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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 35854/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 16932-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 536, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrentl - avverso la sentenza n. 552/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva La Corte d'appello di Torino, accolta l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], Roberto e [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale costoro avevano chiesto farsi luogo a revisione delle tabelle millesimali dell'edificio condominiale del quale le parti erano condomini.

La Corte locale richiama il principio enunciato dalle S.U., secondo il quale l'errore, il quale, ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, disciplinato dagli articoli 1428 e seguenti cod. civ., ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse (sentenza n. 6222 del 09/07/1997, Rv. 505857).

Partendo da tale presupposto censura la sentenza di primo grado, la quale aveva proceduto, sulla base della svolta ctu, a nuova determinazione tabellare, senza aver previamente individuato l'errore delle preesistenti tabelle, avuto riguardo al momento della loro approvazione.

Nel mentre le «variazioni di stato dell'immobile [per avere rilevanza], ai fini delle modifiche, solo nelle ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 69 [debbano consistere in] alterazioni o importanti modifiche dell'edificio e delle singole porzioni».

La ctu, alla quale il Tribunale si era riportato, aveva erroneamente ricalcolato le tabelle sulla base di «valori e criteri attuali», senza che fosse stato individuato il primigenio errore tabellare.

Soggiunge poi la decisione che non ogni mutamento, incluso quell0 della destinazione d'uso, giustificano la revisione ai sensi dell'art. 69 n. 2 cit., come nel caso al vaglio, nel quale il locale a piano terra, che in origine aveva destinazione artigianale, era stato successivamente destinato ad uso commerciale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insorgono avverso la decisione d'appello sulla base di unitaria censura.

I Bianchi resistono con controricorso.

I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, co. 2, 183, co. 6, n. 1 e 345, co. 2, cod. proc. cìv., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.

Queste, in sintesi, le critiche mosse.

La corte d'appello aveva «preso le mosse» dall'atto di citazione in appello per affermare l'ininfluenza del mutamento di destinazione d'uso.

Tuttavia la controparte non aveva nel corso di tutto il giudizio di primo grado formulato «alcuna eccezione al riguardo»; dal che ne era derivata <da decadenza degli allora convenuti in giudizio, a proporre eccezioni di merito che non fossero rilevabili d'ufficio».

Trattavasi, per i ricorrenti, di eccezione in senso stretto e nonostante ciò la Corte d'appello l'aveva presa in esame, così violando il diritto di difesa degli appellati, i quali avrebbero potuto dimostrare «che non vi fu cambio di destinazione o, che tale "presunto" cambio di destinazione non fu minimamente idoneo ad alterare i valori millesimali già espressi nella tabella originariamente predisposta dal primo proprietario».

Il ricorso merita rigetto.

La sentenza impugnata correttamente richiama i principi enunciati in materia da questa Corte.

Sul punto, oltre alla già citata sentenza delle S.U., possono richiamarsi le sentenze della Sezione 2, n. 4421, 27/3/2001 e n. 4528 del 28/3/2001 (Rv. 545211, 505857), le quali hanno chiarito che l'errore il quale, ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ. giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, disciplinato dagli artt. 1428 e seguenti cod. civ., ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse.

Sulla sequela delle richiamate S.U. si è più di recente riconfermato che i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell'edificio vanno individuati con riferimento al momento dell'adozione del regolamento e la tabella che li esprime è soggetta ad emenda solo in relazione ad errori, di fatto e di diritto, attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari ovvero a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori.

Pertanto, in ragione dell'esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, fissati nelle tabelle millesimali, non comportano la revisione o la modifica di tali tabelle né gli errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, né i mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, pur se abbiano determinato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell'edificio o alterato, comunque, il rapporto originario fra il valore delle singole unità e tra queste e l'edificio (Sez. 2, n. 3001, 10/02/2010, Rv. 611359).

Restano isolate e non condivisibili posizioni non esattamente allineate (si vedano Sez. 2, n. 2253, 1/3/2000, Sez. 2, n. 2253, 1/3/2000).

La ratio decidendi della Corte locale risulta puntualmente delineata: accertato in fatto che non era stata individuata <d'esistenza di alcun errore rispetto alle tabelle preesistenti e con riguardo al momento della loro redazione», non avrebbe potuto farsi luogo alla revisione, stante il non ricorrere della previsione di cui al n. 1 dell'art. 69 cit.

Avverso questa ragione del decidere i ricorrenti non hanno opposto alcunché, non hanno cioè affermato che, sulla base delle emergenze di causa, specificamente individuate, la constata assenza di errore nelle tabelle non corrispondesse al vero.

Ciò posto, la seconda questione prospettata, che attiene all'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 69, resta preclusa.

Ammesso che la Corte di Torino abbia inteso accogliere l'impugnazione sotto entrambi i profili descritti ai nn. 1 e 2 della disposizione in parola, mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le "rationes decidendi", il punto deciso sarebbe divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez.

L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158).

In disparte, è appena il caso di soggiungere, che la questione esaminata dalla Corte locale non integrava affatto eccezione in senso stretto, trattandosi di prospettazione attinente alla ricostruzione fattuale, strumentale all'accertamento di un eventuale mutamento di destinazione d'uso, tale da avere importato modificazioni rilevanti ai sensi del n. 2 del citato art. 69.

Passando in rapida rassegna le decisioni di questa Corte si riscontra, infatti, che l'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, a fronte della domanda di retratto successorio, integrasse una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto la contestazione, formulata in appello, secondo cui la domanda proposta mancasse del presupposto necessario, consistente nella dichiarazione personale della parte di voler riscattare i beni venduti, risolvendosi tale contestazione nel negare una delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda) - Sez. 2, n. 14515, 28/5/2019, Rv. 654080 -.

Così, in tema di "negatoria servitutis" avente ad oggetto la violazione delle disposizioni in materia di distanze tra fondi finitimi, conseguente all'erezione di un muro sulla linea di mezzeria di un fosso che separa due terreni, la deduzione concernente la natura demaniale del fosso stesso integra una mera difesa, rilevabile d'ufficio, inerendo alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sicché, ove sollevata in appello, la relativa eccezione non è tardiva, ostando l'art. 345, comma 2, c.p.c. alla proposizione delle sole eccezioni in senso stretto (Sez. 2, n. 9913, 19/04/2017, Rv. 643744).

Così anche per la questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione "ad causam", non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la questione relativa alla titolarità del diritto controverso sebbene proposta solo con la comparsa conclusionale e non già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero con la memoria di cui all'art. 183 c.p.c.) - Sez. 1, n. 17385, 01/09/2015, Rv. 636639 -.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16932-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 536, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrentl - avverso la sentenza n. 552/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva La Corte d'appello di Torino, accolta l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], Roberto e [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale costoro avevano chiesto farsi luogo a revisione delle tabelle millesimali dell'edificio condominiale del quale le parti erano condomini. La Corte locale richiama il principio enunciato dalle S.U., secondo il quale l'errore, il quale, ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, disciplinato dagli articoli 1428 e seguenti cod. civ., ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse (sentenza n. 6222 del 09/07/1997, Rv. 505857). Partendo da tale presupposto censura la sentenza di primo grado, la quale aveva proceduto, sulla base della svolta ctu, a nuova determinazione tabellare, senza aver previamente individuato l'errore delle preesistenti tabelle, avuto riguardo al momento della loro approvazione. Nel mentre le «variazioni di stato dell'immobile [per avere rilevanza], ai fini delle modifiche, solo nelle ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 69 [debbano consistere in] alterazioni o importanti modifiche dell'edificio e delle singole porzioni». La ctu, alla quale il Tribunale si era riportato, aveva erroneamente ricalcolato le tabelle sulla base di «valori e criteri attuali», senza che fosse stato individuato il primigenio errore tabellare. Soggiunge poi la decisione che non ogni mutamento, incluso quell0 della destinazione d'uso, giustificano la revisione ai sensi dell'art. 69 n. 2 cit., come nel caso al vaglio, nel quale il locale a piano terra, che in origine aveva destinazione artigianale, era stato successivamente destinato ad uso commerciale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insorgono avverso la decisione d'appello sulla base di unitaria censura. I Bianchi resistono con controricorso. I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, co. 2, 183, co. 6, n. 1 e 345, co. 2, cod. proc. cìv., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Queste, in sintesi, le critiche mosse. La corte d'appello aveva «preso le mosse» dall'atto di citazione in appello per affermare l'ininfluenza del mutamento di destinazione d'uso. Tuttavia la controparte non aveva nel corso di tutto il giudizio di primo grado formulato «alcuna eccezione al riguardo»; dal che ne era derivata <da decadenza degli allora convenuti in giudizio, a proporre eccezioni di merito che non fossero rilevabili d'ufficio». Trattavasi, per i ricorrenti, di eccezione in senso stretto e nonostante ciò la Corte d'appello l'aveva presa in esame, così violando il diritto di difesa degli appellati, i quali avrebbero potuto dimostrare «che non vi fu cambio di destinazione o, che tale "presunto" cambio di destinazione non fu minimamente idoneo ad alterare i valori millesimali già espressi nella tabella originariamente predisposta dal primo proprietario». Il ricorso merita rigetto. La sentenza impugnata correttamente richiama i principi enunciati in materia da questa Corte. Sul punto, oltre alla già citata sentenza delle S.U., possono richiamarsi le sentenze della Sezione 2, n. 4421, 27/3/2001 e n. 4528 del 28/3/2001 (Rv. 545211, 505857), le quali hanno chiarito che l'errore il quale, ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ. giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, disciplinato dagli artt. 1428 e seguenti cod. civ., ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse. Sulla sequela delle richiamate S.U. si è più di recente riconfermato che i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell'edificio vanno individuati con riferimento al momento dell'adozione del regolamento e la tabella che li esprime è soggetta ad emenda solo in relazione ad errori, di fatto e di diritto, attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari ovvero a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori. Pertanto, in ragione dell'esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, fissati nelle tabelle millesimali, non comportano la revisione o la modifica di tali tabelle né gli errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, né i mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, pur se abbiano determinato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell'edificio o alterato, comunque, il rapporto originario fra il valore delle singole unità e tra queste e l'edificio (Sez. 2, n. 3001, 10/02/2010, Rv. 611359). Restano isolate e non condivisibili posizioni non esattamente allineate (si vedano Sez. 2, n. 2253, 1/3/2000, Sez. 2, n. 2253, 1/3/2000). La ratio decidendi della Corte locale risulta puntualmente delineata: accertato in fatto che non era stata individuata <d'esistenza di alcun errore rispetto alle tabelle preesistenti e con riguardo al momento della loro redazione», non avrebbe potuto farsi luogo alla revisione, stante il non ricorrere della previsione di cui al n. 1 dell'art. 69 cit. Avverso questa ragione del decidere i ricorrenti non hanno opposto alcunché, non hanno cioè affermato che, sulla base delle emergenze di causa, specificamente individuate, la constata assenza di errore nelle tabelle non corrispondesse al vero. Ciò posto, la seconda questione prospettata, che attiene all'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 69, resta preclusa. Ammesso che la Corte di Torino abbia inteso accogliere l'impugnazione sotto entrambi i profili descritti ai nn. 1 e 2 della disposizione in parola, mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le "rationes decidendi", il punto deciso sarebbe divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158). In disparte, è appena il caso di soggiungere, che la questione esaminata dalla Corte locale non integrava affatto eccezione in senso stretto, trattandosi di prospettazione attinente alla ricostruzione fattuale, strumentale all'accertamento di un eventuale mutamento di destinazione d'uso, tale da avere importato modificazioni rilevanti ai sensi del n. 2 del citato art. 69. Passando in rapida rassegna le decisioni di questa Corte si riscontra, infatti, che l'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, a fronte della domanda di retratto successorio, integrasse una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto la contestazione, formulata in appello, secondo cui la domanda proposta mancasse del presupposto necessario, consistente nella dichiarazione personale della parte di voler riscattare i beni venduti, risolvendosi tale contestazione nel negare una delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda) - Sez. 2, n. 14515, 28/5/2019, Rv. 654080 -. Così, in tema di "negatoria servitutis" avente ad oggetto la violazione delle disposizioni in materia di distanze tra fondi finitimi, conseguente all'erezione di un muro sulla linea di mezzeria di un fosso che separa due terreni, la deduzione concernente la natura demaniale del fosso stesso integra una mera difesa, rilevabile d'ufficio, inerendo alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sicché, ove sollevata in appello, la relativa eccezione non è tardiva, ostando l'art. 345, comma 2, c.p.c. alla proposizione delle sole eccezioni in senso stretto (Sez. 2, n. 9913, 19/04/2017, Rv. 643744). Così anche per la questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione "ad causam", non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la questione relativa alla titolarità del diritto controverso sebbene proposta solo con la comparsa conclusionale e non già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero con la memoria di cui all'art. 183 c.p.c.) - Sez. 1, n. 17385, 01/09/2015, Rv. 636639 -. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così
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