CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 31363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Rilevato che il difensore ha presentato ricorso per cassazione con riserva di enunciazione dei motivi. Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. impone a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'enunciazione contestuale dei motivi di impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 agosto 20