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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 09090/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32612/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliatoope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.32612/2018 Cron.

Rep.

Ud.14/03/2023 - CC -intimati– avverso la sentenza n. 51/2018della CORTE D’APPELLOdiVENEZIA, pubblicata il 10/05/2018 R.G. n. 919 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza pubblicata in data 10 / 5 /201 8 , la Corte d'appello di Venezia ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dall’[OSCURATO:PERSONA] per il Veneto e dall’[OSCURATO:PERSONA] di Treviso,e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale, ha rigettato le domande proposte dagli appellati, collaboratori scolastici, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero, confermando (nel resto) la statuizione di prime cure che aveva riconosciuto, sulla base della clausola 4 dell'accordo quadro, le differenze retributive in ragione dell’anzianità lavorativa maturata nel corso dei ripetuti rapporti a termine; afondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che ‒indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno dei dipendenti aveva svolto supplenze su posti in organico di diritto e/oin organico di fatto ‒ era assorbente il rilievo che essi erano stati stabilizzati attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali, ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori, diversi da quelli esclusi dall'immissione in ruolo, derivanti anche da un uso improprio o distorto delleassunzioni a termine;

2. contro la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di una pluralità di motivi, assistiti da memoria; il Ministero ha opposto difese con controricorso, mentre gli uffici scolastici regionale e provincialesono rimasti intimati;

3. la difesa delle ricorrenti formulava, quindi, istanza di rimessione alle Sezioni Unite, che veniva respinta dalla Prima Presidente della Corte di cassazione con restituzione del fascicolo alla Sezione Lavoro per l’ulteriore corso nell’adunanza camerale già fissata.

Considerato che: 1.con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez.

Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; - Violazione falsa ed erronea applicazione del "principio di equivalenza" e del principio di effettività della tutela». 1.1s i contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie (e non attraverso il cd.

Piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n.107) costituiscono misura adeguata a sanzionare l'abusivo ricorso a una successione di contratti a termine; si sostiene che una siffatta conclusione contrasta con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte europea di Giustizia nella nota sentenza Mascolo,la quale, nel rilevare l'aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l'assenza di forza dissuasiva e di effettività; 2.il secondo motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie»;

2.1. s i chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia europea perché si pronunci sulla questione indicata in epigrafe, e in particolare sulla violazione della clausola 5, punto 1, come interpretata dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Mascolo; 3.con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la «Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5,punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo»; 3.1.il motivo censura la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in rubrica, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi;

4. c on il quarto motivo, a sua volta ripartito in cinque punti, si denuncia a) la violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge a1) in tema di diritto all'integrale risarcimento dei danni, di accertamento e liquidazione del danno (artt. 115 cod. proc. civ., 2727 cod.civ .), a2) in tema di interpretazione della domanda e onere della prova (artt. 112 e 115 cod. proc. civ.), b) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.per motivazione apparente con riferimento al diritto al riconoscimento delle differenze retributive e contributive, c) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, d) l'illegittima esclusione del risarcimento dei danni ulteriori, diversi rispetto a quelli risarciti con la stabilizzazione; 4.1.con questo motivo in particolare si censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui le parti ricorrenti non avrebbero allegato né chiesto di provare l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto alla immissione in ruolo, a fronte di specifiche allegazioni contenute nel ricorso di primo grado in cui si era esposto che il danno non era limitato alla perdita delle retribuzioni e indennità varie, ma si sostanziava nell'impoverimento della capacità professionale, nel pregiudizio subito per perdita di chances, nella lesione del diritto all'integrità psicofisica, ovvero alla sua immagine e alla vita di relazione, la cui quantificazione non poteva che essere equitativa ricorrendo se del caso anche alla prova presuntiva; l a Corte d'appello avrebbe dovuto interpretare correttamente la domanda nel suo contenuto sostanziale, e non avendolo fatto è incorso nel vizio di omesso esame, trascurando di ricercare l'effettivo contenuto della domanda; aggiunge la parte ricorrente che, a fronte di tali allegazioni, il Ministero non aveva specificamente contestato la loro fondatezza;5. il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili ex art 360 bis, n. 1 cod.proc. civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass., Sez.

L, 11 febbraio 2021, n. 3411) e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia; 5.1questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474, ha ribadito i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016, qui integralmente condivisi e ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. ; l'elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella [OSCURATO:PERSONA]494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR contro [OSCURATO:PERSONA] e Conservatorio di Musica F.A.

Bonporti (di seguito solo Rossato), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati;

5.2. sulle specifiche questioni poste nei motivi di ricorso in esame, questa corte si è poi di recente pronunciata nell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 489, alla quale si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc. civ. e 118 disp. att. c od. proc. civ. ;

5.3. in particolare, si è richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia (p. 45), secondo cui «l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

6. a fronte del pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato, possono tenersi fermi i principi già espressi da questa Corte (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016); il principiova ribadito anche nel caso in cui l'immissione in ruolo sia stata effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n.22552 del 2016), poiché «il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato»;

6.1. l'equivalenza e l'effettività dell'immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni è stato, d'altra parte, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato (pp. nn. 34-37);

7. il quarto motivo è inammissibile; anche questo motivo è stato oggetto di esame da parte di questa Corte con la ordinanza n. 489/2021, citata, alla quale si rinvia integralmente non ravvisandosi nel ricorso e nella memoria illustrativa elementi idonei a determinare un ripensamento dei principi in essa affermati; 7.1.nel caso in esame, al pari di quello esaminato nell'ordinanza citata, la Corte ha ritenuto generiche e comunque non provate le allegazioni dei ricorrenti circa i danni ulteriori rispetto a quelli riparati dall'intervenuta stabilizzazione; ha altresì escluso che vi sia stata allegazione di un uso improprio o distorto, da parte del Ministero, della tipologia delle supplenze su organico di fatto temporanee; il motivo è, nella sua complessità , inidoneo a scalfire queste affermazioni, presentando evidenti profili di inammissibilità oltre che di infondatezza, sia per la promiscuità e la mescolanza dei motivi, sia con riguardo alla violazione di legge prospettata con riferimento ad una pluralità di norme, senza che risultino indicate con chiarezza le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme di legge indicate; è inconferente il richiamo all'art. 112 c.p.c., giacché non vi è stata alcuna omessa pronuncia (o extra o ultra petizione), ma solo una interpretazione della domanda, non denunciabile (tantomeno) ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod.proc. civ. (Cass. 11/10/2019, n. 25690);

7.2. quanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi, anch'esso è inammissibile, non risultando indicato quale sia il fatto -principale o secondario - di cui si predica la decisività e la cui valutazione sarebbe stata del tutto omessa, non potendo rientrare nella nozione di «fatto» la valutazione compiuta dal giudice degli atti processuali;

7.3. l a ritenuta genericità del le allegazioni assorbe ogni ulteriore valutazione circa la presunta violazione dell'art. 1226 cod. civ., giacché il ricorso alla liquidazione in via equitativa presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno (Cass. n. 16202 del 2002; Cass.n.13288 del 2007; Cass. n. 28742/2018); onere nella specie non assolto;

7.4. neppure è ravvisabile un'ipotesi di nullità della sentenza perché la motivazione è fisicamente (oltre che logicamente ed esaustivamente esistente), non presenta alcuna incongruenza o illogicità, peraltro neppure indicata dai ricorrenti (cfr. Cass., Sez.

Un. , n. 8053/2014); 8.in definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono regolate in ossequio al principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte ‒ ritenendo non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, cod. proc. civ. ‒ dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.700,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32612/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliatoope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.32612/2018 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 - CC -intimati– avverso la sentenza n. 51/2018della CORTE D’APPELLOdiVENEZIA, pubblicata il 10/05/2018 R.G. n. 919 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza pubblicata in data 10 / 5 /201 8 , la Corte d'appello di Venezia ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dall’[OSCURATO:PERSONA] per il Veneto e dall’[OSCURATO:PERSONA] di Treviso,e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale, ha rigettato le domande proposte dagli appellati, collaboratori scolastici, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero, confermando (nel resto) la statuizione di prime cure che aveva riconosciuto, sulla base della clausola 4 dell'accordo quadro, le differenze retributive in ragione dell’anzianità lavorativa maturata nel corso dei ripetuti rapporti a termine; afondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che ‒indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno dei dipendenti aveva svolto supplenze su posti in organico di diritto e/oin organico di fatto ‒ era assorbente il rilievo che essi erano stati stabilizzati attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali, ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori, diversi da quelli esclusi dall'immissione in ruolo, derivanti anche da un uso improprio o distorto delleassunzioni a termine; 2. contro la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di una pluralità di motivi, assistiti da memoria; il Ministero ha opposto difese con controricorso, mentre gli uffici scolastici regionale e provincialesono rimasti intimati; 3. la difesa delle ricorrenti formulava, quindi, istanza di rimessione alle Sezioni Unite, che veniva respinta dalla Prima Presidente della Corte di cassazione con restituzione del fascicolo alla Sezione Lavoro per l’ulteriore corso nell’adunanza camerale già fissata. Considerato che: 1.con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; - Violazione falsa ed erronea applicazione del "principio di equivalenza" e del principio di effettività della tutela». 1.1s i contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie (e non attraverso il cd. Piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n.107) costituiscono misura adeguata a sanzionare l'abusivo ricorso a una successione di contratti a termine; si sostiene che una siffatta conclusione contrasta con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte europea di Giustizia nella nota sentenza Mascolo,la quale, nel rilevare l'aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l'assenza di forza dissuasiva e di effettività; 2.il secondo motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie»; 2.1. s i chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia europea perché si pronunci sulla questione indicata in epigrafe, e in particolare sulla violazione della clausola 5, punto 1, come interpretata dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Mascolo; 3.con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la «Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5,punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo»; 3.1.il motivo censura la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in rubrica, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi; 4. c on il quarto motivo, a sua volta ripartito in cinque punti, si denuncia a) la violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge a1) in tema di diritto all'integrale risarcimento dei danni, di accertamento e liquidazione del danno (artt. 115 cod. proc. civ., 2727 cod.civ .), a2) in tema di interpretazione della domanda e onere della prova (artt. 112 e 115 cod. proc. civ.), b) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.per motivazione apparente con riferimento al diritto al riconoscimento delle differenze retributive e contributive, c) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, d) l'illegittima esclusione del risarcimento dei danni ulteriori, diversi rispetto a quelli risarciti con la stabilizzazione; 4.1.con questo motivo in particolare si censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui le parti ricorrenti non avrebbero allegato né chiesto di provare l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto alla immissione in ruolo, a fronte di specifiche allegazioni contenute nel ricorso di primo grado in cui si era esposto che il danno non era limitato alla perdita delle retribuzioni e indennità varie, ma si sostanziava nell'impoverimento della capacità professionale, nel pregiudizio subito per perdita di chances, nella lesione del diritto all'integrità psicofisica, ovvero alla sua immagine e alla vita di relazione, la cui quantificazione non poteva che essere equitativa ricorrendo se del caso anche alla prova presuntiva; l a Corte d'appello avrebbe dovuto interpretare correttamente la domanda nel suo contenuto sostanziale, e non avendolo fatto è incorso nel vizio di omesso esame, trascurando di ricercare l'effettivo contenuto della domanda; aggiunge la parte ricorrente che, a fronte di tali allegazioni, il Ministero non aveva specificamente contestato la loro fondatezza;5. il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili ex art 360 bis, n. 1 cod.proc. civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass., Sez. L, 11 febbraio 2021, n. 3411) e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia; 5.1questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474, ha ribadito i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016, qui integralmente condivisi e ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. ; l'elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella [OSCURATO:PERSONA]494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR contro [OSCURATO:PERSONA] e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (di seguito solo Rossato), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati; 5.2. sulle specifiche questioni poste nei motivi di ricorso in esame, questa corte si è poi di recente pronunciata nell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 489, alla quale si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc. civ. e 118 disp. att. c od. proc. civ. ; 5.3. in particolare, si è richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia (p. 45), secondo cui «l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»; 6. a fronte del pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato, possono tenersi fermi i principi già espressi da questa Corte (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016); il principiova ribadito anche nel caso in cui l'immissione in ruolo sia stata effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n.22552 del 2016), poiché «il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato»; 6.1. l'equivalenza e l'effettività dell'immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni è stato, d'altra parte, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato (pp. nn. 34-37); 7. il quarto motivo è inammissibile; anche questo motivo è stato oggetto di esame da parte di questa Corte con la ordinanza n. 489/2021, citata, alla quale si rinvia integralmente non ravvisandosi nel ricorso e nella memoria illustrativa elementi idonei a determinare un ripensamento dei principi in essa affermati; 7.1.nel caso in esame, al pari di quello esaminato nell'ordinanza citata, la Corte ha ritenuto generiche e comunque non provate le allegazioni dei ricorrenti circa i danni ulteriori rispetto a quelli riparati dall'intervenuta stabilizzazione; ha altresì escluso che vi sia stata allegazione di un uso improprio o distorto, da parte del Ministero, della tipologia delle supplenze su organico di fatto temporanee; il motivo è, nella sua complessità , inidoneo a scalfire queste affermazioni, presentando evidenti profili di inammissibilità oltre che di infondatezza, sia per la promiscuità e la mescolanza dei motivi, sia con riguardo alla violazione di legge prospettata con riferimento ad una pluralità di norme, senza che risultino indicate con chiarezza le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme di legge indicate; è inconferente il richiamo all'art. 112 c.p.c., giacché non vi è stata alcuna omessa pronuncia (o extra o ultra petizione), ma solo una interpretazione della domanda, non denunciabile (tantomeno) ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod.proc. civ. (Cass. 11/10/2019, n. 25690); 7.2. quanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi, anch'esso è inammissibile, non risultando indicato quale sia il fatto -principale o secondario - di cui si predica la decisività e la cui valutazione sarebbe stata del tutto omessa, non potendo rientrare nella nozione di «fatto» la valutazione compiuta dal giudice degli atti processuali; 7.3. l a ritenuta genericità del le allegazioni assorbe ogni ulteriore valutazione circa la presunta violazione dell'art. 1226 cod. civ., giacché il ricorso alla liquidazione in via equitativa presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno (Cass. n. 16202 del 2002; Cass.n.13288 del 2007; Cass. n. 28742/2018); onere nella specie non assolto; 7.4. neppure è ravvisabile un'ipotesi di nullità della sentenza perché la motivazione è fisicamente (oltre che logicamente ed esaustivamente esistente), non presenta alcuna incongruenza o illogicità, peraltro neppure indicata dai ricorrenti (cfr. Cass., Sez. Un. , n. 8053/2014); 8.in definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono regolate in ossequio al principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte ‒ ritenendo non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, cod. proc. civ. ‒ dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.700,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presu
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