CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], f chiede che i ricorsi delle parti civili siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza del 11/3/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MASSA il 2/5/2019, qualificato il fatto come truffa di cui all'art. 640 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inizialmente imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 1 625 cod. pen., e, considerato che il termine era interamente decorso prima della sentenza di primo grado, ha revocato le statuizioni civili. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita al fatto e alla conseguente dichiarazione di prescrizione del reato di truffa. 1.2. Vizio di motivazione in ordine ai residui fatti. 2. In data 11 novembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria della difesa dell'imputato nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. Nello specifico la difesa dell'imputato rileva che i ricorsi sarebbero inammissibili per violazione delle modalità di presentazione in quanto sarebbero stati depositati mediante invio a un indirizzo pec non previsto tra quelli indicati dal Direttore generale dei servizi informativi del Ministero della Giustizia, così come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 24 del d.l. 137/2020. Sotto altro profilo, poi, la difesa dell'imputato evidenzia che difetterebbe l'interesse delle parti civili alla pronuncia richiesta e che, infine, le doglianze sarebbero comunque manifestamente infondate sia in ordine alle censure quanto alla qualificazione giuridica che in ordine al vizio di motivazione per i fatti per i quali non è decorso il termine di prescrizione. 3. In data 14 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inann=bili. i e 1. La questione Q.ITy-R:à) dalla difesa dell'imputato circa le modalità di deposito , dell'impugnazione è fondata. Dagli atti, che la Corte ha il potere-dovere di esaminare quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094-01), risulta che il comune atto di ricorso è stato inviato dalle parti civili in data 23 aprile 2021 alla casella pec [OSCURATO:EMAIL] e non al diverso indirizzo pec deposítoattipenali3.ca.genovagiustiziacert.it indicato nell'allegato del provvedimento del direttore Generale Servizi informativi del Ministero della Giustizia, così come previsto dall'art. 24 d.l. 137/2020. Ragione questa per la quale l'attuale impugnazione -trasmessa a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176- deve essere dichiarata inammissibile (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346 - 01; Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734 - 01). 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con