446). Come già rilevato nell'ordinanza interlocutoria, al predetto orientamento se ne contrapponevaun altro, emergente da pronunce più recenti, secondo cui la natura pubblica dell'interesse tutelato dall'art. 38, comma secondo, cit., volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività d'impresa, impone di ravvisare in tale disposizione un limite inderogabile alla autonomia privata e nell'importo massimo finanziabile un elemento essen- ziale del contenuto del contratto, la cui inosservanza ne determina la nullità, ferma restando, tuttavia, la possibilità della conversione in un ordinario fi- nanziamento ipotecario, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass., Sez. I, 28/05/2018, n. 13286; 31/07/2017, n. 19016; 13/07/2017, n. 17352). Com'è noto, la questione è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali l'hanno risolta mediante l'affermazione del principio secondo cui il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma secondo, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dalla Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza pru- denziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere(cfr. Cass., Sez. Un., 16/11/2022 , n. 33719 ; in senso conforme, successivamente, Cass., Sez. III, 20/03/2023, n. 7949; Cass., Sez. I, 8/03/2023, n. 6907). A fondamento di tale conclusione, si è innanzitutto rilevato che la viola- zione dell'art. 38, comma secondo, del d.lgs. n. 385 del 1993 non può dar luogo ad un'ipotesi di nullità testuale del contratto, non rinvenendosi un'e- spressa previsione normativa in tal senso. Si è inoltre esclusa la possibilità di ravvisarvi un'ipotesi di nullità virtuale, osservandosi che la norma in esame non è qualificabile come una norma imperativa volta a disciplinare diretta- mente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, ma appartiene alla categoria delle disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in con- creto: il contenuto essenziale del contratto è infatti individuato dal comma primo dell'art. 38, il quale lo identifica nella «concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili», senzaulteriori specificazioni, mentre il comma secondo si limita ad attribuire all'Autorità di vigilanza il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti che, secondo criteri da definire, le banche possono concedere agli aventi diritto. Si è aggiunto che tale limite è stato fissato dalla Banca d'Italia nell'ottanta per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, senza fornire alcuna indicazione in ordine ai criteri di determinazione del valore dell'immobile e all'epoca di riferimento della stima, rilevandosi comunque che la determinazione del va- lore del bene costituisce oggetto di un comportamento dell'istituto di credito che si dispiega nella fase precontrattuale e contrattuale, il cui esito, trasfuso nel testo negoziale, è suscettibile di un giudizio non rispondente a criteri di validità o invalidità contrattuale.E' stato altresì escluso che l'indicazione del valore del bene offerto in garanzia o del costo delle opere costituisca un re- quisito di forma del contratto prescritto ad substantiam, non essendo prevista come tale e non rientrando tra le condizioni contrattuali di carattere econo- mico, negandosi anche la possibilità di ricollegare la nullità del contratto alla difformità dal tipo contrattuale, in virtù dell'osservazione che l'invalidazione del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto presuppone pur sempre la violazione di una norma imperativa concernente tali elementi, nella specie non sussistente.Quanto poi all'interesse tutelato dalla norma in esame, si è ritenuto che lo stesso non possa essere identificato né in quello del mutuata- rio, il quale non può subire alcun pregiudizio in conseguenza del superamento del limite di finanziabilità, né nel regolare andamento dell'attività creditizia, avuto riguardo all'evoluzione normativa che ha condotto alla qualificazione della stessa come attività d'impresa, né infine nel perseguimento di obiettivi economici generali, il riferimento ai quali imporrebbe di qualificare come norme imperative una serie indefinita di disposizioni concernenti fattispecie negoziali rientranti nel diritto dell'economia. Premesso infine che non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare, si è osservato che ricollegare al supe- ramento del limite di finanziabilità la nullità del mutuo condurrebbe al para- dossale risultato di pregiudicare il valore della stabilità patrimoniale della banca, che la norma intende in realtà salvaguardare, comportando inoltre un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario, il quale per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal c.d. scarto di garanzia, otterrebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca. 5. In applicazione del predetto principio, che il Collegio condivide ed in- tende ribadire anche in questa sede, va pertanto disposta la cassazione del decreto impugnato, restando assorbiti gli altri motivi, aventi carattere logica- mente consequenziale, in quanto riguardanti l'ammissibilità della conversione del finanziamento in mutuo ordinario o in altre fattispecie. La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie primo motivo di ricorso, dichiara ass
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