CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 20016_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 296 comma 2, DPR 43/1973 tenuto conto non sarebbe più applicabile la recidiva sulla base di un precedente penale depenalizzato in illecito amministrativo dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, è inammissibile perché meramente reiterativo della stessa censura già devoluta e disattesa in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva (Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020, Liccardo, Rv. 281300 - 01). Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla citata pronuncia, la depenalizzazione è limitata ai fatti, puniti con la sola pena pecuniaria, riconducibili alla fattispecie base di reato, mentre restano puniti quale illecito penale i fatti riconducibili ad ipotesi aggravate che prevedano (anche, o soltanto) la pena detentiva, come nei casi previsti dall'art. 296 t.u.l.d. per la recidiva nel contrabbando, dovendo ora tali fattispecie considerarsi quali autonome figure di reato ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 (cfr. Sez. 3, n. 15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Cella e a., Rv. 272777, in motivazione; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Fattispecie autonoma di reato commessa il 19 maggio 2016, dunque in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs n. 8 del 2016, sicchè neppure può invocarsi l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2 comma 4 cod.pen., né a fortiori l'art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016 che detta una disposizione di coordinamento per i fatti pregressi. Considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente censura il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e il giudizio di mera equivalenza è inammissibile perché connotato da genericità intrinseca ed estrinseca (cfr. pag. 4). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1